Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 21-12-2010) 01-02-2011, n. 3659 Motivi di ricorso Poteri della Cassazione Revoca e sostituzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

S.C. proponeva personalmente ricorso per cassazione avverso l’ordinanza in data 11 ottobre 2010 del Tribunale del Riesame di Bari, con la quale veniva rigettato l’appello avverso l’ordinanza del G.I.P. di Trani dell’8 giugno 2010 di reiezione della richiesta di sostituzione della misura inframuraria in atto, applicata per violazione delle norme in materia di stupefacenti, con altra di minore gravità.

Il ricorrente denunciava la violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. e) in relazione agli artt. 274, 587 e 588 c.p.p..

Osservava, in particolare, che la decisione dei giudici del riesame merita censura sotto il profilo logico – motivazionale essendo stata omessa ogni valutazione in merito alla applicabilità, nella fattispecie, del principio di estensione dell’impugnazione e non essendo stata considerata la sopravvenienza di nuovi elementi.

In particolare, il S. osservava che il Tribunale si era limitato a richiamare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza posti a sostegno della misura, senza tener conto del fatto che a sua moglie, coindagata, erano stati concessi nel frattempo gli arresti domiciliari.

Era stata inoltre omessa, secondo il ricorrente, ogni valutazione in merito alla avvenuta ammissione degli addebiti in sede di interrogatorio, alla documentata dichiarazione di assunzione che gli avrebbe consentito di svolgere un’attività lavorativa ed alla elezione di domicilio presso un luogo diverso da quello ove si erano svolti i fatti.

Aggiungeva, poi, che non era stata considerata neppure l’incidenza del decorso del tempo sulla permanenza delle esigenze cautelari nè, tantomeno, la scelta di definire il procedimento mediante il rito abbreviato.

Insisteva pertanto per l’accoglimento del ricorso.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

Va preliminarmente ricordato che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, il ricorso per cassazione in materia di misure cautelari personali deve riguardare esclusivamente la violazione specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione entro i limiti indicati dalla norma, con la conseguenza che il controllo di legittimità non può riferirsi alla ricostruzione dei fatti o censure che, seppure formalmente rivolte alla motivazione, si concretino in realtà nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze già prese in considerazione dal giudice di merito (v. da ultimo, Sez. 5, n. 46124,15 dicembre 2008).

Con specifico riferimento al ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del Tribunale del riesame, in merito alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, si osservato che alla Corte "spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie." (SS, UUn. 11, 2 maggio 2000).

Sono stati posti, dunque, limiti precisi entro i quali deve svolgersi il giudizio di legittimità che non può sconfinare in un ulteriore valutazione del merito, anche quando, pur alla luce degli "altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame", l’intero contesto motivazionale del provvedimento impugnato sia congruo e non venga intaccato dalle specifiche allegazioni del ricorrente.

Date tali premesse, si osserva come l’ordinanza del Tribunale di Bari non presenta alcuno dei vizi denunciati.

Il provvedimento dà correttamente atto, con riferimento agli indizi di colpevolezza, della sussistenza della preclusione processuale del "giudicato cautelare" e ritiene condivisibili le argomentazioni poste a sostegno della decisione di rigetto del G.I.P..

L’ordinanza del Tribunale di Bari offre una solida argomentazione ed illustra compiutamente le ragioni per le quali il provvedimento impugnato è ritenuto immune da censure.

I giudici del riesame, in particolare, hanno dato conto in maniera esauriente della irrilevanza, nella fattispecie, del decorso del tempo e della scelta del rito abbreviato nella attenuazione delle esigenze cautelari, ponendo in evidenza la gravità dei fatti contestati e la personalità del ricorrente, gravato da precedenti specifici.

Sotto tale aspetto viene anche effettuata una espressa comparazione con la situazione personale della moglie coindagata.

Va peraltro rilevato, con riferimento alla invocata applicazione dell’art. 587 c.p.p., come la richiesta sia comunque del tutto inconferente, poichè con la stessa il ricorrente pretende un’inammissibile automatismo nell’applicazione della medesima misura meno afflittiva applicata alla moglie coindagata nell’ambito di altro procedimento incidentale sulla base di diversi presupposti, opportunamente valutati.

Per quanto riguarda, infine, la dichiarazione di disponibilità all’assunzione per lo svolgimento di attività lavorativa, deve osservarsi che la stessa, allegata al ricorso, reca una data successiva a quella di proposizione dell’appello ed, in ogni caso, sarebbe risultata irrilevante a fronte delle ragioni, adeguatamente indicate dal Tribunale, che militavano a favore della conferma del provvedimento impugnato.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore dell’Istituto Penitenziario competente, a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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