Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 16-12-2010) 01-02-2011, n. 3663 Ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Ancona ha ribadito la responsabilità di L.M. per inosservanza del provvedimento del giudice in tema di custodia di minori, non avendo riportato i figli, che avevano trascorso con lui un periodo di vacanza, ad Ancona, dove risiedevano con la madre. Escludeva la incompetenza per territorio, posto che il fatto era stato consumato con la mancata riconsegna presso il domicilio di Ancona, e che il padre avesse documentato il grave pericolo che correvano i minori qualora restituiti alla loro vita precedente alle vacanze.

2. Ricorre il difensore nell’interesse del L. e ripropone la eccezione di incompetenza territoriale, identificando il luogo di commissione in quello della sua residenza in (OMISSIS), dove i piccoli erano rimasti e dove era fissata la loro residenza in sede di separazione consensuale. Con un secondo motivo, deduce difetto di motivazione in ordine alla assenza di dolo e sulla esigenza dei minori di essere sottratti al clima ostile al padre creato dalla madre e dal convivente. Allega al ricorso documentazione che la Corte non avrebbe esaminato e relativa alle altre vicende giudiziarie esistenti tra le parti e si duole ancora della congruità della pena, della entità del risarcimento e chiede la trattazione previa riunione al presente procedimento di altro processo a carico della moglie.
Motivi della decisione

1. In primo luogo, è da rigettare la richiesta di un differimento della trattazione del processo avanzata dal difensore del L..

Invero, costui non ha documentato la assoluta impossibilità a comparire, avanzando una istanza, datata due giorni prima dell’odierna udienza,in cui esponeva che le avverse condizioni meterologiche ne avrebbero potuto determinare la mancata presentazione; si tratta di una giustificazione che non ha nè carattere di attualità nè di certezza e pertanto non può essere presa in considerazione.

2. Il ricorso è da dichiarare inammissibile.

3. La reiterata eccezione di incompetenza non ha invero alcun fondamento, giacchè come esattamente affermato nelle sentenze di merito il ricorrente sostanzialmente confonde il suo atteggiamento soggettivo ossia la volontà di non consegnare alla madre i minori, che può essere maturato in altri luoghi, con il luogo in cui avrebbe dovuto avvenire l’adempimento dell’obbligo su di esso gravante ed integrante la condotta ex art. 388 c.p. contestatagli, ossia quello di riportare i figli, al termine delle vacanze, nel luogo ove essi erano residenti con il genitore affidatario, ossia in (OMISSIS).

4. Anche il secondo motivo, circa la assenza dell’elemento soggettivo è palesemente inammissibile.

5. Infatti, il L. riprende gli stessi temi, in ordine alla ambiente dannoso in cui vivrebbero i minori a causa dell’affidamento alla madre, che il giudice di appello ha esaurientemente valutato, ritenendo on logica motivazione inesistente la asserita causa di giustificazione. All’uopo allega documentazione, che non risulta essere stata introdotta nei gradi di merito ed ivi esaminata, proponendo una inammissibile rivalutazione di tutto il materiale probatorio nonchè una ricostruzione della vicenda alternativa a quella ritenuta in primo grado e confermata dai giudici di appello.

6. Tali censure non possono però avere ingresso in sede di legittimità, in quanto il controllo sullo sviluppo argomentativo adottato dal giudice di merito è, come è noto, limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purchè siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici (Cass. sez. un. 16 dicembre 1999 n. 24, Spina rv. 214794 e Cass. sez. 3^ 11 gennaio 1999 n. 215, Forlani rv. 212091). Ancora a questa corte di legittimità, è preclusa sia la possibilità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta dai giudici di merito, sia la possibilità di operare, al fine di saggiare la tenuta logica della decisione impugnata, un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento.

7. Peraltro, il giudice di merito ha escluso che un generico atteggiamento protettivo del padre costituisse una valida ragione per sottrarsi all’obbligo e tale valutazione è contestata, richiamando elementi che sono stati già valutati insufficienti dalla corte, senza un reale confronto dialettico con la decisione.

8. Parimenti inammissibili sono le censure relative al trattamento sanzionatorio, avendo la Corte espresso un giudizio di adeguatezza della pena, peraltro prossima al minimo, in relazione al disvalore del fatto, con giudizio di merito insindicabile in questa sede, e quelle concernenti la liquidazione dei danni in favore della parte civile, anch’esse tendenti ad una rivalutazione della congruità della somma liquidata, sulla quale il giudice di appello ha enunciato un articolato apprezzamento, parimenti sottratto al controllo del giudice di legittimità. Non ha pregio la doglianza in ordine alla eccessività degli onorari liquidati alla parte civile, che per genericità, il giudice distrettuale non ha esaminato, stante la sua palese inammissibilità e che come tale non può essere riproposta in questa sede.

9. In conclusione, il ricorso è da dichiarare inammissibile ed il ricorrente è da condannare al pagamento delle spese processuali e della somma, che si reputa equo determinare, in Euro mille in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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