Cons. Stato Sez. IV, Sent., 27-01-2011, n. 612

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il maresciallo capo della Guardia di Finanza T.G. in servizio presso il Nucleo Provinciale P.T. di Torino in data 28 ottobre 2002 inoltrava domanda di trasferimento, secondo la procedura ordinaria, presso uno dei Comandi della Provincia di Lecce, accedendo alla procedura concorsuale di impiego costituita da un’apposita graduatoria.

In particolare, l’istanza veniva istruita con le ordinarie modalità di gestione della mobilità degli appartenenti al Corpo, con la valutazione ai fini del trasferimento dell’anzianità e dei titoli di servizio, nonché degli altri elementi di carattere personale e familiare che concorrono alla formulazione della graduatoria.

Con provvedimento del Comando Regionale Piemonte della G.d.F del 23 giugno 2003 la domanda di trasferimento veniva respinta per esigenze organiche e di servizio..

L’interessato impugnava innanzi al TAR per il Piemonte tale provvedimento, deducendone la illegittimità sotto vari profili, tra cui quello della carenza di motivazione per non avere, in particolare, l’amministrazione procedente preso in adeguata considerazione le esigenze familiari legate alla necessità di assistere i congiunti affetti da disabilità

L’adito TAR con sentenza n.72/04 del 28/1/2004 accoglieva il proposto ricorso, rilevando, in sostanza la sussistenza in capo alla determinazione negativamente adottata dei vizi di carenza motivazionale e di difetto di istruttoria.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Comando della Guardia di Finanza hanno impugnato tale sentenza, ritenendola erronea con riferimento ai rilievi formulati e alle conclusioni in cui il primo giudice è pervenuto.

In particolare, l’Amministrazione pone in evidenza l’erroneità degli elementi di giudizio posti alla base delle statuizioni unitamente al fatto che il Tar avrebbe completamente obliterato i principi giurisprudenziali vigenti in materia di motivazione dei provvedimenti attinenti il trasferimento dei militari.

Si è costituito in giudizio il sig. T.G. che ha contestato i motivi dell’appello di cui ha chiesto la reiezione.

All’udienza pubblica del 14 dicembre 2010 la causa viene trattenuta in decisione.

Tanto premesso, l’appello è fondato e meritevole di accoglimento.

La decisione del Tar dà (erroneamente) decisivo rilievo alla circostanza per cui nella specie sarebbe stato attivato, istruito e concluso un procedimento ex art.33 della legge n.104/92 (recante la normativa di tutela delle persone disabili) in relaziona al quale si ravviserebbero gravi carenze istruttorie e motivazionali, ma un siffatto avviso si rivela, alla luce degli elementi di fatto e di diritto che contrassegnano la vicenda, destituito di giuridico fondamento.

Invero la domanda di trasferimento qui in contestazione è stata presentata in via ordinaria, onde accedere al piano degli impieghi per l’anno 2003, venendo la medesima istanza (e non poteva essere altrimenti) istruita secondo il normale regime disciplinante la mobilità collettiva del personale.

La richiesta di trasferimento non è stata quindi formulata specificatamente ai sensi della normativa recata dalla legge n.104/92, lì dove siffatte istanze vengono istruite con esclusivo riferimento alla sussistenza o meno dei presupposti previsti da tale peculiare disciplina, al di fuori dell’ordinario regime del piano degli impieghi; con la logica conseguenza che le pur evidenziate e documentate esigenze familiari per ragioni di assistenza al congiunto (specificatamente al padre della di lui moglie, impiegata presso il Comune di Matino) sono state adeguatamente vagliate come ordinario elemento di valutazione che concorre con gli altri a formulare la determinazione finale in ordine all’accoglimento o meno dell’istanza., con l’attribuzione di un punteggio aggiuntivo, secondo quanto previsto dalla normativa interna sui trasferimenti recata dall’apposita direttiva.

D’altra parte è utile far notare come in realtà all’epoca di presentazione della domanda di trasferimento (8 ottobre 2002) il suindicato congiunto del Maresciallo Trisolino non aveva ancora conseguito il riconoscimento dell’handicap grave (attestato nel gennaio 2003): situazione indispensabile per poter invocare i relativi benefici, per cui non si vede in che modo l’amministrazione militare avrebbe potuto (e tanto meno) dovuto vagliare l’istanza de qua alla stregua della normativa di cui alla legge n.104/92.

Ne deriva che il richiamo effettuato dal giudice di primo grado all’art.33 della legge sull’handicap è del tutto inconferente, non risultando minimamente applicabile la normativa speciale suindicata, dovendosi necessariamente prendere atto che nella specie il trasferimento è stato negato unicamente per mancanza di posti vacanti nelle sedi da lui richieste.

Se così è, non può non valere per il caso all’esame il principio ermeneutico più volte ribadito da questa Sezione (ingiustificatamente obliterato dal TAR) secondo cui la peculiarità della disciplina riguardante l’impiego dei militari, con particolare riferimento alla mobilità ordinaria, esime l’amministrazione da uno specifico obbligo motivazionale, risultando sufficiente l’esternazione dell’esistenza di esigenze di servizio, come esattamente avvenuto nella fattispecie (cfr, ex multis, decisioni n.597/91; idem 1235/99; 2641/2000; 6273/09).

Anche per questo profilo, quindi, appare errato il convincimento del Tar di imputare all’Amministrazione il mancato assolvimento di un obbligo motivazionale del tutto insussistente, lì dove, invece, con riferimento alla domanda fatta valere dall’interessato, l’onere minimale di esternazione delle ragioni organizzative, risulta essere stato sufficientemente soddisfatto.

I n ragione della erroneità delle prese statuizioni, come sopra evidenziata, la sentenza qui gravata va conseguentemente riformata..

Sussistono, peraltro, giusti motivi per compensare tra le parti le spese e competenze del presente grado del giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo Accoglie e per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, rigetta il ricorso di primo grado..

Spese e competenze del presente grado del giudizio compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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