Cons. Stato Sez. IV, Sent., 27-01-2011, n. 638 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso notificato in data 4 marzo 2010 e depositato il 18 marzo successivo, l’avv. M. agisce per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla " sentenza " n° 12809/08 emessa – in riforma del decreto della Corte d’Appello di Roma pronunciato in applicazione della c.d. Legge Pinto – dalla Corte di Cassazione " di Roma " il 12/02/2008, depositata il 20/05/2008 e notificata in data 29/12/2008, nei confronti del Ministero della Giustizia, per un importo liquidato pari ad Euro 7.700,00 oltre interessi legali, in favore del ricorrente B.F. ed euro complessivi 2.458, oltre interessi ed accessori, in favore del difensore del predetto ricorrente avv. M..

Con atto stragiudiziale di diffida inviato al Ministero della Giustizia in data 22 ottobre 2009 il sig. B., tramite l’avv. M., ha chiesto il pagamento di euro 4.290,88 a titolo di " saldo " di quanto a lui dovuto per effetto della citata sentenza della Suprema Corte.

Con il presente ricorso l’avv. M., " procuratore di se stesso " e " in proprio in relazione alla pratica del sig. B.F. ", richiamando l’atto di diffida sopra indicato, chiede al Ministero il pagamento di euro 1.098,78, che " detta sentenza ha liquidato ".

Tutto ciò premesso, appare evidente l’inammissibilità del ricorso per ottemperanza, in relazione all’assoluta incertezza del petitum e del relativo titolo.

Se, infatti, come sembrerebbe dal tenore letterale del ricorso, l’avv. M. agisce quale antistatario delle somme liquidate per spese ed onorari nella ordinanza (non sentenza) della Suprema Corte, vale ribadire che le spese del giudizio di merito sono state da essa liquidate in euro 1.188,00, mentre quelle del giudizio di Cassazione in euro 1.270: il tutto per un totale di euro 2.458,00.

Non si comprende, dunque, da dove il ricorrente tragga il titolo per vantare un incomprensibile credito di euro 1.098,78, che presupporrebbe l’avvenuto pagamento di almeno una parte della somma dovuta da parte dell’amministrazione: pagamento di cui però il ricorrente non fa cenno alcuno.

A ciò si aggiunga che nell’atto di diffida al Ministero della Giustizia del 22.10.2009 – richiamato espressamente nel presente ricorso e versato in atti dallo stesso ricorrente – quest’ultimo aveva indicato un credito di 4.290,88, evidentemente riferito alla sorte capitale spettante al suo cliente B.F..

A ciò si aggiunga, ulteriormente, che mentre l’originale del ricorso è intestato all’ avvocato M., dichiaratamente agente in proprio, le copie dello stesso ricorso depositate nel fascicolo di parte e fatte pervenire ai componenti del Collegio prima della camera di consiglio, si riferiscono ad un diverso ricorso proposto dal predetto sig. B.F. per il pagamento delle somme a lui direttamente spettanti.

Di qui, l’ulteriore indeterminatezza dello stesso petitum in relazione all’indeterminatezza del soggetto creditore agente per l’esecuzione del giudicato.

In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile.

Nessuna decisione sulle spese, attesa la mancata costituzione dell’amministrazione.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) dichiara inammissibile il ricorso per ottemperanza in epigrafe.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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