REGIONE MOLISE LEGGE REGIONALE 13 gennaio 2009, n. 1 Legge finanziaria regionale 2009 – Rettifica ed Errata Corrige.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 43 del 7-11-2009

(Pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione Molise
n. 2 – Parte terza del 31 gennaio 2009)
AVVISO DI RETTIFICA
Comunicato relativo alla Legge Regionale 13 gennaio 2009, n. 1,
recante: «Legge finanziaria regionale 2009». (Legge pubblicata sul
Bollettino Ufficiale della Regione Molise- parte prima- del 16
gennaio 2009, n. 1).
«Il testo dell’articolo 3, comma 9, della legge regionale n. 1
del 13 gennaio 2009 ad oggetto: "Legge finanziaria regionale 2009" e’
rettificato sostituendo l’espressione "articolo 1153 del codice
civile" con l’espressione "articolo 1253 del codice civile"».
ERRATA CORRIGE
Comunicato relativo alla Legge Regionale 13 gennaio 2009, n. 1,
recante: «Legge finanziaria regionale 2009». (Legge pubblicata sul
Bollettino Ufficiale della Regione Molise- parte prima- del 16
gennaio 2009, n. 1).
Con riferimento alla Legge Regionale di cui sopra, pubblicata nel
suindicato Bollettino Ufficiale alla pag. 13- comma 9- alla lettera
B) USI INDUSTRIALI- alla tabella di riferimento -,
Dove e’ scritto:
«Usi industriali superiore a 1.200.000 mc. annui euro 0,0062 per
metro cubo».
Leggasi:
«Usi industriali superiore a 1.200.000 mc. annui euro 0,0052 per
metro cubo»
come pubblicato per mero errore materiale.
Per maggiore chiarezza e trasparenza si ripropone la
pubblicazione dell’intero comma 9, dell’art. 3 della legge regionale
13 gennaio 2009, n. 1, recante «Legge finanziaria regionale 2009»:
9. A partire dalla data di entrata in vigore della presente
legge, tutti i veicoli di proprieta’ della Regione Molise sono esenti
dal pagamento della Tassa automobilistica regionale per tutto il
periodo in cui tali veicoli siano di proprieta’ dell’Amministrazione
regionale a norma dell’articolo 1153 del codice civile.
A partire dal 1° gennaio 2009 l’addizionale regionale all’accisa
sul consumo di gas naturale e’ determinata come segue:
A) USI CIVILI

Parte di provvedimento in formato grafico

B) USI INDUSTRIALI

Parte di provvedimento in formato grafico

Sono abrogate le disposizioni non compatibili con la presente
norma. In caso di modifiche della normativa statale produttive di
effetti sull’importo della predetta addizionale, la Giunta regionale
potra’, ai sensi dell’articolo 5 della legge regionale n. 7/1997,
adeguare prontamente gli importi con proprio provvedimento,
sottoponendo immediatamente la relativa proposta di legge regionale
al Consiglio regionale.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-11-07&task=dettaglio&numgu=43&redaz=009R0300&tmstp=1258184268365

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *