Cons. Stato Sez. IV, Sent., 27-01-2011, n. 631 Bando del concorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1.- Con ricorso al TAR del Lazio il sig. S.R. – ausiliario in congedo dell’Arma dei Carabinieri – esponeva di aver presentato (il 2/1/1997) domanda di arruolamento nel corpo di polizia penitenziaria a norma del Decreto interministeriale 12 novembre 1996. L’istante, che veniva collocato in posizione utile all’arruolamento (3268° posto della relativa graduatoria approvata con P.D.G. del 23 giugno 1997), aveva in quella sede "autocertificato", come richiesto dal Bando, di non aver riportato sanzioni disciplinari durante il servizio prestato come carabiniere; in forza di tale autocertificazione, l’interessato aveva quindi ottenuto due punti aggiuntivi, come previsto dalla normativa in favore degli ausiliari privi di precedenti disciplinari. Successivamente, con decreto del Capo del dipartimento dell’amministrazione penitenziaria del 16/7/2001, l’amministrazione provvedeva tuttavia alla rettifica della graduatoria collocando il ricorrente al posto 4977° della stessa (posizione non utile all’arruolamento), risultando che egli non aveva titolo a beneficiare del punteggio, inizialmente riconosciutogli, di due punti "per non aver riportato sanzioni disciplinari" (articolo 2, comma 2, del bando); ciò sulla base dell’accertamento, da parte della Commissione, che il ricorrente aveva invece riportato la sanzione disciplinare del "rimprovero" durante il pregresso servizio militare.

2.- Contro tale provvedimento il R. proponeva quindi il ricorso al TAR, denunciando l’omissione dell’avviso di procedimento e la violazione del bando della procedura; in particolare, a quest’ultimo riguardo, il ricorrente sosteneva che il bando – nel negare il punteggio aggiuntivo agli ausiliari in congedo che abbiano precedenti disciplinari – farebbe riferimento alle sole sanzioni disciplinari di stato e non anche alle sanzioni disciplinari di corpo, cui è riconducibile il "rimprovero" da lui subìto.

2.1. In via subordinata il ricorrente sosteneva che, ove il bando fosse interpretato nel senso di riconoscere effetto preclusivo al riconoscimento dell’ulteriore punteggio anche alle sanzioni disciplinari di corpo, esso risulterebbe illegittimo per contrarietà ai principi di uguaglianza e ragionevolezza, nonché del buon andamento ed imparzialità dell’amministrazione.

3. Successivamente, con provvedimento 10/5/2002, il ricorrente veniva dimesso dal Corpo di polizia penitenziaria (in cui, in forza della sospensiva concessa dal giudice di primo grado, era stato arruolato) e contro tale atto proponeva motivi aggiunti, sostanzialmente riproducendo i motivi già dedotti col ricorso introduttivo del giudizio.

4,. Con la sentenza epigrafata il Tribunale amministrativo ha accolto il ricorso.

5.- Il Ministero della giustizia ha tuttavia impugnato la sentenza del TAR, chiedendone la riforma alla stregua di motivi di ricorso illustrati nella sede della loro trattazione da parte della presente decisione.

5.1- Si è costituito nel giudizio il sig. S.R., resistendo al gravame ed esponendo in memoria le proprie tesi difensive. Alla pubblica udienza del 5 novembre 2010 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

1.- L’appello controverte di un provvedimento di esclusione da graduatoria concorsuale per assunzione nel Corpo di polizia penitenziaria; l’esclusione è derivata da decurtazione di punteggio, inizialmente attribuito all’appellato, in ragione di sua dichiarazione (poi smentita dagli accertamenti della Commissione d’esame) di non aver riportato sanzioni disciplinari durante il servizio prestato in qualità di carabiniere ausiliario. Per tale dichiarazione la Commissione aveva inizialmente riconosciuto due punti in più al candidato.

2- Con la sentenza gravata il TAR ha accolto il ricorso, ed annullato l’esclusione, ritenendo fondato il motivo che aveva dedotto la non corretta interpretazione del bando concorsuale che disciplina l’attribuzione del punteggio, correlandola alla sola assenza di sanzioni disciplinari, senza distinguere in relazione alla diversa gravita delle sanzioni di corpo e di status previste dall’ordinamento militare.

In particolare il TAR ha ritenuto che la previsione del bando, di escludere il concorrente che abbia riportato sanzione disciplinare, non fosse riferibile alle sanzioni di corpo (di minore gravita) e che quindi il rimprovero non potesse legittimamente determinare l’esclusione del R. dalla graduatoria in questione.

3.- Con unico ordine di censure l’appellante Ministero argomenta come il Tribunale amministrativo abbia trascurato il fatto che la dichiarazione resa dal candidato ha indotto in errore al Commissione, la quale, una volta verificato al contrario la sussistenza di una sanzione disciplinare, non poteva che decurtare il punteggio attribuito in applicazione del bando concorsuale e disporre l’esclusione del candidato dalla graduatoria. L’appello è fondato.

