REGIONE SICILIA LEGGE 4 dicembre 2008, n. 18 Disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole.

Gazzetta Ufficiale – 3ª Serie Speciale – Regioni n. 43 del 7-11-2009

(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana n. 57 del 12 dicembre 2008) REGIONE SICILIANA L’ASSEMBLEA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Ambito ordinamentale 1. La Regione disciplina l’ordinamento degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (I.R.C.C.S.) di diritto pubblico trasformati e non trasformati in fondazione, di seguito denominati Istituti, aventi sede nel territorio regionale, in conformita’ ai principi stabiliti dal decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 e successive modifiche ed integrazioni e all’Atto d’intesa del 1° luglio 2004 «Organizzazione, gestione e funzionamento degli I.R.C.C.S. non trasformati in fondazioni» emanato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 173 del 26 luglio 2004. 2. Gli Istituti sono enti a rilevanza nazionale dotati di personalita’ giuridica di diritto pubblico con autonomia amministrativa, patrimoniale e contabile. 3. L’ordinamento degli Istituti e’ fondato sul principio di separazione delle funzioni di indirizzo e controllo da quelle di gestione e attuazione, nonche’ della salvaguardia delle specifiche esigenze riconducibili all’attivita’ di ricerca scientifica ed alla partecipazione alle reti nazionali dei centri di eccellenza assistenziale.

Art. 2
Attivita’ e funzioni
1. Gli Istituti sono parte integrante del Servizio sanitario
regionale nel cui ambito svolgono, secondo indicatori di eccellenza,
funzioni di alta specialita’ relative alla ricerca biomedica, alle
prestazioni assistenziali ed alla formazione, operando coerentemente
con gli obiettivi della programmazione sanitaria regionale e della
ricerca scientifica nazionale.
2. Gli Istituti indirizzano e programmano la propria attivita’ di
ricerca verso obiettivi utili alla prevenzione, diagnosi, cura e
riabilitazione delle malattie nella specializzazione disciplinare di
riferimento ed a tal fine si dotano di strumenti e conoscenze
necessari per trasferire nella pratica clinica i risultati della
ricerca. Gli Istituti partecipano attivamente ai programmi di
collaborazione in rete tra centri di ricerca nella stessa disciplina,
ove sinergica e complementare, promuovendo e favorendo la
circolazione delle conoscenze e delle professionalita’ a livello
nazionale ed internazionale.

