Cons. Stato Sez. IV, Sent., 27-01-2011, n. 628 Occupazione d’urgenza

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La sentenza del T.a.r. della Puglia indicata in epigrafe ha respinto il ricorso che il sig. M. ha proposto per ottenere l’annullamento del decreto del Direttore Generale del Ministero Industria Commercio e Artigianato contenente l’autorizzazione alla S. s.p.a., società dell’E. s.p.a. ad occupare in via d’urgenza una striscia di terreno di proprietà del ricorrente per installarvi il tratto CandelaBorgo Mezzanone per il potenziamento del metanodotto CandelaManfredonia.

L’appello avverso tale decisione è infondato, e di conseguenza si può prescindere dall’esame dell’eccezione di tardività sollevata dalla parte appellata.

In tale prospettiva va anzitutto, invero, ritenuto infondato il primo dei motivi dedotti concernente l’incompetenza del Dirigente ministeriale ad adottare il provvedimento impugnato.

Al riguardo va tenuto conto che i metanodotti sono opere dichiarate ex lege 136 del 1953 di pubblica utilità (art.23) ed "il Ministro per l’industria e commercio può ordinare l’occupazione dei beni indispensabili per l’esecuzione dei lavori".

Non occorre quindi, tra l’altro, alcuna motivazione a supporto del decreto d’occupazione in via d’urgenza dei terreni interessati.

Per effetto dell’entrata in vigore del D.L.vo 3 febbraio 1993 n. 29 correttamente,poi, al contrario di quanto dedotto dall’appellante, il decreto in parola è stato adottato dal Dirigente generale del ministero e non dal Ministro essendo un atto di natura eminentemente gestionale.

Anche il motivo con cui si lamenta che la redazione dello stato di consistenza è avvenuta prima della emanazione del provvedimento di autorizzazione all’occupazione d’urgenza è infondato.

Lo stato di consistenza dell’area destinata all’occupazione d’urgenza è invero avvenuta ai sensi della legge fondamentale sulle espropriazioni (artt.7 e 16 l.25 giugno 1865 n.2359) e non ai sensi dell’art.3 legge n1 del 1978, e dunque prima e non dopo che sia stata disposta l’occupazione in via d’urgenza dei terreni, e ciò è stato possibile in forza della disposizione contenuta nell’art.23 della già richiamata l.n.136/1953, non derogata dalla detta legge del 1978.

Altrettanto correttamente la notifica dell’accesso per la redazione dello stato di consistenza dei terreni, all’epoca incolti, è avvenuta nei riguardi del proprietario catastale del ricorrente e non di quest’ultimo, proprietario effettivo, ciò non essendo impedito dalla citata legge fondamentale sugli espropri per opere di p.u. (l.25 giugno 1865 n.2359).

Da ciò consegue che i danni alla coltivazione ed al raccolto patiti dal ricorrente, divenuto proprietario effettivo dopo la redazione dello stato di consistenza, a causa della successiva occupazione d’urgenza (eseguita cinque mesi dopo), non evidenziano alcun vizio procedimentale bensì costituiscono pretese patrimoniali deducibili in sede di opposizione alla misura dell’indennità d’occupazione ritenuta spettante dall’ente espropriante.

L’appello in conclusione deve essere respinto.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo che segue.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge

Condanna la parte appellante al pagamento delle spese della lite che si liquidano in complessivi euro 2.500,00.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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