3.1 -L’orientamento del TAR, nell’accogliere la tesi che il bando sancirebbe l’esclusione solo per sanzioni di corpo si è richiamato alla pacifica distinzione tra sanzioni di corpo (meno gravi, a rilevanza interna) e sanzioni di "status" richiamata più volte dalla giurisprudenza, la quale però non assume rilievo con riguardo alla fattispecie controversa, poiché la tesi urta con il dato testuale della disciplina del bando.

Come gli stessi primi giudici ricordano, il bando regolante la procedura, nel riconoscere due punti agli ausiliari congedati che non abbiano riportato "alcuna sanzione disciplinare", "non distingue tra sanzioni di stato e sanzioni di corpo e deve quindi intendersi che tendenzialmente si riferisca ad entrambi i tipi di sanzione". I primi giudici precisano anche che "la rilevanza interna ed esterna dei due tipi di sanzione attiene al profilo del mantenimento- perdita da parte di chi ne è colpito dello stato di militare ma non significa che all’aver riportato sanzioni di corpo non possa attribuirsi rilevanza in diversi procedimenti, come avviene nel caso in esame". Quindi la decisione è pervenuta a conclusione favorevole al R., esprimendo una valutazione sulla sanzione del rimprovero, ricordando che questa non solo consegue a mancanze disciplinari di rilevanza particolarmente tenue, ma è inflitta all’esito di un procedimento che si svolge oralmente e non è assistito da particolari garanzie.

Al riguardo il Collegio osserva però che il ragionamento testé riassunto realizza in sostanza non un’interpretazione ma una integrazione della "lex specialis", dando ingresso nella stessa ad una distinzione tra sanzioni che origina e vede ragione per aspetti differenti da quelli in discussione. Al contrario, deve ritenersi non possa prescindersi dal rilievo (peraltro già indicato in sede cautelare (v. ord sez. IV,n.1397/2002)) per cui il bando di concorso, prevedeva l’attribuzione di un punteggio aggiuntivo solo per coloro che non avessero riportato sanzioni disciplinari, creando quindi una differente posizione in graduatoria tra soggetti sanzionati e non sanzionati, non consentendo quindi all’interprete di investigare se una determinata sanzione fosse in luogo di un’altra più idonea a determinare il disconoscimento del punteggio ulteriore.

Per contro, in base al principio "ubi lex voluit dixit", ove il Bando avesse inteso riconoscere il punteggio anche in presenza di sanzioni meno gravi, avrebbe dovuto individuarle espressamente, attesa la varia tipologia delle sanzioni previste dall’ordinamento militare.

In tale situazione normativa, non può che condividersi il motivo svolto dall’appellante Ministero, che sottolinea in sostanza come la dichiarazione del R. abbia indotto in errore la Commissione su un dato obiettivo, costituente condizione indispensabile per l’attribuzione di un punteggio, che non posseduta dal ricorrente non poteva oggettivamente determinare l’attribuzione del punteggio. Né in contrario può valere la dimenticanza nella quale il candidato dichiarante sia incorso sull’esistenza della sanzione, circostanza che può esplicare rilievo nella valutazione della condotta a fini diversi dai profili di legittimità amministrativa che qui ci occupano.

L’esclusione è quindi una conseguenza automatica ed oggettiva di tale carenza, la quale, nello specifico caso in esame, ha poi determinato l’effetto di una collocazione del ricorrente in posizione non utile per essere assunto nel Corpo di polizia penitenziaria.

4.- La corretta applicazione della norma del bando nel senso sopra illustrato, conducendo alla riforma della sentenza impugnata ed al rigetto del ricorso di primo grado, comporta la necessità di esaminare l’impugnativa, proposta in primo grado in via subordinata (e pertanto assorbita dal TAR), che aveva sostenuto l’illegittimità del bando di concorso in rapporto ai canoni di uguaglianza, ragionevolezza, imparzialità e buon andamento.

Sul punto, ed in disparte il principio di uguaglianza (poiché la censura non evidenzia alcuna disparità di trattamento giuridico tra fattispecie identiche), la Sezione non può che ribadire come la formulazione della disciplina concorsuale costituente il bando concorsuale costituisca esercizio di poteri che presentano ampi margini di discrezionalità organizzativa, sindacabili solo se travalichino i limiti della ragionevolezza, della logicità o contrastino con specifiche norme di legge o di regolamento.

E nella specie, oltre a non contrastare con quest’ultime, la previsione di riconoscere punteggio ulteriore a concorrenti non sanzionati nel precedente servizio militare, appare tutt’altro che irragionevole, rispondendo al buon andamento e non essendo illogico incentivare il reclutamento di personale militare che risulti migliore sotto il profilo della disciplina.

5.- Conclusivamente l’appello deve essere accolto, con conseguente riforma della sentenza impugnata e rigetto del ricorso di primo grado.

Le spese del doppio grado di giudizio seguono il principio della soccombenza (art. 91 c.p.c) e sono perciò poste a carico dell’appellato.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione IV), definitivamente pronunziando in merito al ricorso in epigrafe, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.

Condanna il sig. R.S. al pagamento, in favore del Ministero della giustizia, delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida, complessivamente, in Euro quattromila, oltre accessori.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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