Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 15-12-2010) 01-02-2011, n. 3636 Ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Gip presso il Tribunale di Bari, con ordinanza del 29/4/2010, applicava a D.A. la misura della custodia cautelare in carcere, per il reato di cui all’art. 110 c.p., D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commi 1 e 1 bis.

Il Tribunale del riesame, investito della istanza, proposta nell’interresse dell’indagato, tendente alla revoca della predetta misura, con provvedimento del 15/6/2010, ha confermato la decisione di prime cure.

Propone ricorso per cassazione la difesa del D., con i seguenti motivi:

– il Tribunale del riesame ha errato nell’astenersi dal procedere a qualsiasi verifica in ordine alla corrispondenza del reato contestato nel provvedimento genetico della misura coercitiva e i motivi che hanno determinato la consegna del prevenuto alla Stato italiano da parte dello Stato membro di esecuzione, omettendo il dovuto riscontro ai puntuali rilievi sul punto proposti a sostegno della istanza di riesame;

– non è condivisibile, in quanto errato, il rilievo, espresso in motivazione dal giudicante, secondo cui il Tribunale della Libertà, in sede di giudizio di riesame, non sarebbe dotato di poteri istruttori, così da non potere acquisire, ai fini della delibazione sulla istanza proposta nell’interesse del D., il carteggio afferente la procedura ex art. 696 e segg. c.p.p..
Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile.

La argomentazione motivazionale, adottata dal Tribunale a sostegno della pronuncia di rigetto della istanza presentata dal D., si palesa del tutto logica e corretta.

Il decidente ha rigettato la istanza di riesame evidenziando che la difesa non si è in alcun modo peritata di produrre gli atti utili al fine di dimostrare il proprio assunto, non ha fornito adeguata prova circa la effettiva sussistenza di una procedura di estradizione, nè in ordine allo Stato estero al quale sarebbe stata avanzata e ai reati per i quali sarebbe stata rilasciata, demandando al Tribunale tali incombenti.

Osservasi che, contrariamente a quanto eccepito in impugnazione, non è consentito dolersi della mancata acquisizione da parte del Tribunale del riesame delle prove indicate dalla difesa, in quanto è onere dell’interessato quello di produrre gli elementi in proprio favore nella udienza camerale, che è caratterizzata da termini ravvicinati, sanzionati dalla inefficacia della misura, incompatibili con qualsiasi obbligo del giudice di dare corso alle acquisizioni istruttorie sollecitate dalle parti (Cass. 4/6/98, n. 2204); peraltro il giudice del riesame non può compiere accertamenti, ma può integrare e correggere il provvedimento impugnato, visto che è privo di poteri istruttori, incompatibili con la speditezza del procedimento incidentale de libertate (Cass. 13/2/08, n. 3103).

Tenuto conto, poi, della sentenza del 13/6/2000, n. 186, della Corte Costituzionale, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il D. abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. Lo stesso, deve, altresì, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., essere condannato al versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di Euro 1.000,00.
P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della soma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende; dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario competente, a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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