Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 15-12-2010) 01-02-2011, n. 3574 Sentenza contumaciale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di P.S. avverso l’ordinanza in data 22.12.2009 del GIP del Tribunale di Nuoro con la quale è stata rigettata l’istanza di restituzione nel termine per proporre opposizione nei confronti del Decreto penale di condanna n. 42/09 notificato in data 23.2.2009 ai sensi della L. n. 890 del 1982, art. 8.

Denunzia la violazione di legge in relazione, all’art. 175 c.p.p. in quanto il GIP, richiamando nella sua motivazione il caso fortuito o la forza maggiore per negarne la sussistenza, non aveva considerato i criteri di cui all’art. 175 c.p.p., comma 2 relativi alla mancata impugnazione della sentenza contumaciale ovvero di mancata opposizione al decreto penale di condanna in caso in cui il destinatario non abbia avuto effettiva conoscenza del provvedimento senza tener conto della modifica apportata a tale norma dalla novella di cui alla L. n. 60 del 2005. Inoltre lamenta l’omessa instaurazione del contraddittorio come previsto dall’art. 666 c.p.p., comma 3, avendo il giudice a quo deciso, erroneamente, de plano.

Il Procuratore generale in sede, all’esito della requisitoria scritta, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso con ogni ulteriore conseguenza. Il ricorso è fondato in parte qua.

Effettivamente, l’ordinanza impugnata appare munita di motivazione non appropriata nel caso in esame, richiamando criteri previsti dall’art. 175 c.p., comma 1 (caso fortuito e forza maggiore) laddove qui, trattandosi di omessa opposizione a decreto penale di condanna, compete all’accusa la prova dell’effettiva conoscenza del decreto in questione come prescritto dall’art. 175 c.p.p., comma 2, che sancisce, in sostanza, l’automatica restituzione nel termine a richiesta dell’interessato che non abbia avuto effettiva conoscenza del provvedimento. Infatti, ai fini della restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale o per proporre opposizione ad un decreto penale, la nuova disciplina introdotta dalla L. 22 aprile 2005, n. 60, prevede una sorta di presunzione "iuris tantum" di non conoscenza della pendenza del procedimento da parte dell’imputato, ponendo a carico del giudice l’onere di reperire in atti l’eventuale prova contraria e, più in generale, di effettuare tutte le verifiche occorrenti al fine di accertare se il condannato abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento ed abbia volontariamente rinunciato a comparire (in caso di sentenza contumaciale) ovvero ad opporsi al decreto penale (Sez. 6, n. 2718 del 16.12.2008 Rv. 242430;

Sez. 1, n. 14272 del 9.3.2006, Rv. 233516).

Nè può ritenersi sufficiente che sia stato dato avviso dell’atto, in sede di notificazione, con immissione dell’avviso in cassetta: da tale circostanza si può solo evincere la regolarità formale della notificazione del decreto ma non già l’effettiva conoscenza dell’atto da parte del destinatario come invece si potrebbe ritenere se la notificazione fosse stata effettuata a sue mani.

Infatti, è stato addirittura affermato che "è illegittimo il provvedimento di rigetto di una istanza di restituzione nel termine per proporre opposizione a decreto penale di condanna fondato sul mero rilievo della regolarità formale della notificazione del decreto medesimo, in quanto quest’ultima, se non effettuata a mani del condannato, non può, di per sè sola, essere considerata prova dell’effettiva conoscenza dell’atto da parte del destinatario che, negando di averla avuta e deducendo concreti motivi a sostegno, ha il diritto di ottenere una pronuncia che fornisca compiuta, puntuale e logica motivazione del diniego" (Fattispecie nella quale, dinanzi all’allegazione della mancata conoscenza dell’atto da parte del destinatario, il giudice si era limitato a verificare la ritualità della notificazione e ad escludere che ricorressero ipotesi di caso fortuito o di forza maggiore) (Sez. 3, n. 35866 del 5.6.2007, Rv.

237281). Benchè l’accoglimento del primo motivo di ricorso renda superfluo l’esame della residuale censura circa la denunciata violazione del contraddittorio, è comunque opportuno rilevarne la palese infondatezza, essendo stata correttamente adottata, nel caso di specie, la procedura "de plano" preclusa, invece, in sede di incidente di esecuzione.

Infatti, per la delibazione delle richieste di restituzione in termini l’art. 175 c.p.p., comma 4, non prevede che si proceda in camera di consiglio, nè fa espresso riferimento alle forme di cui all’art. 127 c.p.p., sicchè è legittimo che su di esse si provveda "de plano", a meno che il relativo procedimento incidentale si inserisca in un procedimento principale in corso di svolgimento con rito camerale, a contraddittorio orale o cartolare, come avviene quando l’istanza è presentata in sede di incidente di esecuzione, nel qual caso mutua le forme del procedimento principale (Sez. Un., n. 14991 dell’11.4.2006, Rv. 233418).

Consegue l’annullamento del provvedimento impugnato con rinvio, per nuovo esame, al Tribunale di Nuoro.
P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Nuoro.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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