Cass. civ. Sez. II, Sent., 04-03-2011, n. 5269 Legittimazione a ricorrere ed a resistere

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La snc Nervi di Massimiliano Travaglino e Federica Renzi citò innanzi al Tribunale la snc Matra di Luciano Trapanese & C. nonchè quest’ultimo in proprio, per sentir convalidare il sequestro conservativo di cambiali per L. 80 milioni, emesse in favore della società convenuta, a titolo di parziale corrispettivo per l’acquisto dell’esercizio di panetteria – ceduto dalla convenuta all’attrice – nonchè perchè fosse ridotto il prezzo di acquisto, essendosi rivelato l’esercizio commerciale non idoneo allo svolgimento delle attività sue proprie, senza che prima fossero eseguiti onerosi lavori di ristrutturazione imposti dalla locale ASL e della cui necessità la venditrice non aveva fatto menzione nel contratto;

dedusse altresì vari altri inadempimenti da parte della cedente.

Il Tribunale convalidò il sequestro, ridusse di L. 70 milioni il prezzo e condannò le parti convenute al risarcimento del danno, liquidandolo in L. 30 milioni; la Corte d’appello, decidendo sul gravame della Matra e del T., non convalidò la misura cautelare e condannò la Matra a pagare Euro 1.491,04.

Hanno proposto ricorso la società Nervi, R.F. e R. P., nelle qualità descritte in epigrafe, facendo valere tre motivi mentre gli intimati non si sono costituiti.
Motivi della decisione

1 – Il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto non vi è prova che i soggetti che l’hanno proposto fossero a ciò legittimati.

2 – Invero nell’atto introduttivo del giudizio innanzi a questa Corte viene esposto che nel 1995 – e dunque nel corso del giudizio di primo grado, che iniziò nel 1992 e terminò nel 2001 – a seguito di cessioni di quote della snc Nervi da parte di T. M. a tale R.P., la società avrebbe mutato denominazione sociale in snc Fratelli Renzi di Federica e Pietro Renzi per poi trasformarsi in srl ed assumere la denominazione di srl Borri; i R. avrebbero poi ceduto le loro quote a B.G. e G.S., dando atto, nell’atto di cessione, dell’esistenza del presente contenzioso ed assumendosi ogni spesa relativa al contenzioso con la Matra nonchè le rate di prezzo con la medesima concordato; dal momento poi che la società Borri era stata messa in liquidazione e che il liquidatore si era reso irreperibile, gli indicati R. hanno ritenuto di esser legittimati (per le vicende sopradescritte – da interpretarsi quale successione a titolo particolare nel diritto controverso – e per la colpevole inerzia del liquidatore) a proporre ricorso in Cassazione.

3 – La suesposta prospettazione non è condivisibile.

3/a – Innanzi tutto va detto che la società Nervi snc non esiste più da tempo essendosi ripetutamente trasformata nè è rappresentata in questa fase del giudizio, come emerge dalla procura in calce al ricorso che reca le sottoscrizioni dei soli R.; in secondo luogo tra questi ultimi e la B. non vi è stata una cessione del diritto controverso con il subentro di un soggetto all’altro in quanto i R. hanno ceduto a terzi le quote della loro partecipazione alla società Borri che, quindi, continuava ad essere la titolare del diritto (e del rapporto controverso a parte rei) in via diretta ed originaria – ex art. 110 c.p.c. – per discendenza dalla Nervi snc; in terzo luogo – e per logica conseguenza di quanto sin qui detto- l’unico legittimato ad impugnare la sentenza della Corte genovese sarebbe stato il liquidatore della Borri (che proprio per la sua colpevole inerzia, non ha sottoscritto la procura in sede di legittimità).

3/b – Se ne deve concludere che l’interesse dei R. alla cassazione della sentenza di secondo grado – resa inter alios – è di mero fatto, avendo i predetti assunto la garanzia per la soddisfazione delle obbligazioni nascenti dalla cessione alla Matra e perciò non discende dalle dinamiche processuali o dalle modifiche soggettive delle parti del giudizio: ne deriva che l’iniziativa dei citati R. si pone come deroga non consentita all’esercizio nomine proprio di un diritto altrui ( art. 81 c.p.c.).

4 – Nulla va statuito per le spese, non avendo le parti intimate svolto difese nel presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.

LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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