Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 15-12-2010) 01-02-2011, n. 3637 Durata

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Gip presso il Tribunale di Bologna, con provvedimento del 6/4/01, aveva disposto la custodia cautelare in carcere di M.R., alias H.R., per cui il prevenuto veniva, prima arrestato in Turchia, e, poi, estradato in Italia il 23/12/09.

Il M. è stato condannato, con sentenza resa dal Tribunale di Bologna il 20/12/06, alla pena di anni 6 e mesi 6 di reclusione, perchè riconosciuto colpevole dei reati di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, commi 1 e 3, art. 609 bis e octies c.p., e detta pronuncia è stata appellata dai difensori dell’imputato.

Nelle more del processo di secondo grado la difesa del prevenuto ha presentato istanza di scarcerazione per decorrenza del termine di cui all’art. 303 c.p.p., comma 1, lett. c), n. 2, che la Corte di Appello di Bologna, con ordinanza del 3/8/2010, ha rigettato, disponendo, ex art. 304 c.p.p., comma 1, lett. c), la sospensione del termine di fase corrispondente al termine di redazione della sentenza impugnata.

Avverso detta ordinanza la difesa del M. ha proposto appello, deducendo che la sospensione era intervenuta dopo la scadenza naturale del termine, nel quale andava computato anche il periodo di carcerazione sofferta pure a fini estradizionali.

Il Tribunale della Libertà di Bologna, con ordinanza del 25/8/2010, ha disposto l’annullamento del provvedimento impugnato e ordinato la rimessione in libertà del M..

Propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica di Bologna censurando la ordinanza de qua laddove il Tribunale non si è pronunciato in ordine alle misure coercitive anche cumulative, che l’art. 307 c.p.p., comma 1 bis, consente al giudice di assumere, quando le imputazioni riguardino, come nella specie, reati richiamati dall’art. 407 c.p.p., comma 2, lett. a). Inoltre la circostanza che l’imputato in passato sia fuggito dall’Italia, riparando in Turchia, rende concreto il pericolo di fuga.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato e va rigettato.

La ordinanza oggetto di impugnazione è sorretta da logica e corretta argomentazione motivazionale. Rilevasi, infatti, che in tema di misure cautelari personali, il provvedimento di sospensione dei termini di custodia cautelare può essere deliberato anche da un giudice diverso di quella dinanzi al quale si è verificata la causa che ha dato luogo alla sospensione, dovendosi rispettare, come unica condizione di legittimità del provvedimento sospensivo, che nel momento in cui venga adottato non siano già scaduti i termini di custodia cautelare che l’ordinanza intende sospendere (Cass. 15/3/99, n. 596); e che in tema di mandato di arresto Europeo, la custodia cautelare sofferta all’estero in esecuzione dello stesso, deve essere computata anche agli effetti dei termini di fase, giusta la dichiarazione di illegittimità costituzionale della L. n. 69 del 2005, art. 33 – Corte Cost. n. 143/08 – (Cass. 11/9/08, n. 35139).

Il Tribunale osserva, a giusta ragione, che indubbiamente il potere di disporre la sospensione del termine di fase per il periodo occorrente per la stesura della motivazione, indicato dal giudice di merito ex art. 544 c.p.p., commi 2 e 3, può essere adottato, stante la natura meramente dichiarativa del provvedimento, anche dopo il deposito della motivazione e finanche da giudice di appello.

Nondimeno, esso presuppone che il termine, il cui corso viene sospeso, non sia ancora giunto a naturale scadenza, dal momento che, diversamente opinando, non si verterebbe al cospetto di una sospensione, ma si attribuirebbe alla stessa un non consentito effetto retroattivo, determinando la reviviscenza di un termine ormai spirato.

Rileva, di poi, il giudice del riesame che:

– nella specie, la ordinanza di sospensione è stata pronunciata il 3/8/2010, in un momento successivo alla scadenza del termine di fase, indicato dall’art. 303 c.p.p., comma 1, lett. c), n. 2;

– vi è evidenza documentale della sottoposizione del M., in Turchia, a detenzione provvisoria a fini estradizionali verso l’Italia a far data dal 30/7/09;

– non risultano concorrenti altri titoli privativi della libertà personale, così che la carcerazione sofferta, a far data dal 30/7/09 risulta utilmente computabile, ai fini del calcolo del termine di fase, da ritenere decorso già al 29/7/2010. Consegue da ciò la cessazione di efficacia della misura cautelare in corso di esecuzione.

E’ di netta evidenza che il decidente ha fatto buon governo del dettato normativo e dei principi in materia affermati dalla giurisprudenza di legittimità.
P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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