Cons. Stato Sez. IV, Sent., 27-01-2011, n. 637 Atti amministrativi diritto di accesso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

nsiglio del giorno 30 novembre 2010 il cons. Sandro Aureli e udita la dott.ssa I.M.S.;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con istanza del 26 settembre 2009 la dr.ssa I. ha chiesto di prendere visione ed estrarre copia di numerosi atti riguardanti il concorso pubblico per esami a complessivi 60 posti di funzionario tributario, terza area, fascia retributiva F3, indetto dall’Agenzia delle Dogane con bando di cui alla D.D. del 15 dicembre 2003.

In particolare ha chiesto:

"1.Copia dei ricorsi presentati dai candidati ammessi alla prova orale relativa al concorso in oggetto;

2.Copia degli atti di costituzione di codesta Amministrazione nei suindicati giudizi;

3.Copia delle eventuali ordinanze di sospensione cautelare emesse nell’ambito dei giudizi promossi dai candidati ammessi alla procedura concorsuale in oggetto;

4.Copia delle eventuali sentenze rese nell’ ambito dei giudizi promossi dai candidati

ammessi alla procedura concorsuale in oggetto;

5.Copia del rapporto finale di valutazione dello stage previsto dell’ art. l0 del bando di

concorso e inoltrato dalla Direzione Regionale di Ancona;

6.Copia dei criteri fissati dalla Commissione esaminatrice per la valutazione della prova orale e dello stage relativi al concorso in oggetto;

7.Copia del provvedimento di ammissione allo stage teoricopratico iniziato in data 15.12.2008 per i candidati che non avevano i requisiti fissati dal bando di concorso;

8.Copia del provvedimento di ammissione allo stage teoricopratico iniziato in data 25.02.2009 per i candidati non rientranti nel limite massimo di 80 fissato dall’art. 9 del bando di concorso in oggetto;

9.Copia dei provvedimenti di ammissione allo stage per i candidati che hanno iniziato lo

stage in date diverse dal 15.12.2008 e dal 25.02.2009".

Ha motivato la dott.ssa I. la sopra descritta istanza richiamando gli arti. 22 e succ. L. 241/90 e dunque al fine di ottenere la conoscenza degli atti in possesso dell’Agenzia della Dogane, per essere "necessaria per la tutela dei propri interessi giuridici connessi alla procedura in oggetto".

La richiesta di accesso di cui sopra è stata parzialmente accolta dall’Amministrazione con nota n. 142699 del 27 ottobre 2009.

In data 9 novembre 2009, pertanto, la ricorrente ha potuto prendere visione ed estrarre copia della documentazione indicata nel verbale di accesso redatto dal funzionario incaricato dall’Amministrazione intimata.

Tuttavia le richieste recate nei predetti punti l), 2), 3) e 4) non sono state accolte, in quanto ritenute generiche e non sorrette da adeguata motivazione ed atte a dissimulare la volontà di effettuare un controllo generalizzato sull’operato dell’amministrazione; non ammissibile ai sensi dell’art. 24, comma 4, della legge, n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni.

Inoltre tali richieste, ad avviso dell’Amministrazione, sono relative non ad atti amministrativi, bensì ad atti di natura giurisdizionale "come tali sottratti al diritto d’accesso".

La predetta nota n. 142699/ 2009 è stata impugnata dinanzi al T.A.R. del Lazio che con la sentenza in epigrafe l’ha rigettata, sulla premessa che gli atti non formati e non detenuti dalla P.A. intimata non sono, per definizione, ostensibili ope legis, né essa è tenuta a procurarli al privato, e considerando;

" che è parimenti da rigettare la pretesa attorea d’accedere ad atti giudiziari o processuali in quanto, in virtù dell’art. 22, c. 2 della 1. 7 agosto 1990 n. 241, tali atti non rientrano tra quelli amministrativi ostensibili e si rendono conoscibili attraverso forme diverse da quelle indicate dalla normativa generale sull’accesso;

che, per quanto attiene alla richiesta attorea, d’accedere agli atti d’ammissione dei candidati sprovvisti dei requisiti allo stage teoricopratico del 15 dicembre 2008 e di quelli soprannumerari allo stage iniziato il 25 febbraio 2009…….., rettamente la P.A. intimata, in assenza d’altre statuizioni formali, si limita a consegnare alla ricorrente le lettere di convocazione di tali soggetti, giacché la conoscenza sottesa a tali documenti già di per sé esauriscono l’interesse attoreo all’accesso ai relativi nominativi ed al titolo di partecipazione, indipendentemente dalla legittimità, o meno di quest’ultimo che non è oggetto del diritto d’accesso";

Ha considerato pure il primo giudice che, in disparte ogni valutazione sull’ esistenza dell’interesse attoreo all’accesso, "non ha titolo la ricorrente a pretendere, attraverso la cognizione di atti processuali inerenti a terzi, di sindacare la tutela giurisdizionale accordata a costoro e la strategia difensiva della P.A. intimata….., giacché ciò è preordinato non già ad acquisire conoscenza a difesa delle proprie e meritevoli posizioni soggettive, bensi per effettuare un vero e proprio controllo generalizzato sul comportamento complessivo di detta P.A. in ordine. al concorso de quo".

