DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 luglio 2012 Criteri e modalita’ per la pubblicazione, sul sito del comune, dei dati aggregati relativi alle dichiarazioni dei redditi e per la messa a disposizione di ulteriori dati al fine…

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 175 del 28-7-2012

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l’art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973 n. 600 recante "Partecipazione dei comuni
all’accertamento";
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni,
recante "Disciplina dell’attivita’ di governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.
322, con il quale e’ stato approvato il "Regolamento recante
modalita’ per la presentazione delle dichiarazioni relative alle
imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attivita’ produttive
e all’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’art. 3, comma 136,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662";
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante
"Riforma dell’organizzazione del Governo a norma dell’art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59";
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
"Codice in materia di protezione dei dati personali";
Visto il Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati
Personali n. 2 del 16 giugno 2004, recante "Codice di deontologia e
di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi
statistici e scientifici";
Visto l’art. 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248
recante "Partecipazione dei comuni al contrasto all’evasione fiscale"
ed in particolare il comma 1, che attribuisce agli stessi una quota
pari al 33 per cento delle maggiori somme relative a tributi statali
riscosse a titolo definitivo nonche’ delle sanzioni civili applicate
sui maggiori contributi riscossi a titolo definitivo, a seguito
dell’intervento del comune che abbia contribuito all’accertamento
stesso;
Vista la deliberazione del Garante per la Protezione dei Dati
Personali 19 aprile 2007, n. 17 recante "Linee guida in materia di
trattamento dei dati personali per finalita’ di pubblicazione e
diffusione di atti e documenti di enti locali";
Visto l’art. 18 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 ed,
in particolare, il comma 1, che revisiona la disciplina della
partecipazione dei comuni all’attivita’ di accertamento fiscale e
contributivo, nonche’ i commi 4 e 5 che modificano rispettivamente,
l’art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973
e l’art. 1 del decreto-legge n. 203 del 2005;
Visto il Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati
Personali del 2 marzo 2011, n. 88 recante " Linee guida in materia di
trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti
amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalita’ di
pubblicazione e diffusione sul web";
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante
"Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale";
Visto l’art. 2, comma 10, lettera b) del citato decreto legislativo
n. 23 del 2011, che ha previsto l’innalzamento al 50 per cento della
quota dei tributi statali riconosciuta ai comuni ai sensi dell’art.
1, comma 1, del citato decreto-legge n. 203 del 2005, da attribuire
ai predetti enti in via provvisoria anche in relazione alle somme
riscosse a titolo non definitivo;
Visto l’art. 2, comma 10 lettera c) del citato decreto legislativo
n. 23 del 2011 in materia di accesso ai dati contenuti nell’anagrafe
tributaria;
Visto l’art. 1, comma 12-bis, del decreto legge 13 agosto 2011, n.
138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.
148, recante "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione
finanziaria e per lo sviluppo" che al fine di incentivare la
partecipazione dei comuni all’attivita’ di accertamento tributario,
ha previsto, per gli anni 2012, 2013, e 2014, l’innalzamento al 100
per cento della quota dei tributi statali riconosciuta ai comuni di
cui all’art. 2, comma 10, lettera b) del citato decreto legislativo
n. 23 del 2011;
Visto l’art. 1, comma 12-ter, lettera e), del citato decreto legge
n. 138 del 2011, il quale modifica l’art. 44 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 con l’aggiunta di un
ulteriore comma nel quale si prevede che, con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e
delle finanze, d’intesa con la Conferenza Stato-Citta’ ed autonomie
locali, sono stabiliti criteri e modalita’ per la pubblicazione sul
sito del comune, dei dati aggregati relativi alle dichiarazioni dei
redditi, con riferimento a determinate categorie di contribuenti
ovvero di reddito; con il medesimo decreto sono altresi’ individuati
gli ulteriori dati che l’Agenzia delle entrate mette a disposizione
dei comuni per favorire la partecipazione all’attivita’ di
accertamento, nonche’ le modalita’ di trasmissione idonee a garantire
la massima riservatezza;
Acquisita l’intesa della Conferenza Stato-Citta’ ed autonomie
locali di cui all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, nella seduta del 22 maggio 2012 ;

Decreta:

Art. 1

Pubblicazione dei dati aggregati
relativi alle dichiarazioni

1. I dati delle dichiarazioni di cui all’art. 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 sono
statisticamente elaborati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze
– Dipartimento delle Finanze che, tramite la piattaforma informatica
"Portale Federalismo Fiscale", annualmente mette a disposizione dei
comuni i principali dati aggregati relativi ai soggetti residenti nel
proprio territorio di competenza.
2. Al fine di consentire ai comuni la pubblicazione sul proprio
sito dei dati aggregati relativi alle dichiarazioni di cui all’art. 2
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, nella piattaforma informatica di cui al comma 1, il Dipartimento
delle finanze mettera’ annualmente a disposizione dei comuni, un
sottoinsieme di tabelle contenenti dati statistici aggregati riferiti
esclusivamente alle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche,
costruite nel rispetto della vigente normativa sulla tutela della
privacy di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
"Codice in materia di protezione dei dati personali". Il rischio di
identificazione dei soggetti e’ valutato, in base a quanto previsto
dagli articoli 4, comma 1, lett a) e 5, comma 1, lettera a) e b)
dell’allegato A. 4. al citato decreto legislativo n. 196/2003,
concernente "Codice di deontologia e di buona condotta per il
trattamento dei dati personali per scopi statistici e scientifici".
Le tabelle di cui al presente comma sono organizzate per classi di
reddito e contengono informazioni sulle principali categorie di
reddito dichiarato e sulle principali variabili per la determinazione
dell’imposta. Prima di procedere alla pubblicazione sul proprio sito,
i comuni segnalano, comunque, al Dipartimento delle Finanze, in base
alla propria conoscenza del territorio, eventuali casi di evidente
rischio di identificazione dei soggetti.
3. I dati aggregati di cui al presente decreto non possono essere
oggetto di comunicazione al di fuori delle modalita’ ivi previste.

Art. 2 Ulteriori dati che l’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei comuni 1. L’Agenzia delle entrate mette a disposizione, attraverso il portale PUNTO FISCO e nel rispetto delle previsioni delle convenzioni di cooperazione informatica gia’ attive con i comuni, le informazioni riguardanti gli esiti delle segnalazioni qualificate trasmesse telematicamente all’Agenzia delle entrate ai sensi dell’art. 1 del decreto – legge 30 settembre 2005, n. 203 e dell’art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600, nonche’ le ulteriori informazioni che verranno determinate, di concerto con l’ Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), con successivo provvedimento del Direttore dell’agenzia delle entrate di cui all’art. 2, comma 10, lettera c) del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 10 luglio 2012 Il Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell’economia e delle finanze Monti

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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