Cons. Stato Sez. IV, Sent., 27-01-2011, n. 620 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il presente ricorso la parte ricorrente chiede che venga dichiarato l’obbligo del Ministero dello Sviluppo Economico di dare esecuzione alle statuizioni contenute nella sentenza della Sezione I Civile del Tribunale di Torino meglio specificata in epigrafe, con la quale era stato riconosciuto il suo diritto ad ottenere il pagamento del contributo di cui alla L. n.488/1992, concessole con D.M. n.88/CP/9/21270, con la conseguente condanna dell’Amministrazione al pagamento rispettivamente di Euro 52.239,62; degli interessi legali dal 16 gennaio 2007 al saldo; delle spese di giudizio per Euro 7.264,17 più gli accessori di legge CPA e IVA; e del compenso per la CTU liquidato in Euro2.808,00.

La parte ricorrente, a tal fine, ha evidenziato che:

– la predetta statuizione, munita di formula esecutiva in data 16.4.2007 dal Cancelliere del Tribunale di Torino, è stata ritualmente notificata in data 2628 maggio 2009, senza che fosse gravata d’appello ed è quindi passata definitivamente in giudicato;

– che l’atto di diffida e messa in mora, pure ritualmente notificato il 6.10.2009 è rimasto privo di effetti.

Il Ministero, cui il ricorso è stato ritualmente notificato, non si è costituito in giudizio.

Chiamata alla Camera di Consiglio la causa, udito il patrocinatore delle parte ricorrente, è stata ritenuta in decisione.

Il ricorso è fondato.

– I. In linea preliminare deve osservarsi che il presente ricorso per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Civile di Torino è pienamente ammissibile, in quanto è stato introdotto prima dall’entrata in vigore del Codice della Giustizia Amministrativa di cui al d.lgs. n.104 del 2.7.2010.

Nel regime previgente, per le sentenze di condanna dell’Amministrazione al pagamento di somme di danaro da parte del giudice ordinario, sussisteva la competenza dell’adito Consiglio di Stato ai sensi dell’art. 37 della l. 6.12.1971, n. 1034, quando il soggetto onerato fosse un ente ad attività ultraregionale (cfr. A.P. n. 11 del 22.12.1990; C.d.S., IV, 2.11.1993 n. 964; C.d.S. Sez. VI, 16.4.94 n. 527e più recentemente C.d.S. Sez. 4° 14 maggio 2007 n.2447).

– II. Quanto al merito, la parte ricorrente lamenta tuttora la mancata corresponsione delle somme spettategli in base alla sentenza di cui si chiede l’esecuzione.

In assenza di contrarie deduzioni dell’Amministrazione non costituitasi nel giudizio, ed al cospetto, quindi, di una sentenza di condanna, devono senz’altro essere adottate le misure richieste dall’avente diritto, onde ovviare all’inadempimento.

Va dichiarato, dunque, l’obbligo del Ministero dello Sviluppo Economico intimato di eseguire il giudicato, e a tale scopo di corrispondere alla parte ricorrente gli importi ancora dovuti.

All’uopo si fissa il termine di gg. novanta (90) dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza con l’avvertenza che, in difetto di tale adempimento si provvederà alla nomina di un Commissario ad acta per l’esecuzione del giudicato, con onorari e spese a carico del Ministero.

In conclusione il ricorso deve essere accolto.

Le spese, che seguono la soccombenza, sono liquidate dal seguente dispositivo.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando:

1. accoglie il ricorso in epigrafe e per l’effetto dichiara l’obbligo dell’Amministrazione intimata di ottemperare il giudicato di cui in epigrafe, e di conseguenza di pagare alla parte ricorrente gli importi spettanti;

2. condanna in conseguenza il Ministero dello Sviluppo Economico al pagamento — entro il termine di gg. novanta (90) dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza rispettivamente: – di Euro 52.239,62 per sorte capitale, – degli interessi legali dal 16 gennaio 2007 fino al saldo, -delle spese di giudizio per Euro 7.264,17 più PCA e IVA.; del compenso per la CTU pari ad Euro 2.808,00 oltre gli accessori di legge;

3. condanna la predetta Amministrazione al pagamento delle spese di questo giudizio che vengono liquidate in Euro 1.500,00 di cui Euro 500,00 per spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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