Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo
L.A.S., esaurito il processo di espropriazione forzata di crediti presso terzi, in forza di titolo esecutivo contro l’INPS, e riscossa la somma di danaro assegnata, chiese al giudice dell’esecuzione nuova ordinanza di assegnazione per un importo che, secondo la sua prospettazione, era residuato dopo la prima assegnazione.
Il Giudice dell’esecuzione rigettò la richiesta, assumendo che l’assegnazione di cui alla precedente procedura era avvenuta a soddisfazione dell’intero credito.
Avverso tale ordinanza, la L.A.S. ha proposto opposizione agli atti esecutivi che il G.U. del Tribunale di Roma ha rigettato con sentenza depositata 24-1-2008.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la L. sorretto da un unico articolato motivo. Non ha resistito L’INPS.
Motivi della decisione
Con l’unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e art. 1181 c.c., art. 2928 c.c., art. 552 c.p.c. e art. 553 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, la ricorrente critica l’impugnata sentenza perchè il Tribunale avrebbe affermato il principio che, una volta emessa l’ordinanza di assegnazione e riscossa la somma, si sarebbe estinta integralmente l’obbligazione, sia perchè non si trattava di assegnazione parziale, sia perchè il creditore avrebbe presuntivamente confessato di aver incassato l’intera somma assegnata nella prima procedura esecutiva.
Ed invece l’ordinanza di assegnazione essendo un ordine di pagamento pro solvendo, non era idonea ad estinguere l’obbligazione pecuniaria se non a seguito della dazione materiale della totalità delle somme vantateli giudice dell’opposizione, secondo la prospettazione della ricorrente, aveva violato l’art. 112 c.p.c., in quanto avrebbe dovuto accertare se l’INPS avesse estimo l’obbligazione corrispondente a tutta la somma portata dal titolo esecutivo, come richiesto nell’atto di opposizione, il motivo si conclude con il seguente quesito di diritto: se nell’ipotesi di specie in cui parte creditrice, a seguito di una prima procedura esecutiva conclusasi con l’attribuzione di una somma inferiore a quella precetta, aveva nuovamente azionato il medesimo titolo esecutivo per il recupero del "residuo", e tale procedimento si era concluso con un ordinanza di rigetto dell’istanza di assegnazione, può ritenersi correttamente motivata e conforme alla domanda la motivazione con cui il Giudice adito nel procedimento di opposizione avverso all’ordinanza di rigetto aveva ritenuto la legittimità di questa sul presupposto che la prima ordinanza di assegnazione, per la quale la creditrice aveva confermato di avere incassato le somme assegnate, aveva integralmente soddisfatto il credito azionato con ciò estinguendo l’obbligazione considerato che oggetto della domanda era la legittimità dell’esecuzione in quanto intrapresa per il pagamento del residuo credito essendo stata la prima assegnazione inferiore all’importo precettato". Dica la Suprema Corte "se nell’ipotesi di specie in cui parte creditrice, a seguito di una prima procedura esecutiva conclusasi con l’attribuzione di una somma inferiore a quella precetta, aveva nuovamente: azionato il medesimo titolo esecutivo per il recupero del "residuo", e che tale procedimento si era concluso con un ordinanza di rigetto dell’istanza di assegnazione poteva il Giudice adito nel procedimento di opposizione "all’ordinanza di rigetto ritenere la prima assegnazione integralmente estintiva dell’obbligazione".