Parte ricorrente ha proposto gravame rilevando che rispetto alla documentazione rifiutata, l’Amministrazione, in relazione alle ragioni che sorreggono tale diniego, ha eluso la domanda d’accesso impedendo la conoscenza e la verifica delle ragioni per le quali sono stati ammessi a concorso soggetti privi dei requisiti di partecipazione al concorso e che entrando in graduatoria possono precederla con grave danno, tra l’altro, in ordine alla scelta della nuova sede di servizio.

Il ricorso merita d’essere accolto nei limiti che seguono.

In merito all’ostensione degli atti giudiziari o processuali questa Sezione da tempo ha già espresso l’avviso, da cui non ritiene di doversi discostare, secondo il quale se è vero che la domanda di accesso ad atti e documenti amministrativi, ai sensi della L. 7 agosto 1990 n. 241, è ammissibile solo se ha per oggetto documenti ed attività qualificabili come amministrative quanto meno in senso oggettivo e funzionale, anche se espresse mediante atti di diritto privato, tuttavia è ammissibile la domanda di accesso agli atti processuali ed a quelli espressione della funzione giurisdizionale se immediatamente collegati a provvedimenti che siano espressione dello jus dicere, ed intimamente e strumentalmente connessi a questi ultimi. (Sez. IV, 22 giugno 2004 n. 4471).

Ora, alla luce di quanto precede non pare essere revocabile in dubbio, non avendo l’Amministrazione neppure affermato il contrario, che l’ammissione al concorso in parola di candidati privi dei requisiti previsti dal bando, sia intimamente collegata ai ricorsi giurisdizionali da quest’ultimi promossi dinanzi ai tribunali amministrativi regionali a cui si è esplicitamente riferita la ricorrente, lamentando che le lettere di convocazione oggetto di ostensione da parte dell’Agenzia delle Dogane non permettono di enucleare tali specifici concorrenti e dunque le ragioni per le quali la loro ammissione è avvenuta e contro la quale la ricorrente medesima legittimamente intende gravarsi.

I documenti contraddistinti nella richiesta della ricorrente con i numeri 1,2,3,4, debbono quindi essere posti a disposizione di quest’ultima.

Tuttavia il Collegio, considerata la possibilità che il numero dei detti documenti sia complessivamente assai elevato, ritiene si debba consentire all’Amministrazione di adempiere alla richiesta della ricorrente osservando, senza pregiudizio all’interesse di quest’ultima per il quale agisce in questa sede, le seguenti modalità sostitutive o alternative;

a) consegna, se esistente, della copia della lettera di ammissione al concorso riguardante i candidati che hanno promosso i ricorsi giurisdizionali di cui si fa menzione nella richiesta della ricorrente, in unico esemplare, ove identica per tutti, ovvero di un numero di copie corrispondenti, per identità del contenuto, al modellotipo in concreto utilizzato;

Nel caso in cui non sia stata adottata alcuna lettera d’ammissione al concorso;

b) consegna di un elenco di coloro che hanno promosso i predetti ricorsi giurisdizionali indicandone insieme al nominativo di colui che è stato ammesso al concorso, il giudice adito ed il numero di ruolo del ricorso dinanzi ad esso promosso nonché gli estremi del corrispondente provvedimento giurisdizionale eventualmente adottato a suo favore.

In alternativa;

c) copia del ricorso giurisdizionale promosso dai predetti candidati, che potrà essere unica in caso di contenuto e giudice identico per tutti, ovvero di numero corrispondente al tipo in ragione del quale possono essere raggruppati, avendo riguardo al loro contenuto identico o sostanzialmente tale.

Ai detti adempimenti l’Amministrazione delle Dogane dovrà procedere previo invito alla ricorrente ad accedere agli atti da trasmettere entro giorni 10 dalla comunicazione della presente decisione.

L’appello deve essere in conclusione accolto.

Le spese del giudizio possono essere compensate ricorrendone giusti motivi avuto riguardo alle questioni sollevate in primo e secondo grado.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara l’obbligo dell’Amministrazione appellata di adempiere, secondo le modalità di cui in motivazione, anche ai punti 1), 2), 3), 4), dell’istanza d’accesso dell’appellante in data 26 settembre 2009.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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