DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 luglio 2012 Differimento, per l’anno 2012, del termine per la presentazione in via telematica delle dichiarazioni modelli 770/2012, ai sensi dell’articolo 12, comma 5, del decreto legislativo n. 241

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 176 del 30-7-2012

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l’art. 12, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri possono essere modificati, al fine di tener conto delle
esigenze generali dei contribuenti, dei sostituti e dei responsabili
d’imposta o delle esigenze organizzative dell’amministrazione, i
termini riguardanti gli adempimenti degli stessi soggetti relativi a
imposte e contributi dovuti in base allo stesso decreto;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte
sui redditi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.
322 e successive modificazioni, con il quale e’ stato emanato il
regolamento recante le modalita’ per la presentazione delle
dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta
regionale sulle attivita’ produttive e all’imposta sul valore
aggiunto ed, in particolare;
Visto, in particolare, l’articolo 4 del citato decreto n. 322 del
1998, concernente la dichiarazione dei sostituti d’imposta, il quale
fissa al 31 luglio il termine di presentazione della dichiarazione;
Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante «Disposizioni in
materia di statuto dei diritti del contribuente»;
Visto il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 16
gennaio 2012 pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle entrate
il 18 gennaio 2012, con il quale e’ stato approvato il modello
770/2012 Semplificato, concernente le comunicazioni da parte dei
sostituti d’imposta dei dati delle certificazioni rilasciate,
dell’assistenza fiscale prestata, dei versamenti e compensazioni
effettuati;
Visto il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 16
febbraio 2012 pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate
il 18 febbraio 2012, con il quale sono state approvate le specifiche
tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella
dichiarazione modello 770/2012;
Considerate le esigenze generali rappresentate dalle categorie
professionali in relazione ai numerosi adempimenti fiscali da porre
in essere per conto dei contribuenti e dei sostituti d’imposta;
Considerato che un differimento di termini per la trasmissione in
via telematica dei dati contenuti nella dichiarazione modello 770 non
comporta alcun onere erariale, atteso che la funzione di tale
dichiarazione e’ soltanto riepilogativa e, pertanto, alla
presentazione della stessa non sono connessi obblighi di versamento
delle imposte;
Su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1

Termini per la presentazione in via telematica per l’anno 2011 della
dichiarazione modello 770/2012

1. La dichiarazione dei sostituti d’imposta, di cui all’articolo 4,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998,
n. 322, e successive modificazioni, relativa all’anno 2011, e’
presentata in via telematica, direttamente ovvero tramite i soggetti
incaricati di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del medesimo
decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, entro il 20
settembre 2012.
Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 26 luglio 2012

Il Presidente del Consiglio
dei Ministri
Monti

Il Ministro dell’economia
e delle finanze
Grilli

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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