Art. 3 Organi degli Istituti non trasformati in fondazioni 1. Sono organi degli Istituti non trasformati in fondazioni: a) il consiglio di indirizzo e verifica; b) il direttore generale; c) il direttore scientifico; d) il collegio sindacale. 2. Il consiglio di indirizzo e verifica dura in carica cinque anni ed e’ composto da cinque componenti nominati con decreto del Presidente della Regione e scelti tra soggetti di provata competenza ed onorabilita’, di cui due designati dal Presidente della Regione su proposta dell’Assessore per la sanita’, due designati dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali ed uno, con funzioni di presidente, designato dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d’intesa con il Presidente della Regione. Il presidente del consiglio di indirizzo e verifica puo’ nominare tra i consiglieri un vicepresidente cui conferire specifiche deleghe. Al consiglio partecipano, senza diritto di voto, il direttore generale, il direttore scientifico ed i componenti del collegio sindacale. 3. Il consiglio ha il compito di: a) definire gli indirizzi strategici dell’Istituto, approvare i programmi annuali e pluriennali di attivita’ e verificarne l’attuazione; b) esprimere parere preventivo obbligatorio al direttore generale sul bilancio preventivo e sul bilancio di esercizio, sulle modifiche al Regolamento di organizzazione e funzionamento, sugli atti di alienazione del patrimonio e sui provvedimenti in materia di costituzione o partecipazione di societa’, consorzi, altri enti ed associazioni; c) nominare i componenti del comitato tecnico-scientifico, su proposta del direttore scientifico; d) svolgere le funzioni di verifica sulle attivita’ dell’Istituto e sui risultati raggiunti rispetto agli indirizzi ed agli obiettivi predeterminati. In caso di risultato negativo il consiglio riferisce al Presidente della Regione ed al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali proponendo le misure da adottare. 4. Il direttore generale e’ nominato dal Presidente della Regione, previo parere della Commissione legislativa «Servizi sanitari e sociali» dell’Assemblea regionale di concerto con il Presidente dell’Assemblea regionale, tra i soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 11, comma 3, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 ed e’ scelto da un elenco di candidati che non abbiano superato il sessantacinquesimo anno di eta’ dichiarati idonei a seguito di avviso pubblico. L’incarico di direttore generale ha natura esclusiva, ha durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni ed e’ disciplinato da apposito contratto di prestazione d’opera intellettuale secondo lo schema-tipo approvato dall’Assessorato regionale della sanita’. Il direttore generale rappresenta legalmente l’Istituto, esercita tutti i poteri di gestione ed e’ responsabile della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa dell’Istituto, incluse l’organizzazione e la gestione del personale. Il direttore generale nomina il direttore amministrativo e il direttore sanitario tra i soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 11, terzo comma, del decreto legislativo n. 288/2003; gli incarichi hanno natura esclusiva ed una durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni, si concludono in ogni caso con il cessare dell’incarico del direttore generale che li ha nominati e possono essere rinnovati ma non prorogati. Tali incarichi sono disciplinati da apposito contratto di prestazione d’opera intellettuale. Le funzioni di direttore sanitario e di direttore amministrativo cessano al compimento del sessantacinquesimo anno di eta’, fermi restando gli effetti di cui all’art. 16, primo comma, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. 5. Il direttore scientifico e’ nominato dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali d’intesa con il Presidente della Regione, ai sensi dell’art. 5 del decreto legislativo n. 288/2003 e dell’art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 2007, n. 42, ed il relativo incarico, di durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni, e’ disciplinato da un contratto di diritto privato stipulato con il direttore generale ed ha natura esclusiva. Qualora l’incarico di direttore scientifico sia conferito ad un professore universitario questi e’ tenuto a collocarsi in aspettativa senza retribuzione dalla Universita’. Il direttore scientifico dell’Istituto promuove e coordina l’attivita’ di ricerca scientifica di cui e’ il responsabile e gestisce il relativo budget la cui misura non puo’ comunque essere inferiore ai finanziamenti destinati all’Istituto per l’attivita’ di ricerca; tale gestione e’ concordata annualmente con il direttore generale in relazione alle direttive stabilite dal consiglio di indirizzo e verifica ed in coerenza con i programmi nazionali e regionali in materia. Il direttore scientifico presiede il comitato tecnico-scientifico ed esprime parere obbligatorio ma non vincolante in ordine agli atti concernenti le attivita’ cliniche e scientifiche nonche’ alle assunzioni ed all’utilizzo di personale medico e sanitario non medico nell’ambito delle attivita’ stesse, sui quali il direttore generale opera nell’ambito esclusivo delle sue competenze. Il trattamento economico del direttore scientifico non puo’ superare quello del direttore generale dell’Istituto. 6. Il collegio sindacale dura in carica tre anni, e’ nominato dal direttore generale ed e’ composto da tre membri di cui uno designato dall’Assessore regionale per la sanita’, uno dall’Assessore regionale per il bilancio e le finanze ed uno dal Ministro dell’economia e delle finanze. Il presidente del collegio sindacale e’ eletto dai sindaci nella prima seduta. I componenti del collegio sindacale sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia o fra i funzionari dello Stato che abbiano esercitato per almeno tre anni le funzioni di revisori dei conti o di componenti di collegi sindacali in enti pubblici o privati. Il collegio sindacale di ogni Istituto vigila sull’osservanza delle disposizioni di legge, sulla regolare tenuta della contabilita’ e sulla conformita’ del bilancio alle risultanze delle scritture contabili effettuando periodicamente verifiche di cassa. I componenti del collegio sindacale svolgono, anche individualmente, atti di ispezione e controllo senza preavviso. Il consiglio di indirizzo e verifica determina il compenso ed il rimborso spese dei componenti del collegio sindacale in misura tale da non superare quanto previsto dalla normativa vigente per i membri dei collegi sindacali delle aziende unita’ sanitarie locali.

Art. 4
Organizzazione e funzionamento degli Istituti
trasformati in fondazioni
1. In conformita’ all’art. 3 del decreto legislativo 16 ottobre
2003, n. 288, lo statuto degli Istituti trasformati in fondazioni
disciplina l’organizzazione ed il funzionamento dell’ente, separando
le funzioni di indirizzo e verifica, riservate al consiglio di
amministrazione, dalle funzioni di gestione, demandate ad un
direttore generale, nominato dal consiglio di amministrazione tra
soggetti esterni allo stesso e dalle funzioni di direzione
scientifica, affidate ad un direttore scientifico, nominato dal
Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali d’intesa
con il Presidente della Regione.

