Cons. Stato Sez. IV, Sent., 27-01-2011, n. 613 Trattamento economico

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

L’appellante chiede la riforma della sentenza in epigrafe – con la quale il giudice di primo grado ha respinto il ricorso dinanzi ad esso proposto per ottenere l’annullamento della nota del 27.11.07 n. 118953TE/3/1841, con la quale è stata respinta la richiesta di corresponsione dell’assegno funzionale e della R.I.A. – oltre accessori, con la conseguente condanna dell’Amministrazione.

Il ricorrente, per la sua qualità di ufficiale dei Carabinieri, non ancora colonnello, chiede di poter cumulare con il trattamento stipendiale ad esso corrisposto al raggiungimento del 13° anno, trascorso senza demerito, dalla nomina ad ufficiale, previsto dall’art.43 ter della legge n.121 del 1981 (introdotto dal decretolegge 3 maggio 2001, n. 157, convertito con legge 30 dicembre 2002, n. 295), il trattamento proprio del personale direttivomilitare (che va dal grado di sottotenente a quello di tenente colonnello), previsto dal D.Lgs. n.193 del 2003, che consente anche la corresponsione dell’assegno funzionale (art.6 D.L. n.387/1987 conv. in legge n.472/1987) e della retribuzione individuale di anzianità (r.i.a., ex art.3 comma primo d.P.R. n.150/1987).

Il giudice di primo grado ha respinto il ricorso con l’argomento che al raggiungimento del 13° anno dalla nomina ad ufficiale, il carabiniere entra, per effetto di un nuovo trattamento stipendiale, nella "dirigenza economica" ( legge 250/2001), con la quale non sono compatibili tanto l’assegno funzionale quanto la r.i.a.; voci del trattamento retributivo che implicano il mantenimento del sistema parametrale di cui al d.lgs.193.

L’appellante, con deduzioni assai articolate e riprese nella memoria depositata in prossimità dell’udienza di discussione, ha chiesto la riforma della sentenza impugnata, rinvenendovi violazione ed errata interpretazione di legge.

All’udienza del 21 dicembre 2010 il ricorso è stato chiamato e trattenuto in decisione.

L’appello è infondato.

L’appellante, proveniente dalle carriere inferiori, ha chiesto all’Amministrazione che gli venisse corrisposto l’assegno funzionale e la indennità di retribuzione individuale, non attribuiti, a suo tempo, per il servizio compreso tra il compimento del 13° e quello del 15° anno di servizio da ufficiale.

Il diniego dell’Amministrazione si basa sulla considerazione che il richiedente è percettore del trattamento economico previsto dall’art.43 ter comma 1, L. n. 121 del 1981 e solo con il compimento del 15° anno di servizio da ufficiale può aspirare ad ottenere il trattamento economico richiesto, nella forma prevista dall’art.43, comma 2 stessa L. 121/1981; cioè quello spettante al personale dirigente "omogeneizzato".

Se la richiesta fosse stata accolta, sottolinea l’appellante, si sarebbe evitato l’azzeramento totale del servizio prestato prima della nomina ad ufficiale proveniente dalla categorie inferiori.

La sentenza di primo grado sarebbe allora errata per non aver distinto tra i dirigenti veri e propri, cui tra i Carabinieri si devono equiparare i gradi che vanno da colonnello a Generale di Corpo d’Armata, i percettori del trattamento economico ex art.43 commi 22 e 23 della legge 121 del 1981 ed i percettori, come l’appellante, del trattamento stipendiale di cui all’art. 43 ter stessa legge; in sostanza si sostiene che l’appellante, pur godendo del trattamento ex art. 43 ter da ultimo citato, e quindi dello stipendio di colonnello, è un direttivo e non un dirigente e non si trova nella stessa situazione, in particolare, dei colleghi cui vanno applicati i detti commi 22 e 23.

La tesi del ricorrente si sviluppa con ampi riferimenti a tutte la norme implicate nella questione controversa: alla legge 1 aprile 1981 n. 121 concernente "Nuovo ordinamento dell’Amministrazione della pubblica sicurezza", il cui art.16 ha ricompreso l’Arma dei carabinieri tra le Forze di Polizia; all’art. 6 del d.l. 21 settembre 1987 n. 387 (conv. in legge n. 472/87), che ha introdotto l’assegno funzionale; all’art. 3 del d.p.r. 10 aprile 1987 n. 150, che ha istituito la retribuzione individuale di anzianità (d’ora in poi solo r.i.a.); al decreto legislativo 193/2003, che ha introdotto il sistema di retribuzione parametrale in sostituzione del sistema dei livelli (d. lgs. 195/1995), applicabile ai direttivi, i quali vengono così sganciati dai dirigenti non contrattualizzati (ai quali si applica la legge n.448/1998).

