Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 15-12-2010) 01-02-2011, n. 3575 Sequestro preventivo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di C N s.r.l. e A.S., con distinti ma identici atti, avverso le ordinanze munite di identica motivazione ed aventi analogo oggetto, emesse entrambe in data 17.6.2010 dal Tribunale di Catanzaro, con le quali sono stati dichiarati inammissibili gli appelli rispettivamente della CIOP Nautica s.r.l. e di A.S. avverso l’ordinanza del GIP del Tribunale di Catanzaro in data 12.3.2010 che aveva rigettato le rispettive istanze di revoca del sequestro preventivo dell’autovettura BMW X5 tg. (OMISSIS) fondate sulla dedotta intestazione del bene a soggetto diverso dall’ A., cioè la s.r.l. Ciop Nautica s.r.l., quale risultante dal libretto di circolazione anch’esso in sequestro. Il Tribunale sostanzialmente affermava che la legittimità genetica del provvedimento impositivo del vincolo cautelare reale (nella specie, sequestro preventivo) doveva essere contestata esclusivamente tramite la richiesta di riesame, cosa che non era avvenuta, e non già con l’appello ex art. 322 bis c.p.p., con il quale era possibile solo in presenza di elementi oggettivamente o soggettivamente sopravvenuti "alla fase di imposizione del vincolo" e tale non poteva ritenersi la mera allegazione di documenti antecedenti all’adozione del vincolo reale e già ab origine nella disponibilità o acquisibilità delle parti.

Si deduce la violazione degli artt. 321 e 322 bis c.p.p. e la motivazione abnorme perchè in contrasto con l’art. 321 c.p.p., comma 3. Premesso di non aver mai proposto richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro, bensì solo avverso quello di convalida di sequestro (come, del resto, si evince testualmente dalla premessa delle ordinanze impugnate), i ricorrenti richiamano a sostegno delle proprie ragioni l’orientamento di questa Corte, pienamente divergente da quello esposto dal Giudice a quo (fondatosi sulla sentenza della Sez. 3, n. 17364, dell’8.3.2007), tra cui la pronunzia delle SS. UU. n. 29952 del 24.5.2004 e la sentenza n. 32929 del 4.6.2009 di questa Sezione.

All’odierna udienza camerale è stata disposta la riunione al procedimento n. 30172/2010 R.g. (ricorso avverso l’ordinanza pronunziata sull’appello di A.S.) di quello n. 30176/2010 R.g. (ricorso avverso l’ordinanza emessa sull’appello della CIOP Nautica s.r.l.).

La dedotta censura è fondata.

Effettivamente il Tribunale si è basato su un orientamento della 3^ Sezione di questa Corte tratto, come sopra rilevato, dalla sentenza dell’8.3.2007 n. 17364, Rv. 236602 che ha ripreso quella della medesima Sezione del 2003 n. 29934, Rv. 226353. Sta di fatto, però, che tra le due pronunce è intervenuta quella delle Sezioni Unite di questa Corte (n. 29952 del 24.5.2004, Rv. 228117), secondo cui "la mancata tempestiva proposizione, da parte dell’interessato, della richiesta di riesame avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare reale non ne preclude la revoca per la mancanza delle condizioni di applicabilità, neanche in assenza di fatti sopravvenuti. (Nell’occasione, la Corte ha peraltro precisato che, in sede di istanza di revoca, non possono essere riproposti motivi già dedotti in sede di riesame e che, in assenza di un mutamento del quadro processuale di riferimento, è inammissibile la riproposizione di istanze fondate sui medesimi motivi rigettati con decisione definitiva)". Tale orientamento è stato poi seguito anche da questa Sezione, con la pronuncia n. 4273 del 28.11.2008 (Rv. 242502) secondo cui "l’estensione del giudicato cautelare riguarda non tutte le questioni dedotte ma esclusivamente quelle che sono state effettivamente decise con la conseguenza che l’annullamento per ragioni formali di un’ordinanza cautelare non determina alcuna preclusione e ne consente la reiterazione anche in assenza di circostanze sopravvenute". Come già osservato con la sentenza di questa Sezione n. 32929 del 4.6.2009 (Rv. 244976), richiamata nei ricorsi, non vi è ragione di discostarsi da siffatto indirizzo.

Invero, nell’ordinamento processuale penale, diversamente che in quello civile, non è rinvenibile un principio generale di acquiescenza quale causa di inammissibilità dell’impugnazione, al di fuori dei casi espressamente previsti. Inoltre, va tenuto conto della formulazione testuale dell’art. 321 c.p.p., comma 3, secondo cui "il sequestro è immediatamente revocato, a richiesta del P.M. o dell’interessato, quando risultino mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità previste dal comma 1".

Se il legislatore avesse inteso attribuire la forza giustificativa del provvedimento di revoca ai soli elementi di fatto sopravvenuti, avrebbe limitato ad essi il parametro di riferimento del giudice nella decisione sulla richiesta di revoca, elidendo la locuzione "anche" dal testo della disposizione in esame e sostituendo l’espressione "risultino venute meno" all’espressione "risultino mancanti".

Consegue l’annullamento delle ordinanze, formalmente distinte ma sostanzialmente convergenti in un’unica ed identica pronuncia, rispettivamente impugnate dai ricorrenti, con rinvio al Tribunale di Catanzaro per nuovo esame.
P.Q.M.

Annulla le ordinanze impugnate con rinvio al Tribunale di Catanzaro per nuovo esame.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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