Cons. Stato Sez. IV, Sent., 27-01-2011, n. 623 Trasferimenti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

L’appuntato della Guardia di Finanza M.G. impugnava innanzi al TAR per la Liguria la determinazione n.41630/P del 16/11/2002 del Comando Regionale Liguria della G.d.F con cui il predetto era trasferito d’autorità dal Comando Brigata di Varazze al Comando Gruppo di Genova.

L’adito TAR – Sez. I – con sentenza n.163 del 13/2/2004 accoglieva il proposto ricorso con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.

In particolare, il giudice di primo grado riteneva fondata la censura di eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione, atteso che il trasferimento d’autorità ancorchè inquadrabile nel più vasto genus degli ordini, non esime l’Amministrazione dal fornire sia pure a mezzo di una succinta motivazione le ragioni della scelta operata.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze- Comando Generale della Guardia di Finanza – con l’impugnativa all’esame ha chiesto la riforma della sentenza suindicata, ritenendola errata.

L’Amministrazione appellante sostiene l’erroneità della pronuncia del TAR, lì dove in essa si estende l’obbligo di motivazione ad un provvedimento rientrante senz’altro nella categoria degli ordini che, in quanto tali, non abbisognano di motivazione.

Si è costituito in giudizio il sig. Masio che ha in via preliminare eccepito la irricevibilità dell’appello perché tardivamente proposto, contestando nel merito la fondatezza del gravame.

All’udienza pubblica del 14 dicembre 2010 la causa è stata trattenuta in decisione..
Motivi della decisione

Si può prescindere dall’esame dell’eccezione di tardività dell’appello sollevata ex adverso dalla difesa del sig. Masio, rivelandosi il gravame proposto dall’Amministrazione delle Finanze nel merito infondato.

Il Collegio ritiene che la delibazione di illegittimità del provvedimento impugnato in primo grado resa dal TAR sia meritevole di conferma, ma per motivi solo in parte coincidenti con quelli posti a fondamento della sentenza qui gravata.

La Sezione deve preliminarmente ribadire di non volersi qui discostare dai principi ermeneutici più volte dalla stessa affermati in ordine alla natura giuridica dei provvedimenti di trasferimento d’autorità degli appartenenti ai corpi militari e dei riflessi e ai conseguenti riflessi sull’onere motivazionale gravante sulla stessa Amministrazione militare.

Detti provvedimenti, com’è noto, vertono nella tipologia degli ordini, e sono adottati dall’Amministrazione militare in relazione ad esigenze strettamente organizzative (cfr Sez. IV n.7641/09).

Siffatte esigenze sono poi connotate da ampia discrezionalità a fronte delle quali la posizione del singolo militare, quanto alle sue esigenze personali e professionali è sez’altro recessiva, sì che la censurabilità delle scelte operate dall’Amministrazione militare può avvenire solo nei limiti alquanto ristretti della oggettiva irrazionalità delle stesse (cfr Sez. IV 6273/09).

I limiti esposti si riverberano, conseguentemente sul piano della motivazione dell’ordine, non rinvenendosi a carico un onere motivazionale specifico, risultando sufficiente l’esternazione, nel provvedimento, dell’esigenze di servizio (cfr Sez. IV n.4651/09).

Ciò nondimeno, il Collegio deve rilevare come la fattispecie all’esame riveli connotazioni particolari e precipue che evidenziano a carico del provvedimento di trasferimento per cui è causa profili di incongruità e irrazionalità tali da inficiare l’atto stesso sia per il contenuto dispositivo in esso recato sia, entro certi limiti, sotto il profilo motivazionale.

Dunque l’appuntato Masio è stato trasferito dalla Brigata di Varazze al Comando Gruppo di Genova con un atto d’autorità, volto a soddisfare dichiarate esigenze di servizio, ma il procedimento all’uopo seguito non appare indenne da vizi di incongruità.

Invero, dopo aver avvisato, nell’agosto del 2002, ai sensi degli artt.7 e ss. della legge n.241/90 l’interessato circa l’attivazione di un procedimento di trasferimento d’autorità (senza l’indicazione della sede di destinazione), cui il militare ha dato riscontro con la produzione di relative osservazioni, l’Amministrazione ha prima richiesto al Masio, con nota del dicembre del 2002, di produrre domanda di trasferimento ai Reparti di Savona, per poi disporre il trasferimento di questi presso il Comando Gruppo di Genova.

La sequela procedimentale seguita dall’Amministrazione di per sé già rivela una qualche incongruenza della determinazione finale assunta e quest’ultima appare altresì illogica allorchè si prenda in esame la circostanza per cui il suddetto militare in ordine alla sede dove è stato disposto il trasferimento viene adibito al bar della caserma, in funzioni, quindi, non operative.

Ora non può sfuggire il fatto che un siffatto operato dà luogo a significative perplessità circa le esigenze di servizio che si sarebbero intese soddisfare con il trasferimento d’autorità del Masio, rivelando, piuttosto, la determinazione assunta quasi degli intenti punitivi nei confronti del predetto militare e tanto sia per l’anomala sua utilizzazione, sia per il ripensamento che l’Amministrazione ha avuto in ordine alla sede di destinazione..

Anche a non voler imporre, in generale, all’Amministrazione militare un onere motivazionale che esponga in dettaglio, le ragioni organizzative sottese alle scelte operate (e sul punto non appare condivisibile il rilievo de TAR che ha ravvisato a carico dell’Amministrazione militare la sussistenza di uno stringente, dettagliato onere motivazionale, del genere di quello richiesto per l’impiego civile), nella fattispecie, vengono in rilievo gli aspetti peculiari tali da rendere la posizione dell’appuntato Masio meritevole di apprezzamento da parte dell’amministrazione procedente e che non essendo stati oggetto di una qualche menzione nel procedimento di trasferimento evidenziano a carico del provvedimento finale di assegnazione di sede dei profili di indubbia perplessità e illogicità. e, limitatamente a tali aspetti, di manchevolezza della motivazione.

Per il vero, la difesa dell’appellante Ministero ha avuto cura di spiegare perché l’appuntato Masio è stato adibito presso la sede di destinazione a servizi interni di caserma, ma è evidente che ci si trovi di fronte ad una sorte di integrazione postuma della motivazione dell’adottato provvedimento che non può certo "sanare"la carenza in contestazione.

In definitiva, il provvedimento impugnato non pare possa sottrarsi alle censure di contraddittorietà e incongruità pure fatte valere dal ricorrente i in prime cure e che non risultano smentite dall’appello all’esame, dovendo il giudizio di illegittimità dell’atto de quo reso dal TAR Liguria, essere confermato, sia pure per ragioni che vanno al di là del pur sussistente (nei sensi sopra riportati) vizio di difetto di motivazione.

Sussistono, peraltro, giusti motivi, avuto riguardo alla peculiarità della controversia all’esame, per compensare tra le parti le spese e competenze del presente grado di giudizio
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo Rigetta.

Compensa tra le parti le spese e competenze del presente grado del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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