Cons. Stato Sez. IV, Sent., 27-01-2011, n. 611 Rapporto di pubblico impiego

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Ministero della Giustizia ha impugnato, chiedendone la riforma, la sentenza con la quale il T.A.R. della Calabria ha accolto il ricorso del signor L.B., e per l’effetto ha ordinato la corresponsione allo stesso delle retribuzioni non percepite nel periodo del suo illegittimo licenziamento, come statuito dal T.A.R. del Lazio con sentenza nr. 252 del 21 febbraio 1994, oltre a quanto dovuto per interessi e rivalutazione monetaria, nonché la ricostruzione della carriera del ricorrente sotto l’aspetto giuridico, economico e previdenziale.

A sostegno dell’appello, l’Amministrazione ha dedotto l’erroneità della sentenza laddove ha presupposto l’esistenza di un rapporto di impiego illegittimamente interrotto dall’Amministrazione, mentre invece il ricorrente aveva in essere soltanto un corso di formazione in qualità di allievo agente di Polizia Penitenziaria; per queste ragioni, in via subordinata, ha chiesto limitarsi la condanna a quanto dovuto a titolo di paga giornaliera per il periodo di durata del predetto corso di formazione.

L’appellato, signor L.B., non si è costituito.

All’udienza del 17 dicembre 2010, la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

L’odierno appellato, signor Livio Bezzon, nell’anno 1992 partecipava a un corso di formazione per allievi agenti di Polizia Penitenziaria, dal quale è stato escluso con provvedimento del 25 agosto 1992, poi annullato dal T.A.R. del Lazio con sentenza nr. 252 del 21 febbraio 1994.

Pertanto, con successivo ricorso egli ha chiesto la corresponsione della retribuzione dovuta per il periodo di illegittima interruzione del rapporto di impiego, oltre alla ricostruzione della carriera ai fini giuridici, economici e previdenziali.

Il T.A.R. della Calabria ha accolto il ricorso con la sentenza qui impugnata dal Ministero della Giustizia.

L’appello è infondato.

Infatti, costituisce jus receptum che laddove venga annullato in sede giurisdizionale l’atto con il quale l’Amministrazione abbia illegittimamente interrotto o risolto il rapporto di impiego, al dipendente vincitore spetta l’integrale restitutio in integrum nel rapporto medesimo, ai fini sia giuridici che economici, e quindi anche la corresponsione delle competenze retributive relative al periodo di illegittima interruzione del rapporto (cfr. ex plurimis Cons. Stato, Ad. Pl., 12 dicembre 1991, nr. 10; Cons. Stato, sez. VI, 11 gennaio 2010, nr. 16; id., 26 novembre 2008, nr. 5822; id., 7 luglio 2008, nr. 3346; Cons. Stato, sez. V, 6 settembre 2007, nr. 4690; Cons. Stato, sez. IV, 3 ottobre 2005, nr. 5261).

A fronte di tale indirizzo, dal quale la Sezione non intende discostarsi, sono inconsistenti gli argomenti in contrario addotti dall’Amministrazione appellante, riassumibili nel rilievo che nella specie si tratterebbe non di vero e proprio rapporto di impiego, ma di un mero corso di formazione prodromico alla costituzione di un rapporto stabile (che, in ogni caso, era subordinata al superamento di un esame), nel corso del quale l’allievo militare percepisce non una retribuzione, ma una paga giornaliera.

Al riguardo, la Sezione ha di recente affermato che i principi giurisprudenziali innanzi richiamati valgono certamente anche per i militari che seguono i corsi di formazione, in quanto la paga giornaliera loro corrisposta ha certamente natura retributiva (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 9 dicembre 2010, nr. 8657).

Pertanto, va confermata integralmente la sentenza impugnata, essendo del tutto inconferenti le richieste formulate dall’Amministrazione in via subordinata: infatti, nella sentenza medesima il Ministero della Giustizia non è stato affatto condannato a corrispondere al ricorrente la retribuzione che gli sarebbe spettata in caso di superamento dell’esame finale, ma proprio e unicamente la paga giornaliera spettantegli per il periodo residuo del corso di formazione (dal 25 agosto 1992, data dell’illegittima esclusione, al 1 aprile 1994, data della conclusione del corso) indebitamente non svolto.

Tali essendo, con tutta evidenza, i limiti della pronuncia di primo grado, non v’è luogo a operare su di essa alcun "ridimensionamento", come vorrebbe parte appellante.

Non essendovi costituzione di controparte, non vi è luogo neanche ad assumere alcuna determinazione in ordine alle spese del presente grado del giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *