Cass. pen. Sez. III, Ord., (ud. 03-12-2010) 01-02-2011, n. 3628

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

D.A.S.F. propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza in epigrafe con la quale il tribunale di Messina rigettava alla richiesta di riesame presentata dall’interessato avverso il decreto di sequestro emesso dal pubblico ministero presso il tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto in data 15 marzo 2010.

Con il primo motivo si duole il ricorrente che il decreto di sequestro, eseguito presso 10 stabilimento della Seacode srl della quale era amministratore, avente ad oggetto stampi per imbarcazioni dei quali si ipotizzava la sottrazione, doveva essere convalidato dal PM in assenza di un formale provvedimento dispositivo del sequestro ed, in subordine, in quanto nel provvedimento del pm non risultavano individuati i beni da sottoporre a vincolo reale. Con il secondo motivo si deduce invece la carenza di motivazione del decreto di sequestro sulle ragioni che ne giustificano l’emissione.

Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.

Sul primo motivo correttamente il tribunale del riesame fa rilevare che il PM ha in realtà delegato la polizia giudiziaria al sequestro.

Peraltro, come più volte affermato da questa Corte, in materia di sequestro probatorio, non comporta alcuna nullità del provvedimento la mancanza, nel decreto emesso dall’A.G., di una delega formale all’ufficiale di P.G. incaricato di procedere all’esecuzione dell’atto ai sensi dell’art. 253 c.p.p., comma 3, potendo la delega risultare anche per "facta concludentia" (da ultimo, Sez. 6^, n. 41629 del 07/10/2009 Rv. 245016).

Quanto alla deduzione avanzata in via subordinata, si rileva che i beni da apprendere erano stati in realtà individuati dal pubblico ministero che aveva delegato nel corso dell’esecuzione la PG ad avvalersi dell’opera di un curatore solo per assicurare maggiore precisione nell’esecuzione del sequestro individuando la effettiva corrispondenza degli stampi da sequestrare.

Appare improprio pertanto ritenere che nella fattispecie sia stata rimessa alla discrezionalità degli operanti l’individuazione dei beni.

E giova ricordare che, come già affermato da questa Corte che in tema di sequestro probatorio, l’attività della polizia giudiziaria necessita di convalida, ex art. 355 c.p.p., solo ove il decreto del P.M. non indichi l’oggetto specifico della misura, ma contenga un generico richiamo a quanto rinvenuto, poichè una siffatta indeterminatezza rimette alla discrezionalità degli operanti l’individuazione del presupposto fondamentale del sequestro e cioè della qualifica dei beni come corpo e/o pertinenza del reato, la quale richiede un controllo dell’autorità giudiziaria (Sez. 2^, n. 12263 del 27/02/2008 Rv. 239752).

Sul secondo motivo si rileva invece che vi è adeguata motivazione da parte del riesame che ha comunque evidenziato in motivazione come il sequestro degli stampi conseguiva anche dalla natura di prodotto dell’attività illecita ipotizzata.

E’ da escludere, pertanto, che nella specie vi si stata alcuna integrazione della motivazione sotto il profilo delle esigenze probatorie.

A mente dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità consegue l’onere delle spese del procedimento, nonchè del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, fissata in via equitativa, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di Euro 1000.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di Euro 1.000.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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