Cons. Stato Sez. IV, Sent., 27-01-2011, n. 607 Concessione per nuove costruzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso al TAR Veneto il sig. M.R. ha contestato la legittimità del provvedimento con cui il Responsabile del servizio tecnico del comune di San Vito di Cadore (BL) lo ha dichiarato decaduto dal permesso di costruire n. 787/08 e da quello in sua variante n. 819/09; ha inoltre contestato con lo stesso ricorso la "relazione dell’ufficio tecnico… favorevole per la dichiarazione di decadenza del permesso di costruire".

Alla camera di consiglio del 5.5.10 fissata per la discussione della domanda cautelare, nel contraddittorio con l’amministrazione resistente, il primo giudice ha pronunciato la sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art.21 decimo comma della legge n.1034/1971, introdotto dalla legge n.205 /2000, contenente rigetto del ricorso con la condivisione della motivazione addotta nei provvedimenti impugnati.

Ciò in quanto il ricorrente non ha saputo validamente giustificare il mancato inizio dei lavori nel termine annuale di decadenza, stabilito dagli artt. 15 comma 2° dpr 380/01 e 30 comma 3° del regolamento edilizio comunale (d’ora innanzi Rec.).

La sentenza di primo grado è stata appellata, riproponendo sostanzialmente, ancorchè rimodulati alla luce della motivazione in essa sviluppata, gli stessi motivi contenuti nel ricorso di primo grado.

Il Comune si è costituito in giudizio per resistere, svolgendo ampia memoria di controdeduzioni.

Alla camera di consiglio del 21 dicembre 2010 la causa è stata chiamata per l’esame dell’istanza cautelare, ma è stata trattenuta in decisione dal collegio per la decisione definitiva, dopo aver informato il legale della parte appellante che sarebbe stata adottata sentenza ex art.74 c.p.a.

La sentenza di primo grado merita d’essere confermata essendo il gravame sorretto da deduzioni che il collegio ritiene prive di pregio.

Poiché è in questione se il ricorrente abbia rispettato il termine annuale di decadenza stabilito per l’inizio dei lavori relativi ai titoli edilizi ad esso rilasciati dal Comune appellato, l’aspetto decisivo della controversia in esame comporta la necessità di stabilire se costituisca "l’inizio dell’escavo delle fondazioni", ex art.30 comma 3 del Rec, la realizzazione di una buca lunga circa due metri e larga meno di uno.

Ad avviso del collegio la risposta non può che essere negativa, dovendosi aver riguardo non già, come pretenderebbe parte appellante, alla lettera della disposizione richiamata, ma alla finalità insita in essa, che, evidentemente, è quella di dimostrare "il reale proposito del titolare del permesso di costruire di proseguire i lavori sino alla loro ultimazione ed al completamento dell’opera" (Consiglio Stato, sez. IV, 03 ottobre 2000, n. 5242), con conseguente esclusione di ogni ipotesi di iniziative del tutto insignificanti quantitativamente e funzionalmente.

Lo scavo eseguito dall’appellante è appunto insignificante sia qualitativamente che funzionalmente; ed in relazione a ciò va condiviso l’argomento del Comune resistente quando sottolinea che la condizione a cui fa riferimento la disposizione regolamentare in argomento non può ritenersi verificata se non assumendo a riferimento il progetto assentito con il permesso di costruire della cui decadenza trattasi.

Detto che il progetto del ricorrente contemplava la realizzazione di una fondazione di circa m.22 x 20 x h.3, cioè di circa 450 mq, con profondità di 3 metri, ne consegue che "la buca" da esso eseguita, con tutta evidenza, non potrebbe neppure definirsi uno scavo di fondazione.

Precisato che le argomentazioni che precedono valgono anche per il permesso di costruire in variante rilasciato al ricorrente nel giugno 2009 e che anche nel presente giudizio non è stata data alcuna dimostrazione delle prospettate circostanze legittimamente impeditive dell’avviamento tempestivo dei lavori edilizi, il collegio ritiene che l’appello debba essere respinto.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo che segue.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.

Condanna la parte appellante al pagamento delle spese del presente grado in euro 2.500,00 (duemilacinqucento/00) oltre accessori.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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