Cons. Stato Sez. IV, Sent., 27-01-2011, n. 622 Ricorso giurisdizionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Comune di Torino ha impugnato, chiedendone la riforma, la sentenza con la quale il T.A.R. del Piemonte, accogliendo il ricorso proposto dalla società R. S.p.a., ha annullato la deliberazione consiliare di approvazione del progetto definitivo di un’opera pubblica da realizzarsi su area in proprietà della società medesima, con dichiarazione di pubblica utilità dell’intervento e fissazione dei termini per le espropriazioni e per i lavori.

A sostegno dell’appello, l’Amministrazione comunale ha dedotto:

1) l’inammissibilità del ricorso di primo grado per deposito dello stesso oltre il termine dimezzato di cui all’art. 23 bis della legge 6 dicembre 1971, nr. 1034;

2) l’erronea affermazione dell’inapplicabilità alla fattispecie della procedura di cui all’art. 1, comma 5, della legge 3 gennaio 1978, nr. 1;

3) l’erronea qualificazione della variante per cui è causa come "variante strutturale", ai sensi del comma 4 dell’art. 17 della legge regionale del Piemonte 5 dicembre 1977, nr. 56, anziché come "variante parziale" ai sensi del successivo comma 7.

La R. S.p.a., costituitasi, ha replicato analiticamente ai motivi d’appello, chiedendone la reiezione, e inoltre ha riproposto come segue i motivi di impugnazione di primo grado rimasti assorbiti nella sentenza impugnata:

I) violazione ed errata applicazione degli artt. 7 e 40 della legge 17 agosto 1942, nr. 1150, e dell’art. 2 della legge 19 novembre 1968, nr. 1187; eccesso di potere per contraddittorietà manifesta;

II) violazione ed errata applicazione degli artt. 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, nr. 241;

III) violazione ed errata applicazione degli artt. 7 e 8 della legge nr. 241 del 1990; violazione della Convenzione edilizia stipulata con il Comune di Torino in data 4 luglio 1991; eccesso di potere per contraddittorietà manifesta;

IV) eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà; eccesso di potere per carenza assoluta di istruttoria.

In via istruttoria, l’appellato ha chiesto disporsi consulenza tecnica descrittiva dello stato dei luoghi.

All’udienza dell’11 gennaio 2011, la causa è stata introitata per la decisione.

Tutto ciò premesso, è fondato e assorbente il primo motivo di appello, con il quale il Comune di Torino denuncia l’inammissibilità del ricorso di primo grado per tardivo deposito dello stesso in relazione al termine dimezzato di cui all’art. 23 bis della legge nr. 1034 del 1971.

Al riguardo, è pacifico – contrariamente a quanto dedotto dalla parte appellata – che l’eventuale inammissibilità del ricorso introduttivo può formare oggetto di motivo d’appello anche qualora la relativa eccezione non sia stata sollevata in primo grado, trattandosi di questione rilevabile anche d’ufficio dal giudice in quanto attinente alla regolare costituzione del rapporto processuale (cfr. Cons. Stato, Ad. Pl., 24 giugno 1998, nr. 4; Cons. Stato, sez. IV, 11 febbraio 2003, nr. 736; C.g.a.r.s., 12 giugno 2001, nr. 287).

Nemmeno può condividersi l’ulteriore argomentazione dell’appellata, secondo cui la disposizione speciale sul dimezzamento nei termini non si applicherebbe alla presente controversia, che ha a oggetto la delibera di approvazione del progetto definitivo di un’opera pubblica: infatti, contestualmente all’approvazione di tale progetto è stata dichiarata la pubblica utilità dell’intervento, di tal che la fattispecie rientra certamente nella previsione di cui alla lettera b) del precitato art. 23 bis (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 20 settembre 2006, nr. 5530).

Costituisce altresì jus receptum che la ricordata dimidiazione dei termini processuali si estende anche a quello di deposito del ricorso introduttivo (cfr. Cons. Stato, Ad. Pl., 31 maggio 2002, nr. 5; Cons. Stato, sez. VI, 23 febbraio 2009, nr. 1040; Cons. Stato, sez. IV, 30 dicembre 2008, nr. 6599; Cons. Stato, sez. VI, 23 luglio 2008, nr. 3647; Cons. Stato, sez. IV, 18 ottobre 2007, nr. 5434; Cons. Stato, sez. V, 31 maggio 2007, nr. 2828; id., 20 marzo 2007, nr. 1328; Cons. Stato, sez. VI, 22 novembre 2006, nr. 6835; id., 23 giugno 2006, nr. 4017; Cons. Stato, sez. IV, 3 marzo 2006, nr. 1039).

Nel caso di specie, non è contestato che il ricorso di primo grado, notificato in data 30 dicembre 2002, è stato depositato solo in data 16 gennaio 2003, oltre il termine di quindici giorni quale risultante dal predetto dimezzamento.

Né può trovare accoglimento l’istanza di riconoscimento dell’errore scusabile, formulata in via subordinata dalla parte appellata sul presupposto di un’asserita incertezza in ordine all’applicabilità della regola ex art. 23 bis all’epoca di proposizione del ricorso introduttivo del presente giudizio, per la semplice ragione che tale incertezza in realtà non vi era.

Al riguardo, se è vero che per diverso tempo vi furono oscillazioni in giurisprudenza circa l’estensione anche al termine di deposito del ricorso del dimezzamento di cui al più volte citato art. 23 bis, la questione fu tuttavia definitivamente risolta con la richiamata decisione dell’Adunanza Plenaria nr. 5 del 31 maggio 2002; successivamente, si è consolidato il principio per cui l’eventuale errore commesso sul rispetto del termine de quo non è più giustificabile dopo il predetto intervento della Plenaria, non sussistendo più alcuna difficoltà interpretativa od oscillazione giurisprudenziale (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 24 aprile 2009, nr. 2638; id., 14 aprile 2006, nr. 2124; Cons. Stato, sez. VI, 31 gennaio 2006, nr. 328; Cons. Stato, sez. V, 20 ottobre 2004, nr. 6857).

Tali principi non possono che trovare applicazione nel caso che qui occupa, tenuto conto della data di notifica e – ancor più – di deposito del ricorso di primo grado, che sono ben successive alla scadenza suindicata.

Pertanto, in riforma della sentenza impugnata, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso di primo grado, con assorbimento di ogni altra questione in rito e di merito.

Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate equitativamente in dispositivo.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara inammissibile il ricorso di primo grado.

Condanna l’appellata R. S.p.a. al pagamento in favore del Comune di Torino delle spese del doppio grado del giudizio, che liquida in complessivi euro 5000,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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