Art. 5
Comitato tecnico-scientifico
1. Presso ogni Istituto e’ costituito un comitato
tecnico-scientifico con funzioni consultive e di supporto
tecnico-scientifico all’attivita’ clinica e di ricerca.
2. Il comitato e’ presieduto dal direttore scientifico che nomina
i componenti dello stesso sentito il consiglio di indirizzo e
verifica. Il comitato, cui partecipa di diritto il direttore
sanitario, e’ composto da altri sette componenti di cui quattro
scelti tra i responsabili di strutture complesse e/o semplici, uno
tra il personale medico dirigente, uno tra il personale delle
professioni sanitarie con incarichi dirigenziali ed un esperto
esterno. I componenti del comitato restano in carica per una durata
non superiore a quella del direttore scientifico.
3. Qualora nel corso del mandato venga a cessare per qualsiasi
motivo un componente del comitato tecnico-scientifico, questo sara’
sostituto da altro soggetto di nuova nomina in coerenza con le
disposizioni di cui al comma 2 per il residuo periodo del mandato dei
componenti in carica.
4. Il comitato tecnico-scientifico viene informato dal direttore
scientifico sull’attivita’ dell’Istituto e formula pareri e proposte
sui programmi e sugli obiettivi scientifici e di ricerca dello
stesso, nonche’, in via preventiva, sulle singole iniziative di
carattere scientifico.
5. Al componente esterno del comitato tecnico-scientifico spetta
esclusivamente il rimborso delle spese sostenute e debitamente
documentate per la partecipazione alle riunioni del comitato secondo
i criteri stabiliti dal consiglio di indirizzo e verifica.

Art. 6
Comitato etico
1. Il comitato etico indipendente opera in adempimento dei
decreti ministeriali 15 luglio 1997 «Recepimento delle linee guida
dell’Unione europea di buona pratica clinica per l’esecuzione delle
sperimentazioni cliniche dei medicinali», 18 marzo 1998 «Modalita’
per l’esecuzione degli accertamenti sui medicinali utilizzati nelle
sperimentazioni cliniche» e 12 maggio 2006 «Requisiti minimi per
l’istituzione, l’organizzazione ed il funzionamento dei comitati
etici per le sperimentazioni cliniche dei medicinali» e loro
successive modifiche ed integrazioni.
2. Il comitato etico e’ nominato dal consiglio di indirizzo e
verifica dell’Istituto e la sua composizione e’ disciplinata dal
decreto ministeriale 12 maggio 2006 e successive modifiche ed
integrazioni.
3. Il comitato valuta sotto il profilo etico i programmi di
sperimentazione scientifica e terapeutica avviati nell’Istituto;
fornisce pareri sulle questioni ad esso sottoposte dal direttore
generale, dal direttore scientifico o dal consiglio di indirizzo e
verifica, formula proposte sulle materie di propria competenza.
4. Il comitato etico dura in carica fino all’insediamento del
consiglio di indirizzo e verifica successivo a quello che lo ha
nominato e nella prima seduta elegge il proprio presidente. Le
modalita’ ed i criteri di rimborso delle spese sostenute per la
partecipazione alle riunioni del comitato etico sono stabilite dal
consiglio di indirizzo e verifica.

Art. 7 Regolamento di organizzazione e funzionamento 1. Il direttore generale adotta il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Istituto sulla base dello schema-tipo allegato all’Atto di intesa del 1° luglio 2004 emanato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e lo trasmette all’Assessorato regionale della sanita’ ed al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Entro quaranta giorni dal ricevimento l’Assessorato regionale della sanita’ ed il Ministero approvano il Regolamento di organizzazione e funzionamento previa adozione da parte dell’Istituto delle modifiche che in sede istruttoria siano ritenute necessarie. 2. Il Regolamento di organizzazione e funzionamento e’ adottato previo parere del consiglio di indirizzo e verifica e previa consultazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale impiegato nell’Istituto.

