Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 21-12-2010) 01-02-2011, n. 3650 Concorso di circostanze

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 21 aprile 2010, il Tribunale di Torino – 5^ Sezione Penale, in composizione monocratica, applicava, ai sensi dell’art. 444 c.p.p. ad E.M., su concorde richiesta dello stesso e del pubblico ministero, la pena finale di anni 1 e mesi 6 di reclusione ed Euro 8000,00 di multa per i reati di cui all’art. 81 cpv. c.p., D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 e 1 bis e art. 337 c.p., art. 61 c.p., n. 2.

Avverso la sentenza proponevano ricorso l’imputato, senza alcuna indicazione dei motivi ed il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Torino il quale lamentava l’inosservanza o l’erronea applicazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73.

Osservava il PG ricorrente che la pena applicata è inferiore al minimo edittale, avendo il Giudice di prime cure ritenuto che il D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 preveda un’autonoma ipotesi di reato e non una circostanza aggravante e per non aver comunque tenuto conto del divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulla recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale contestata all’imputato.

Insisteva pertanto per l’annullamento dell’impugnata decisione.
Motivi della decisione

Il ricorso di E.M. deve ritenersi assorbito in quello proposto dal Pubblico Ministero, maggiormente circostanziato.

Detto ricorso del Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Torino è fondato e merita accoglimento.

Occorre preliminarmente osservare che il divieto di prevalenza delle attenuanti sulla recidiva qualificata non è automatico (v. sul punto SS. UU. 35738, 5 ottobre 2010).

Va poi osservato che secondo l’orientamento di questa Corte, recentemente ribadito anche dalle Sezioni Unite (n. 35737, 5 ottobre 2010), il D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 configura una circostanza ad effetto speciale e non un’autonoma ipotesi di reato, secondo una configurazione che, ricordano le SS.UU., non è mutata in conseguenza delle modifiche operate dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, art. 4-bis, comma 1, lett. f), che hanno interessato l’entità della pena la quale non risulta più collegata, come in precedenza, alla tipologia dello stupefacente.

Il Tribunale ha quindi errato nel considerare come autonoma fattispecie di reato quella del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 individuando di conseguenza, come pena base per il reato più grave, quella ivi indicata.

Conseguentemente, deve disporsi l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Torino.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di TORINO per il prosieguo.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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