Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 15-12-2010) 01-02-2011, n. 3632

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Lecce, con ordinanza del 22/5/09, dichiarava inammissibile la istanza di revisione della sentenza, resa dalla Corte di Appello di Bari, in data 16/9/03. proposta nell’interesse di N.P..

L’interessato, a supporto della domanda avanzata, ha evidenziato che il Tribunale di Trani ha assolto per non avere commesso il fatto T.R. dalla medesima accusa contestata al N., sul rilievo che la effettiva disponibilità del terreno era da condurre a P.A., figlio della T., circostanza questa che avrebbe dovuto scagionare anche il medesimo N..

La Corte di Appello di Bari ha, invece, affermato la penale responsabilità di quest’ultimo, richiamando emergenze istruttorie che provavano la disponibilità in capo all’imputato del terreno in cui venivano versati indiscriminatamente i rifiuti: il N. aveva, in tutta evidenza, la disponibilità della parte di terreno, avendone concesso, solo una parte al predetto P., ritenendo che vi fossero sufficienti elementi per provare il concorso di esso prevenuto nell’illecita attività contestata.

Con memoria aggiunta la difesa del N. ha specificato ulteriori ragioni a sostegno di quanto in ricorso dedotto.

Il Procuratore Generale presso questa Corte ha inoltrato in atti requisitoria scritta nella quale conclude per la inammissibilità.

La difesa del ricorrente ha inoltrato in atti memoria nella quale evidenzia le ragioni a sostegno delle censure mosse con la impugnazione, in dipendenza delle conclusioni a cui è pervenuto il Procuratore Generale presso questa Corte nella requisitoria scritta.
Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile.

La argomentazione motivazionale adottata dalla Corte di Appello di Lecce si palesa del tutto logica e corretta.

In adesione a quanto sostenuto dal Procuratore Generale nella requisitoria scritta, inoltrata in atti, non può non rilevarsi che in tema di revisione il concetto di inconciliabilità tra sentenze irrevocabili non deve essere inteso in termini di contraddittorietà logica tra le valutazioni effettuate nelle due decisioni, ma come oggettiva incompatibilità tra gli accertati elementi di fatto su cui esse si fondano (Cass. 9/9/04, n. 36121).

Sul punto, peraltro, questa Corte ha, ulteriormente affermato che in tema di revisione ciò che è emendabile è l’errore di fatto e non la valutazione del fatto, che costituisce l’essenza della giurisdizione; sicchè non è ammissibile la istanza di revisione che fa perno sul fatto che lo stesso quadro probatorio sia stato diversamente utilizzato per assolvere un imputato e condannare un concorrente nello stesso reato in due diversi procedimenti (Cass. 13/2/09, n. 6273).

Nel caso di specie la T. è stata assolta, con la sentenza asseritamene inconciliabile, perchè ritenuta esente da responsabilità in ordine al reato ascrittole, nel dimostrato presupposto che il reato, sicuramente commesso, era stato consumato dal di lei figlio.

La attribuzione di responsabilità in capo a quest’ultimo, P. A., risulta perfettamente compatibile con il riconoscimento di colpevolezza del N..

Sul punto si precisa che, a giusta ragione la Corte di Appello di Lecce ha rilevato:

– la Corte di Appello di Bari ha affermato la responsabilità del N. ritenendo, sul presupposto della pratica disponibilità dell’area, che vi fossero elementi sufficienti per la prova di un concorso;

– per la imponenza del fenomeno e la assenza di qualunque misura precauzionale, non si poteva ritenere l’imputato estraneo all’abbandono incontrollato dei rifiuti in terreno di sua proprietà;

– il contratto relativo alla concessione al P. aveva per oggetto la concessione di appena mezzo ettaro dell’intero fondo in proprietà al N., che rimaneva nella libera disponibilità dei rimanenti tredici ettari.

Ne consegue che, come a giusta ragione ritenuto dal giudice di merito, la T. è risultata estranea alla realizzazione della discarica de qua in difetto di prove di un suo coinvolgimento; di contro, il N. è stato ritenuto responsabile perchè, nel pieno possesso dell’area di sua proprietà, ha concorso nel reato ascrittogli, consentendo lo scarico incontrollato dei rifiuti. Tenuto conto, poi, della sentenza del 13/6/2000, n. 186, della Corte Costituzionale, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il N. abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, lo stesso, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., deve, altresì, essere condannato al versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente determinata nella misura di Euro 1.000,00.
P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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