Il G.U. – premesso che la creditrice contestava la legittimità dell’ordinanza con la quale era stata rigettata l’istanza di assegnazione, e ne chiedeva la rimozione attraverso il rimedio di cui all’art. 617 c.p.c., comma 2 – ha giudicato le doglianze prive di fondamento. In fatto, ha ritenuto pacifico che la L. non aveva contestato i fatti oggetto di valutazione da parte del g.e. nell’ordinanza opposta. In particolare, non era stata contestata l’esistenza di una precedente esecuzione sullo stesso credito, conclusasi con un provvedimento di assegnazione: non era stato contestato che nel suddetto provvedimento il g.e. aveva attribuito una somma senza specificare che era a solo "parziale soddisfo" del credito; erano altresì pacifici sia il fatto che successivamente alla suddetta assegnazione la creditrice aveva incassato la somma liquidata, sia la circostanza che l’ordinanza di assegnazione non era stata opposta ex art. 617 c.p.c., comma 2. Non era stata poi evidenziata un’incapienza della somma dichiarata dal terzo e successivamente assegnata. In merito all’eccezione che il pagamento conseguente al provvedimento di assegnazione non sarebbe stato satisfattivi dell’intero credito, il G.U. ha osservato che "con la produzione di precedenti atti di precetto (già allegato dalla creditrice insieme al titolo) e verbale di pignoramento relativi a pregressa espropriazione nei confronti dell’INPS fondata sullo stesso titolo e per lo stesso credito, con la mancata produzione dell’ordinanza di assegnazione, che pacificamente non risulta essere stata oggetto di opposizione ex art. 617 c.p.c., comma 2, nonchè con l’ammissione a verbale da parte del procuratore della creditrice che la somma ivi liquidata era stata incassata (tale circostanza non è mai stata contestata), il giudice dell’ordinanza opposta aveva correttamente ritenuto che l’intero credito azionato si era estinto ben prima dell’inizio della nuova esecuzione e che i fatto era stato riconosciuto dalla creditrice che non aveva contestato il precedente provvedimento di assegnazione, ma aveva (v. verbali del processo esecutivo, in particolare quello del 13-12-2004) solo giustificato la nuova procedura con l’incapienza della somma precedentemente assegnata. Pertanto – ha concluso il G.U. – del tutto correttamente il g.e. aveva ritenuto che l’assegnazione non era avvenuta a "parziale soddisfo", perchè nulla in tal senso emergeva dal relativo provvedimento e perchè la creditrice nulla aveva imposto. mancando di contestare la suddetta ordinanza nelle forme di legge, Va premesso che il giudice dell’esecuzione ha il potere dovere di verificare la corrispondenza del precetto al titolo esecutivo. Quando il giudice esercita questo potere il suo accertamento ha una portata che si esaurisce nell’ambito del processo esecutivo, in quanto è funzionale alla pronuncia di un atto esecutivo e non risolve una controversia nei modi della cognizione. Da ciò deriva che l’ordinanza di assegnazione può essere impugnata dal creditore con opposizione agli atti esecutivi per ottenere un diverso accertamento della misura del credito e il conseguente parziale annullamento dell’ordinanza. Ed è a questa situazione che si riferisce la sentenza del G.U., laddove egli chiarisce che una nuova assegnazione era preclusa dall’estinzione del credito conseguente alla mancata impugnazione dell’ordinanza di assegnazione alla riscossione della somma.
L’ordinanza di assegnazione della somma non era stata impugnata con opposizione agli atti esecutivi e con la successiva riscossione si era, prodotta l’estinzione del credito. Di conseguenza G.U del Tribunale di Roma non è incorso nella dedotta violazione dell’art. 112 c.p.c., in quanto il G.i.: ha pronunziato sulla domanda proposta ritenendo il credito azionato con la seconda esecuzione già estinto.
La motivazione della sentenza impugnata non è incorsa nelle dedotte violazioni di legge neanche di ordine procedimentale, in quanto il riferimento all’art. 1181 c.c., che prevede la possibilità del creditore di rifiutare l’adempimento parziale dell’obbligazione non è congruente con la presente fattispecie in cui la ricorrente non ha provato che l’adempimento dell’obbligazione sia stato parziale, nè che in qualità di creditrice abbia rifiutato un presunto adempimento parziale. Ancora non vi è stata violazione dell’art. 2928 c.c., in quanto il G.U. ha correttamente applicato tale norma affermando proprio che l’obbligazione si era estinta con la riscossione del credito assegnato. Il ricorso va pertanto rigettato, nulla disponendosi in ordine allo spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
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