Il tema che emerge dalla controversia all’esame non ha precedenti specifici nel panorama giurisprudenziale; tuttavia questo Consesso, sia in sede consultiva che giurisdizionale ed in particolare tramite questa Sezione, ha ripetute volte affrontato questioni riguardanti il trattamento retributivo dei carabinieri con il grado di ufficiale al 13° anno di servizio, sottolineandone la peculiarità e la spiccata autonomia, in ragione della quale non sono consentite soluzioni interpretative che ne determinerebbero variazioni non espressamente previste dalle norme di legge che lo regolano (Cons.Stato Sez. IV, n. 6452/2003; n. 1155/2004; n. 868/2007; Cons. Stato Sez. III, parere n. 3632/2009).

In tale contesto il collegio ritiene di dovere esaminare gli aspetti più significativi che emergono dal gravame, che, cioè, l’appellante considera decisivi per il riconoscimento delle proprie ragioni. Assume anzitutto l’appellante che la compatibilità dell’assegno funzionale e della r.i.a. con il trattamento stipendiale dell’ufficiale dei Carabinieri al 13° anno di servizio si ricava dal comma 4 del d.l. n.387/1987, poiché specifica che i detti benefici non competono ai dirigenti (cioè ai generali e colonnelli) e non sono cumulabili con il trattamento economico di cui all’art.43 commi 22 e 23 della legge 121/191.

E poiché gli ufficiali dirigenti non sono i carabinieri ufficiali che, come l’appellante, sono disciplinati dall’art. 43 ter già citato, ne conseguirebbe che nei confronti di questi ultimi il cumulo dei predetti benefici con il trattamento stipendiale sarebbe consentito.

Per rafforzare l’argomento si aggiunge: "Né può minimamente prefigurarsi che al legislatore sia sfuggito l’aggiornamento dell’art.6 comma quarto del DL 387/1987, nel momento in cui ha introdotto l’art.43 ter legge 121/1987 con il D.L. 157 del 3 maggio 2001".

La tesi non convince.

Il citato art.43 ter è chiaro nel disciplinare un trattamento stipendiale che è "anticipazione", per effetto di una norma sopravvenuta, e nei limiti in questa strettamente previsti, del trattamento economico disciplinato dai citati commi 22 e 23; i soggetti che ne sono destinatari sono, con diversa anzianità, i medesimi.

Non vi era dunque alcuna necessità che il legislatore chiarisse che anche per gli ufficiali dell’art. 43 ter il cumulo in parola non era consentito, come non era consentito per quelli a cui si applicano gli i commi 22 e 23.

L’altro argomento cui l’appellante affida le proprie ragioni nasce dall’art.1 D.lgs 193/2003.

Ivi si stabilisce che il nuovo sistema di retribuzione (parametrale) non va applicato al personale destinatario del trattamento stipendiale o economico dirigenziale e si applica, dunque, soltanto al personale direttivo.

Il successivo articolo 3 dello stesso decreto ora in esame, trattando degli effetti dei parametri stipendiali, al comma 4 testualmente recita: "Nello stipendio di cui al comma 1 non confluiscono la retribuzione individuale di anzianità…. l’assegno funzionale e gli emolumenti diversi da quelli indicati nelle tabelle 3, 4, 5".

Sostiene, quindi, l’appellante che poiché l’assegno funzionale e la r.i.a. non fanno parte del sistema retributivo istituito con il decreto sopra citato, essi vanno attribuiti (in pratica aggiunti) secondo le norme che li prevedono, di cui non è esclusa l’applicazione.

Senonché lo stipendio di cui al comma 1, richiamato dal comma 4, è lo stipendio del personale direttivo "parametrato" e non lo stipendio ex lege del carabiniere ufficiale con 13 anni di servizio, e dunque non può esservi per esso quella confluenza che si pretende.

Quest’ultimo profilo dà possibilità inoltre di risolvere il dilemma che nell’impugnazione in esame viene agitato a proposito dell’appartenenza dei carabinieri, con 13 anni di servizio da ufficiale, al personale contrattualizzato oppure a quello non contrattualizzato; cioè ai direttivi ovvero ai dirigenti.

La risposta viene dal complesso delle norme finora esaminate, ed è nel senso che essi, per quanto riguarda il trattamento stipendiale, appartengono alla categoria dei dirigenti, mentre per gli altri aspetti rientrano nella contrattualizzazione.

L’appello in conclusione va respinto

Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge, e per l’effetto conferma la sentenza impugnata.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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