Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 22-12-2010) 01-02-2011, n. 3661 Rinuncia all’impugnazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Napoli, con sentenza del 4.2.2010, in parziale riforma della sentenza 15.6.2009 del G.I.P. del Tribunale di Benevento, che aveva affermato la responsabilità penale di V. F. in ordine al reato di cui:

– all’art. 81 cpv. c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 (in (OMISSIS)), riconosceva al V. circostanze attenuanti generiche e determinava la pena in anni tre di reclusione ed Euro 16.000,00 di multa.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il difensore dell’imputato, il quale ha eccepito violazione di legge e carenza o contraddittorietà della motivazione in ordine alle singole fattispecie di ritenuto spaccio ed alla denegata concessione dell’attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5.

Con atto del 2.12.2010 l’imputato ha dichiarato di rinunciare al ricorso.
Motivi della decisione

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta rinunzia, ex art. 589 c.p.p. e art. 591 c.p.p., comma 1 – lett. d).

Tenuto conto della sentenza 13.6.2000, n. 186 della Corte Costituzionale, alla declaratoria della inammissibilità medesima segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., l’onere delle spese del procedimento nonchè del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata nella misura di Euro 500,00.
P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, visti gli artt. 591, 607 e 616 c.p.p., dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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