Cons. Stato Sez. IV, Sent., 27-01-2011, n. 595

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilevato che con il decreto in epigrafe è stata dichiarata la perenzione del ricorso 456 del 2001 ai sensi dell’art.9, comma 2°, primo e secondo periodo, della legge 21 luglio 2000 n.205, non essendo stata presentata nuova istanza di fissazione di udienza;

Rilevato che l’opposizione è stata proposta ritualmente dalle parti che si sono costituite nel giudizio dichiarato perento;

Rilevato che il preavviso di perenzione di cui al primo periodo della citata disposizione risulta essere è stato inviato unicamente al Comune di Gricignano d’Aversa;

Ritenuto che l’opposizione del Consorzio del Comune di Gricignano di Aversa, a.r.l. e di M.S. s.p.A è fondata sull’omesso preavviso di perenzione "alle parti costituite", tra le quali figurano le predette medesime parti opponenti;

Ritenuto che l’atto di resistenza all’opposizione in esame reca argomenti palesemente infondati ed inconferenti;
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), pronunciando sull’opposizione la accoglie e dispone che il ricorso n.456 del 2001 sia reinserito nel ruolo generale degli affari contenziosi.

Spese al definitivo.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dalla Segreteria della Sezione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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