LEGGE 11 luglio 2012, n. 107 Modifiche all’articolo 1 della legge 7 luglio 2010, n. 106, in favore dei familiari delle vittime e in favore dei superstiti del disastro ferroviario di Viareggio.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 171 del 24-7-2012

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 1. All’articolo 1 della legge 7 luglio 2010, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: «3-bis. In presenza di figli a carico della vittima nati da rapporti di convivenza more uxorio, l’elargizione di cui al comma 1 e’ assegnata al convivente more uxorio con lo stesso ordine di priorita’ previsto per i beneficiari di cui al comma 3, lettera a). In tal caso, ove coesistano il convivente more uxorio e il coniuge di cui al predetto comma 3, lettera a), la somma complessiva non inferiore a euro 200.000 di cui al comma 2 e’ aumentata in misura pari all’importo attribuito al medesimo convivente. Tale importo, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, e’ determinato sommando l’importo attribuito al coniuge, al netto dell’eventuale quota dipendente dallo stato di necessita’ di quest’ultimo, e l’eventuale quota aggiuntiva determinata in relazione allo stato di necessita’ del convivente more uxorio. 3-ter. In mancanza dei beneficiari di cui al comma 3, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, e’ attribuita ai parenti entro il terzo grado, nell’ordine di priorita’ derivante dal grado di parentela, una speciale elargizione determinata in misura complessivamente non superiore a euro 200.000 per ciascuna vittima»; b) al comma 4 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Qualora il mandato del commissario delegato scada prima che la procedura di assegnazione delle speciali elargizioni di cui ai commi 1, 3-bis e 3-ter sia ultimata, il predetto mandato e’ prorogato automaticamente ai soli fini dell’attuazione delle relative procedure e fino alla conclusione delle medesime. Tale proroga non da’ diritto a compensi, retribuzioni o altri emolumenti».

Art. 2

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 11 luglio 2012

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Severino

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2750):
Presentato dall’on. Manuela Granaiola ed altri il 1° giugno 2011.
Assegnato alla 8ª Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni),
in sede referente, il 22 giugno 2011, con pareri delle Commissioni
1ª, 2ª e 5ª.
Esaminato dalla 8ª Commissione, in sede referente, il 29 giugno
2011.
Assegnato nuovamente alla 8ª Commissione (Lavori pubblici,
comunicazioni), in sede deliberante, il 13 dicembre 2011 con pareri
delle Commissioni 1ª, 2ª e 5ª.
Esaminato dalla 8ª Commissione, in sede deliberante, il 14
dicembre 2011 e il 16 febbraio 2012.
Camera dei deputati (atto n. 4889):
Assegnato alla IX Commissione (Trasporti, poste e
telecomunicazioni), in sede referente, il 24 febbraio 2012 con pareri
delle Commissioni I, II e V.
Esaminato dalla IX Commissione, in sede referente, il 7 e 28
marzo 2012; il 4 aprile 2012.
Assegnato nuovamente alla IX Commissione (Trasporti, poste e
telecomunicazioni), in sede legislativa, il 9 maggio 2012 con pareri
delle Commissioni I, II e V.
Esaminato dalla IX Commissione, in sede legislativa, il 17 maggio
2012.
Senato della Repubblica (atto n. 2750- B):
Assegnato alla 8ª Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni),
in sede deliberante, il 29 maggio 2012 con pareri delle Commissioni
1ª, 2ª e 5ª.
Esaminato dalla 8ª Commissione, in sede deliberante, il 31 maggio
2012 ed approvato il 12 giugno 2012.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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