DECRETO LEGISLATIVO 28 giugno 2012, n. 120 Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante attuazione della direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari…

…e amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attivita’ televisive.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 176 del 30-7-2012

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per
l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia
alle Comunita’ europee – Legge comunitaria 2008, ed in particolare
gli articoli 1, 2, 26 e l’allegato B;
Vista la direttiva 89/552/CEE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di
determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative
degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media
audiovisivi;
Vista la direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 30 giugno 1997, che modifica la direttiva 89/552/CEE relativa al
coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari
e amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle
attivita’ televisive;
Vista la direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell’11 dicembre 2007, che modifica la direttiva
89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati
membri concernenti l’esercizio delle attivita’ televisive;
Vista la legge 23 agosto, 1988 n. 400, ed in particolare l’articolo
14;
Vista la legge 5 ottobre 1991, n. 327;
Visto il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66;
Viste le direttive 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE e 2002/22/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002 e la
direttiva 2002/77/CE della Commissione, del 16 settembre 2002;
Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il
codice delle comunicazioni elettroniche;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366;
Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112, e successive modificazioni;
Visto il testo unico dei servizi di media audiovisivi e
radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;
Visto il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 23 marzo 2012;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Viste le condizioni poste dai pareri delle sopracitate Commissioni
parlamentari;
Considerato, in particolare, che le medesime condizioni sono state
tutte recepite, eccetto quella concernente la numerazione automatica
dei canali della televisione digitale terrestre, in quanto tale
questione e’ stata oggetto, nelle more, di decisioni giurisdizionali;
Viste altresi’ le osservazioni delle sopracitate Commissioni
parlamentari;
Considerata, in particolare, l’osservazione concernente
l’opportunita’ di modificare l’articolo 34, comma 3, del decreto
legislativo n. 177 del 2005, utilizzante quale criterio la
sensibilita’ dei minori in luogo del nuovo criterio comunitario del
loro corretto sviluppo fisico mentale e morale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 26 giugno 2012;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, del Ministro
dello sviluppo economico e del Ministro per i beni e le attivita’
culturali, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della
giustizia, dell’economia e delle finanze e del lavoro e delle
politiche sociali;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifica dell’articolo 34 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n.
177

1. L’articolo 34 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e’
sostituito dal seguente:

«Art. 34

Disposizioni a tutela dei minori

1. Sono vietate le trasmissioni televisive che possono nuocere
gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori, e in
particolare i programmi che presentano scene di violenza gratuita o
insistita o efferata ovvero pornografiche, salve le previsioni di cui
al comma 3, applicabili unicamente ai servizi a richiesta; sono
altresi’ vietate, in quanto da considerarsi come gravemente nocive
per i minori, le trasmissioni di film ai quali, per la proiezione o
rappresentazione in pubblico, sia stato negato il nulla osta o che
siano vietati ai minori di anni diciotto. Al fine di conformare la
programmazione al divieto di cui al presente comma i fornitori di
servizi di media audiovisivi o i fornitori di servizi si attengono ai
criteri fissati dall’Autorita’.
2. Le trasmissioni delle emittenti televisive e delle emittenti
radiofoniche, non contengono programmi che possono nuocere allo
sviluppo fisico, mentale o morale dei minori e film vietati ai minori
di anni 14, a meno che la scelta dell’ora di trasmissione fra le ore
23,00 e le ore 7,00 o qualsiasi altro accorgimento tecnico escludano
che i minori che si trovano nell’area di diffusione vedano o
ascoltino normalmente tali programmi; qualora tali programmi siano
trasmessi, sia in chiaro che a pagamento, nel caso di trasmissioni
radiofoniche devono essere preceduti da un’avvertenza acustica e, nel
caso di trasmissioni televisive, devono essere preceduti da
un’avvertenza acustica e devono essere identificati, durante tutto il
corso della trasmissione, mediante la presenza di un simbolo visivo
chiaramente percepibile.
3. Le trasmissioni di cui al comma 1 possono essere rese
disponibili dai fornitori di servizi di media audiovisivi a
richiesta, in deroga ai divieti di cui al comma 1, solo in maniera
tale da escludere che i minori vedano o ascoltino normalmente tali
servizi, e comunque con imposizione di un sistema di controllo
specifico e selettivo che vincoli alla introduzione del sistema di
protezione di cui al comma 5, alla disciplina del comma 11 ed alla
segnaletica di cui al comma 2.
4. Le anteprime di opere cinematografiche destinate alla proiezione
o distribuzione in pubblico sono soggette a tutte le limitazioni e ai
vincoli comunque previsti per la trasmissione televisiva dell’opera
cinematografica di cui costituiscono promozione.
5. L’Autorita’, al fine di garantire un adeguato livello di tutela
della dignita’ umana e dello sviluppo fisico, mentale e morale dei
minori, adotta, con procedure di co-regolamentazione, la disciplina
di dettaglio contenente l’indicazione degli accorgimenti tecnici
idonei ad escludere che i minori vedano o ascoltino normalmente i
programmi di cui al comma 3, fra cui l’uso di numeri di
identificazione personale e sistemi di filtraggio o di
identificazione, nel rispetto dei seguenti criteri generali:
a) il contenuto classificabile a visione non libera sulla base
dei criteri fissati dall’Autorita’ di cui al comma 1 e’ offerto con
una funzione di controllo parentale che inibisce l’accesso al
contenuto stesso, salva la possibilita’ per l’utente di disattivare
la predetta funzione tramite la digitazione di uno specifico codice
segreto che ne renda possibile la visione. L’effettiva imposizione
della predetta funzione di controllo specifica e selettiva e’
condizione per l’applicazione del comma 3;
b) il codice segreto dovra’ essere comunicato con modalita’
riservate, corredato dalle avvertenze in merito alla responsabilita’
nell’utilizzo e nella custodia del medesimo, al contraente
maggiorenne che stipula il contratto relativo alla fornitura del
contenuto o del servizio.
6. Le emittenti televisive, anche analogiche, diffuse su qualsiasi
piattaforma di trasmissione, sono tenute ad osservare le disposizioni
a tutela dei minori previste dal Codice di autoregolamentazione media
e minori approvato il 29 novembre 2002, e successive modificazioni.
Le eventuali modificazioni del Codice o l’adozione di nuovi atti di
autoregolamentazione sono recepiti con decreto del Ministro dello
sviluppo economico, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Commissione
parlamentare di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451, e successive
modificazioni.
7. Le emittenti televisive, anche analogiche, sono altresi’ tenute
a garantire, anche secondo quanto stabilito nel Codice di cui al
comma 6, l’applicazione di specifiche misure a tutela dei minori
nella fascia oraria di programmazione dalle ore 16,00 alle ore 19,00
e all’interno dei programmi direttamente rivolti ai minori, con
particolare riguardo ai messaggi pubblicitari, alle promozioni e ogni
altra forma di comunicazione commerciale audiovisiva.
8. L’impiego di minori di anni quattordici in programmi
radiotelevisivi e’ disciplinato con regolamento del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con i Ministri del lavoro e delle
politiche sociali e della salute.
9. Il Ministro dello sviluppo economico, d’intesa con il Ministro
dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca e con il Presidente
del Consiglio dei Ministri ovvero, se nominato, il Sottosegretario di
Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega
all’informazione e all’editoria, dispone la realizzazione di campagne
scolastiche per un uso corretto e consapevole del mezzo televisivo,
nonche’ di trasmissioni con le stesse finalita’ rivolte ai genitori,
utilizzando a tale fine anche la diffusione sugli stessi mezzi
radiotelevisivi in orari di buon ascolto, con particolare riferimento
alle trasmissioni effettuate dalla concessionaria del servizio
pubblico radiotelevisivo.
10. Le quote di riserva per la trasmissione di opere europee,
previste dall’articolo 44 devono comprendere anche opere
cinematografiche o per la televisione, comprese quelle di animazione,
specificamente rivolte ai minori, nonche’ produzioni e programmi
adatti ai minori ovvero idonei alla visione da parte dei minori e
degli adulti. Il tempo minimo di trasmissione riservato a tali opere
e programmi e’ determinato dall’Autorita’.
11. L’Autorita’ stabilisce con proprio regolamento da adottare
entro il 31 ottobre 2012, la disciplina di dettaglio prevista dal
comma 5. I fornitori di servizi di media audiovisivi o di servizi si
conformano alla menzionata disciplina di dettaglio entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento della
Autorita’, comunque garantendo che i contenuti di cui trattasi siano
ricevibili e fruibili unicamente nel rispetto delle condizioni
fissate dall’Autorita’ ai sensi del comma 5.».

