Cons. Stato Sez. IV, Sent., 27-01-2011, n. 597 Graduatoria

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

L’appellante ha partecipato al concorso per titoli indetto dal Ministero di Grazia e Giustizia per la copertura di 368 posti di dattilografo (ex IV q.f.), riservato ai cc.dd. "trimestrali", cioè a coloro che, alla data di presentazione della domanda e dopo il 1° gennaio 1991, avessero prestato servizio nell’Amministrazione anzidetta con contratti di durata trimestrale.

Essendosi classificata in graduatoria al 1306° posto con punti pari a 2,70, ha proposto ricorso al T.A.R del Lazio, con il quale ha lamentato che illegittimamente non gli è stato attribuito il punteggio relativo al periodo lavorativo prestato presso il Tribunale di Savona, cioè dal 18 aprile 1992 al 7 marzo 1993, coincidente con il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro per maternità.

Il T.a.r. condividendo implicitamente il criterio di computo del punteggio spettante alla ricorrente utilizzato dall’Amministrazione per il periodo di servizio da essa prestato, ha respinto il ricorso, avendo circoscritto l’operatività del rapporto di lavoro al solo ambito di efficacia temporale effettiva del contratto da quest’ultima sottoscritto.

Con l’appello in esame si chiede la riforma della sentenza di primo grado esponendo, in sostanza, gli stessi argomenti posti a sostegno del ricorso iniziale, dei quali si ribadisce il fondamento anche a fronte delle valutazioni pretesamente errate del primo giudice.

All’udienza del 21 dicembre 2010 il ricorso è stato chiamato e trattenuto in decisione.

L’appello è infondato.

Parte appellante sostiene che il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro per maternità, durante il quale, in forza della a ben nota normativa (l. 1026/1971) di favore per la tutela delle lavoratrici madri ha beneficiato del trattamento giuridico ed economico con essa introdotto, doveva essergli conteggiato per intero ai fini del punteggio relativo al concorso di che trattasi, cui ha partecipato, e non nei soli limiti della prevista durata contrattuale della prestazione, (pur ivi incluso il periodo non svolto).

Senonché, a fronte di ciò che l’appellante richiede, appare pienamente condivisibile l’affermazione del primo giudice quando sottolinea che tra i benefici normativamente previsti per le lavoratrici madri non vi è certo quello di protrarre "l’eventuale scadenza del contratto oltre il periodo pattuito o di attribuire alla lavoratrice vantaggi ulteriori non riconducibili alla causa del contratto".

S’è visto che la condizione per partecipare al concorso era quella d’essere o d’essere stato un dipendente "trimestrale" dell’Amministrazione giudiziaria.

Tale tipologia contrattuale non rappresenta, però, soltanto un requisito di partecipazione al concorso, ma costituisce anche il profilo temporale per l’attribuzione del punteggio utile ai fini della collocazione in graduatoria, in ragione del periodo di servizio prestato effettivamente ed indice dell’esperienza lavorativa acquisita; ed infatti vengono attribuiti punti 0,30 per ogni mese o frazione di mese superiore a quindici giorni e punti 0,15 per ogni frazione di mese fino a quindici giorni.

Già da quanto precede si evince che il punteggio previsto dal bando è strettamente collegato al periodo, eventualmente anche inferiore al trimestre, di effettivo servizio, e in nessun caso può andare oltre la durata contrattuale trimestrale, salvo naturalmente il rinnovo del contratto.

E poiché una prestazione lavorativa protrattasi oltre il trimestre potrebbe concepirsi solo in presenza del consenso dell’Amministrazione datrice di lavoro, ben si comprende come la pretesa dell’appellante non può essere condivisa, presupponendo una prestazione lavorativa svoltasi oltre il trimestre senza che, appunto, si possa ipotizzare alcun assenso del datore di lavoro.

Né può disconoscersi che la condizione di favore della lavoratrice divenuta madre è, nel caso in questione, collegata strettamente al contratto e non ad altre autonome vicende qual’ è la sua partecipazione ad un successivo concorso.

L’appello deve quindi essere respinto.

In assenza della costituzione delle parti intimate non si procedere alla statuizione sulle spese del giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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