Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 21-12-2010) 01-02-2011, n. 3657 Ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza in data 1 luglio 2010, il Tribunale per i minorenni di Catania confermava l’ordinanza emessa dal G.I.P. presso il medesimo Tribunale il 12 maggio 2010 nei confronti di A.L. applicativa della misura cautelare della custodia in I.P.M. per il reato di cui all’art. 110 c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1bis.

Avverso tale ordinanza l’ A., a mezzo del proprio difensore, proponeva ricorso per cassazione.

Con un primo motivo denunciava l’inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. c) in relazione all’art. 271 c.p.p. eccependo la omessa allegazione dei decreti attuativi delle intercettazioni telefoniche disposte dal pubblico ministero procedente e la loro conseguente inutilizzabilità.

Aggiungeva che nè il G.I.P. nè, tantomeno, il Tribunale del Riesame avevano valutato la legittimità delle operazioni svolte.

Con un secondo motivo denunciava, sempre ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. c), la inosservanza dell’art. 271 c.p.p. e art. 267 c.p.p., comma 2 rilevando che il G.I.P., nell’emettere il decreto di convalida ai sensi del citato art. 267, ometteva di menzionare le operazioni di intercettazione all’interno della propria abitazione, cosicchè il decreto di urgenza non poteva ritenersi convalidato e, conseguentemente, le intercettazioni non erano utilizzabili in sede cautelare.

Con un terzo motivo lamentava, ancora una volta, la inosservanza dell’art. 271 c.p.p. e art. 267 c.p.p., comma 2 ed un conseguente vizio di motivazione con riferimento all’art. 606 c.p.p., lett. c) ed e) evidenziando la mancanza del requisito dell’urgenza che avrebbe dovuto legittimare il decreto con il quale il pubblico ministero aveva disposto le intercettazioni ponendo in evidenza il tempo trascorso prima dell’emanazione di detto decreto da parte del Pubblico Ministero.

Con un quarto motivo denunciava la inosservanza dell’art. 271 c.p.p. e art. 268 c.p.p., comma 3 ed un conseguente vizio di motivazione con riferimento all’art. 606 c.p.p., lett. c) ed e) osservando che il decreto con il quale il Pubblico Ministero aveva disposto l’effettuazione delle operazioni di intercettazione fuori dai locali della Procura era privo di adeguata motivazione contenendo riferimenti al solo ascolto delle conversazioni e non anche all’attività di registrazione.

Concludeva, pertanto, per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

In data 3 novembre 2010 il ricorrente faceva pervenire dichiarazione di rinuncia all’impugnazione per sopravvenuta carenza di interesse, avendo ottenuto dal G.U.P. del Tribunale per i Minorenni di Catania la revoca della misura imposta.

Alla rinuncia consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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