Cons. Stato Sez. IV, Sent., 27-01-2011, n. 596 Bando del concorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La decisione impugnata ha respinto il ricorso delle appellanti presentato al T.a.r. della Toscana per ottenere l’annullamento del bando di concorso a 954 posti di operatore amministrativo quinta qualifica funzionale del personale dell’amministrazione giudiziaria riservato ai "trimestrali, nonché del bando di " concorso per titoli a 368 posti di dattilografo, quarta qualifica funzionale

dell’ amministrazione giudiziaria riservato ai "trimestrali"; entrambi, impugnati nella parte in cui non hanno previsto la riserva di posti per il personale in servizio di cui all’art.14 della legge n.312 del 1980 e per l’accertamento del diritto delle ricorrenti alla riserva dei posti, e quindi a partecipare agli stessi in quanto personale interno.

Il primo giudice si è orientato nel senso che i concorsi per soli titoli riservati a coloro "che hanno prestato servizio negli uffici giudiziari a tempo determinato, successivamente al 1 gennaio 1991" previsti dall’art. 14 comma 2 l. 22 luglio 1997 n. 276 sanciscono una riserva avente natura speciale e non ordinaria.

E questa specialità, viene precisato, esclude l’applicabilità del principio generale stabilito dall’art. 14 l. 11 luglio 1980 n. 312 che contiene una riserva ordinaria di posti.

Invero, secondo tale ultima norma, nei concorsi pubblici un’aliquota di posti deve essere sempre riservata ai candidati interni in servizio che abbiano determinati requisiti; essa, quindi, trova applicazione soltanto nei concorsi ordinari di reclutamento, da espletarsi mediante i tradizionali criteri selettivi, e non nei concorsi speciali.

Con l’appello in esame le ricorrenti, ribadendo nella sostanza quanto già dedotto in primo grado e disatteso dal giudice di prime cure con ragioni che non condividono, hanno chiesto la riforma della sentenza impugnata, osservando che nessun effettivo legame vi è stato tra assunzioni connesse ai bandi impugnati e la legge "speciale" 276/1997.

L’appello è infondato.

Occorre premettere che la specialità della legge n.276 del 1997, recante "Disposizioni per la definizione del contenzioso civile pendente: nomina di giudici onorari aggregati e istituzione delle sezioni stralcio nei tribunali ordinari", deriva dal fatto che i concorsi banditi ai sensi dell’art.14, comma 2 sono preordinati "alla copertura dei posti vacanti, alla data del 28 febbraio 1997, nelle qualifiche funzionali IV e V… del ruolo delle cancellerie e segreterie giudiziarie, rispettivamente profilo professionale di dattilografo e operatore amministrativo, a cui si provvede mediante distinti

concorsi per soli titoli riservati a coloro che hanno prestato servizio negli uffici giudiziari a tempo determinato, successivamente al 1 gennaio 1991"

Fermo quanto osservato dal primo giudice, che il collegio condivide, si tratta, quindi, di un concorso riservato a dipendenti precari, ai quali, com’è noto, l’Amministrazione giudiziaria ha trimestralmente rinnovato il rapporto di lavoro.

In ciò è da ravvisare, seppure non esplicitata ma non per questo meno evidente, la ratio occupazionale o se si vuole di "regolarizzazione", che la legge citata si propone e che non può riguardare i dipendenti già stabilmente in servizio come le ricorrenti; costoro hanno proposto impugnazione adducendo una insussistente "diritto" alla riserva ex art.14 l. n.312/80, al fine di tutelare la loro aspirazione alla progressione di carriera verso i posti che verranno invece occupati dai vincitori dei concorsi impugnati.

Di qui anche la "specialità" della legge 267 del 1997, con la quale i bandi di concorso in base ad essa emanati, al contrario di quanto ritenuto da parte appellante, non sono affatto in contrasto.

Né ha pregio la critica principale rivolta alla sentenza impugnata.

Il fatto, invero, che le sezioni stralcio avranno, per quanto si ricava dai bandi impugnati, con evidente contraddizione ad avviso di parte appellante, personale non a tempo bensì stabile, proveniente dalle graduatorie dei vincitori di concorsi in questione, non è affatto in contrasto con la finalità di una legge, che è "speciale", nel senso sopra specificato,; con tale leggee è compatibile, come correttamente osservato dal giudice di prime cure, l’obiettivo più generale di procedere alla copertura di posti vacanti, anche nelle qualifiche funzionali come la IV, dove non è previsto alcun aumento di organico ed a cui si procede per garantire che gli uffici giudiziari, dove la maggior parte dei "trimestrali" già svolgono la loro attività, possano funzionare disponendo di personale stabile.

L’appello, in conclusione, deve essere respinto.

Nel peculiare andamento del processo ed alla luce delle questioni dedotte, il collegio ravvisa giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese di giudizio
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *