Cass. civ. Sez. III, Sent., 03-03-2011, n. 5114 Ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. L’arch. M.M. proponeva ricorso, al Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, avverso la delibera del Consiglio dell’Ordine di Pistoia, con la quale gli era stata inflitta la sanzione dell’avvertimento.

Il ricorso veniva respinto (decisione n. 8 del 4 maggio 2006).

Il M. ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta decisione con due motivi.

Gli intimati non hanno presentato difese.

2. Il Collegio dispone che sia redatta motivazione semplificata.

3. Con i motivi di ricorso il ricorrente deduce violazione di legge e omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, senza i prescritti quesiti di diritto.

Ratione temporis rileva l’art. 366 bis c.p.c.. Tale norma è applicabile anche ai ricorsi avverso le decisioni del Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori. La Giurisprudenza della Corte, infatti, ne ha già ritenuto l’applicabilità al ricorso straordinario ex art. 111 Cost., in genere (Cass. S.U. n. 7258 del 2007), oltre che al ricorso per cassazione contro le decisioni della Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie (Cass. n. 19487 del 2007).

I motivi proposti, sulla base della consolidata giurisprudenza della corte, sono pertanto inammissibili per la mancanza del prescritto quesito di diritto (primo motivo) e per la mancanza del momento di sintesi, necessario quando venga in rilievo il motivo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 (secondo motivo).

Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.

Nulla per le spese.
P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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