Art. 2 Modifica all’articolo 38 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 1. Il comma 12 dell’articolo 38 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e’ sostituito dal seguente: «12. I messaggi promozionali, facenti parte di iniziative promosse da istituzioni, enti, associazioni di categoria, produttori editoriali e librai, volte a sensibilizzare l’opinione pubblica nei confronti del libro e della lettura, trasmessi dalle emittenti radiofoniche e televisive pubbliche e private gratuitamente o a condizioni di favore, nonche’ i filmati promozionali o di presentazione di opere cinematografiche di nazionalita’ europea di prossima programmazione, non sono considerati ai fini del calcolo dei limiti massimi di cui al presente articolo.».

Art. 3 Modifica all’articolo 44 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 1. All’articolo 44, comma 3, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, le parole: "nel contratto di servizio" sono sostituite dalle seguenti: "nel decreto di cui al quinto periodo" ed e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con il medesimo decreto sono altresi’ definite le singole quote minime percentuali, nell’ambito della riserva di cui al primo periodo, da destinare rispettivamente alla produzione, al finanziamento, al pre-acquisto ovvero all’acquisto delle opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte.". 2. Al medesimo articolo 44, comma 8, al secondo periodo, le parole: "svolta sulla base delle comunicazioni inviate da parte dei soggetti obbligati," sono sostituite dalle seguenti: "svolta anche sulla base delle comunicazioni che devono essere inviate da parte dei soggetti obbligati," e, dopo le parole: "l’Autorita’ stabilisce con proprio regolamento" sono inserite le seguenti: ", adottato sentiti il Ministero per i beni e le attivita’ culturali e il Ministero per lo sviluppo economico, le modalita’ e i criteri di svolgimento della verifica, nonche’".

Art. 4 Disposizioni in materia di sanzioni 1. All’articolo 51 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, dopo il comma 5, e’ inserito il seguente: "5 bis) La riduzione ad un decimo di cui al comma 5 del presente articolo si applica anche alle sanzioni irrogate alle emittenti locali ai sensi dell’articolo 1, comma 31 della legge 31 luglio 1997, n. 249, degli articoli 97 e 98 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 e successive modificazioni, dell’articolo 5, comma 8 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, nonche’ ai sensi dell’articolo 1, commi 10, 11 e 12, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni.".

Art. 5 Disposizioni finanziarie 1. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 6 Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi’ 28 giugno 2012 NAPOLITANO Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell’economia e delle finanze Moavero Milanesi, Ministro per gli affari europei Passera, Ministro dello sviluppo economico Ornaghi, Ministro per i beni e le attivita’ culturali Terzi di Sant’Agata, Ministro degli affari esteri Severino, Ministro della giustizia Fornero, Ministro del lavoro e delle politiche sociali Visto, il Guardasigilli: Severino

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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