Cass. civ. Sez. III, Sent., 03-03-2011, n. 5110 Opposizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ordinanza resa all’udienza del 26.6.01 il Tribunale di Roma cancellava dal ruolo per mancata comparizione delle parti ai sensi dell’art. 309 c.p.c., il giudizio avente ad oggetto l’opposizione promossa dal C.L.N. Centro Laterizi Nazionali S.r.l. avverso il decreto ingiuntivo n. 14625/99 emesso su ricorso della società Alberto Bologna & C. s.r.l.. Ad istanza della società ingiungente, ai sensi dell’art. 307 c.p.c., veniva quindi dichiarato estinto il giudizio di opposizione con ordinanza riservata 24.12.2004.

Con atto notificato il 20 aprile 2005 la S.p.a. Centro Laterizi Nazionali proponeva appello per sentir revocare l’ordinanza di estinzione, contestando il credito asseritamente vantato dalla controparte, rispetto al quale era intervenuta una transazione che aveva portato all’abbandono del giudizio di opposizione, e rappresentando le ingiuste e dannose conseguenze derivanti dal provvedimento di estinzione ex art. 653 c.p.c.. In esito al giudizio, nel quale si costituiva la società Alberto Bologna & C, la Corte di Appello di Roma rigettava l’impugnazione con sentenza depositata il 18 luglio 2006. Avverso tale decisione il Centro Laterizi Nazionali S.p.a. ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi.

Resistono con controricorso la società Alberto Bologna & C. nonchè la IBL Spa, la quale interviene in giudizio quale successore a titolo particolare della prima società, avendone acquistato il credito vantato verso la ricorrente. Il Centro Laterizi Nazionali ha infine depositato memoria difensiva a norma dell’art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione

In via preliminare deve dichiararsi la inammissibilità dell’atto di intervento della IBL S.p.a. nella invocata qualità di successore a titolo particolare nel diritto controverso. Ed invero, la giurisprudenza di questa Corte è costante nel ritenere che – fermo restando che il giudizio di cassazione si svolge comunque tra le parti originarie – il successore può ben impugnare per cassazione la sentenza di merito, entro i termini di decadenza, ma non può intervenire nel giudizio di legittimità, mancando un’espressa previsione normativa riguardante la disciplina di quell’autonoma fase processuale, che consenta al terzo la partecipazione al giudizio con facoltà di svolgere difese, assumendo una veste atipica rispetto alle parti necessarie, che hanno partecipato al giudizio di merito (così in motivazione Cass. n. 1375/2010, conformi Cass. n. 11322/05, Cass. n. 10215/07). Il rilievo officioso dell’inammissibilità dell’intervento giustifica la compensazione delle spese fra la IBL S.p.a. e il CLN S.p.a..

Esaurita tale questione preliminare, passando all’esame della prima doglianza, articolata sotto il profilo della violazione e falsa applicazione degli artt. 307 e 100 c.p.c., deve rilevarsi che la ricorrente ha fondato le sue ragioni di censura sulla premessa che la società Alberto Bologna & C, a seguito della transazione che aveva portato all’abbandono del giudizio di opposizione e della successiva cessione del credito,. non avrebbe più avuto alcun interesse nè comunque la legittimazione per chiedere l’emissione di ordinanza di estinzione ex art. 307 c.p.c..

La doglianza non è fondata. Come ha già avuto occasione di statuire questa Corte in numerose decisioni, la cessione del bene avvenuta nel corso del processo non fa venir meno l’interesse ad agire o a resistere in capo agli originari attori e convenuti (cfr Cass. 3004/04 in motivazione) nè il mutamento della titolarità sostanziale incide sulla legittimazione dell’originario titolare (cfr Cass. 1978/04). Ed invero, il dante causa prosegue il processo, quale sostituto processuale dell’acquirente. In tal caso, si assiste ad un fenomeno di perpetuatici legitimationis delle parti originarie per cui l’alienante conserva, con l’interesse ad agire e la veste di sostituto processuale dell’acquirente, il potere di esercitare nel processo i diritti di quest’ultimo, fino a quanto l’avente causa non abbia esercitato il suo potere di intervento (cfr. Cass. n. 23936/07).

Passando alla successiva doglianza per violazione e falsa applicazione dell’art. 653 c.p.c., va rilevato che la censura si fonda sulla considerazione che la Corte di appello avrebbe sbagliato nel ritenere l’applicabilità dell’ultima parte del primo comma dell’art. 653 c.p.c., anche nel caso di estinzione del processo conseguita all’accordo delle parti. Inoltre – e tale rilievo sostanzia l’ultima censura per omessa ed insufficiente motivazione – la Corte di Appello avrebbe omesso di motivare su un aspetto controverso e decisivo della vicenda, costituito dal fatto che, all’atto della transazione, la causa venne abbandonata senza procedere alla notifica di formali e completi atti di rinunzia ed accettazione al giudizio e al decreto opposti. E ciò, in quanto la decisione di non coltivare il contenzioso sarebbe stata presa per la CLN da S.E. che in quel periodo rappresentava, oltre la debitrice CLN, anche la creditrice Alberto Bologna & C..

Sia l’una che l’altra censura sono inammissibili perchè, addebitando alla Corte di Appello la mancata considerazione dei fatti che avrebbero indotto le parti ad abbandonare il giudizio di primo grado – circostanze estranee all’oggetto di accertamento del giudice di seconde cure – non si pongono, nè l’una nè l’altra, in relazione con le ragioni della decisione impugnata. Ed invero, quest’ultima, avendo ad oggetto il controllo dell’ordinanza di estinzione del processo per inattività delle parti, emessa dal giudice di prime cure, è fondata esclusivamente sulla verifica dei presupposti per la pronuncia di estinzione, di natura meramente dichiarativa, prescindendo da ogni esame – e non poteva essere diversamente – dalle ragioni extraprocessuali che potevano aver indotto le parti dapprima a disertare il processo, determinandone la cancellazione, e quindi ad omettere la tempestiva riassunzione della causa, così da provocarne l’estinzione.

Considerato che la sentenza impugnata appare esente dalle censure formulate, ne consegue che il ricorso per cassazione in esame, siccome infondato, deve essere rigettato. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, in favore della resistente società Alberto Bologna & C. S.r.l..
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile l’intervento della IBL S.p.a. e compensa le spese tra quest’ultima e la CLN S.p.a. Rigetta il ricorso proposto dalla S.p.a. CLN, che condanna alla rifusione delle spese processuali, in favore della Alberto Bologna & C. srl, liquidate in Euro 1.700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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