Art. 8
Patrimonio, finanziarnenti, gestione contabile
e patrimoniale ed attivita’ contrattuale
1. Fermo restando quanto disposto dagli artt. 7 e 10 del decreto
legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, al patrimonio, ai finanziamenti,
alla gestione contabile e patrimoniale nonche’ all’attivita’
contrattuale ed ai controlli degli Istituti trasformati o non
trasformati in fondazione si applicano le norme statali e regionali
vigenti in materia per le aziende unita’ sanitarie locali.
2. E’ fatto divieto di utilizzare i finanziamenti destinati alla
ricerca scientifica per fini diversi.

Art. 9 Attivita’ strumentali 1. Gli Istituti pubblici trasformati o non trasformati in fondazione possono esercitare attivita’ diverse da quelle istituzionali, purche’ compatibili con le funzioni di cui all’art. 2, per le quali, previa autorizzazione dell’Assessore regionale per la sanita’, possono stipulare accordi e convenzioni e costituire e/o partecipare a consorzi e societa’ di persone o di capitali con soggetti pubblici e privati scelti nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria. In nessun caso, eventuali perdite economiche dei predetti soggetti pubblici e privati possono essere poste a carico della gestione degli Istituti pubblici trasformati o non trasformati in fondazione, ne’ essere poste direttamente o indirettamente a carico della Regione. 2. I proventi derivanti dalle attivita’ strumentali sono destinati in misura prevalente all’attivita’ di ricerca scientifica e di qualificazione del personale.

Art. 10
Vigilanza e controllo
1. Ferma restando la vigilanza del Ministero del lavoro, della
salute e delle politiche sociali nel rispetto di quanto previsto dal
decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 213 e
dal decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, la Regione esercita
il controllo sugli Istituti pubblici trasformati o non trasformati in
fondazione secondo le disposizioni regionali vigenti in materia di
controllo degli atti delle aziende unita’ sanitarie locali.
2. L’Assessorato regionale della sanita’ accerta annualmente il
raggiungimento degli obiettivi di ricerca ed assistenziali in
coerenza con le risorse assegnate dallo Stato e dalla Regione stessa,
sulla base della verifica di una relazione dettagliata a firma del
direttore generale, previo parere del comitato tecnico-scientifico e
del collegio sindacale, che gli Istituti provvedono a trasmettere
entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento,
nonche’ mediante controlli ispettivi con cadenza almeno annuale.

Art. 11
I.R.C.C.S.
«Centro Neurolesi Bonino-Pulejo» di Messina
1. Gli organi dell’I.R.C.C.S. con personalita’ giuridica di
diritto pubblico non trasformato in fondazione «Centro Neurolesi
Bonino-Pulejo», con sede a Messina, riconosciuto con decreto
ministeriale 4 marzo 2006, restano in carica fino alla nomina, da
effettuarsi entro il 31 marzo 2009, dei nuovi organi dell’Istituto
con le modalita’ di cui alla presente legge.

Art. 12 Personale dipendente 1. Il reclutamento del personale degli Istituti di diritto pubblico trasformati o non trasformati in fondazione avviene in conformita’ alla vigente normativa in materia ed alla contrattazione collettiva nazionale di comparto.

Art. 13 Personale del «Centro Neurolesi Bonino-Pulejo» di Messina 1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l’Assessorato regionale della sanita’ approva la pianta organica del personale dell’I.R.C.C.S. di diritto pubblico «Centro Neurolesi BoninoPulejo» di Messina. 2. Entro centottanta giorni dall’approvazione della pianta organica il personale con contratto a tempo indeterminato in servizio alla data del 30 giugno 2008 presso il «Centro Neurolesi Bonino-Pulejo» di Messina proveniente dalla Azienda unita’ sanitaria locale n. 5 o dalla Universita’ degli studi di Messina puo’ optare per mantenere il rapporto di lavoro con l’ente di provenienza.

Art. 14 Disposizioni di rinvio 1. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 e successive modifiche ed integrazioni e dell’Atto di intesa del 1° luglio 2004 emanato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 173 del 26 luglio 2004.

Art. 15
Entrata in vigore
1. La presente legge sara’ pubblicata nella Gazzetta ufficiale
della Regione Siciliana ed entrera’ in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione.
Palermo, 4 dicembre 2008.
LOMBARDO
Assessore regionale per la sanita’: Russo

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=3&datagu=2009-11-07&task=dettaglio&numgu=43&redaz=009R0314&tmstp=1258184268365

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