Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 03-12-2010) 01-02-2011, n. 3593 Motivi di ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza del 9.3.06 il Tribunale di S. Maria C.V. condannava I.P. alla pena complessiva di anni 4 e mesi 6 di reclusione ed Euro 1.500,00 di multa, con interdizione dai pubblici uffici per anni 5, per i delitti di concorso in tentata rapina aggravata, detenzione e porto di arma clandestina e ricettazione.

L’imputato appellava la sentenza e, all’udienza del 3.2.09 davanti alla Corte d’Appello di Napoli, rinunciava espressamente ad ogni motivo di gravame già proposto ad eccezione di quello inerente alla riduzione di pena e al riconoscimento della continuazione tra i fatti oggetto del presente processo e quelli già giudicati con sentenza 9.5.02 della Corte d’Appello di Roma, divenuta irrevocabile il 23.9.03.

Per l’effetto, la Corte partenopea, ritenuta ex art. 589 c.p.p., commi 2 e 3 e art. 591 c.p.p., comma 1, lett. d) l’inammissibilità sopravvenuta degli altri motivi d’appello in quanto oggetto di rinuncia, in accoglimento del residuo motivo sul trattamento sanzionatorio ravvisava il dedotto vincolo della continuazione con la precedente condanna riportata dall’ I. e, per l’effetto, ex art. 81 cpv. c.p. rideterminava la pena complessiva per i fatti oggetto dei due processi in complessivi anni 5 e mesi 10 di reclusione ed Euro 2.000,00 di multa, confermando nel resto le statuizioni di prime cure.

Tramite il proprio difensore l’ I. ricorreva contro detta sentenza sostenendo che la rinuncia agli altri motivi d’appello non esonerava la Corte territoriale dall’esaminarli, anche ai fini di un eventuale applicazione dell’art. 129 c.p.p.; quanto alla pena determinata in continuazione, ne lamentava l’eccessività poichè egli aveva partecipato solo alla fase organizzativa e non anche a quella esecutiva della rapina; aggiungeva, infine, che le modalità dell’azione e le finalità rieducative della pena avrebbero consigliato un più mite trattamento sanzionatorio.

1- In ordine ai motivi diversi da quello accolto dalla Corte territoriale, il ricorso risulta inammissibile perchè, in virtù di maggioritario orientamento giurisprudenziale cui questa S.C. ritiene di aderire, è inammissibile l’impugnazione relativa a questioni, anche rilevabili d’ufficio, alle quali l’interessato abbia espressamente rinunciato, il che ha effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all’impugnazione o all’analoga ipotesi dell’accordo sulla pena in appello in forza del previgente art. 599 c.p.p., comma 4, poi abrogato dal D.L. 23 maggio 2008, n. 92, art. 2, comma 1, lett. i), convertito con modificazioni in L. 24 luglio 2008, n. 125 (cfr., su tale analoga evenienza, Cass. Sez. 1, n. 43721 del 15.11.2007, dep. 23.11.2007; Cass. n. 40767 del 2001 rv. 220427, n. 94 del 2003 rv. 224239, n. 16965 del 2003 rv.

224241, n. 20477 del 2003 rv. 224924, n. 21358 del 2003 rv. 224505, n. 28831 del 2003 rv. 225771, n. 29699 del 2003 rv. 225896, n. 39663 del 2004 rv. 231109, n. 1754 del 2005).

Dunque, poichè ex art. 597 c.p.p., comma 1 l’effetto devolutivo dell’impugnazione circoscrive la cognizione del giudice del gravame ai soli punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti, una volta che essi siano stati oggetto di rinuncia non potevano i giudici d’appello prenderli in considerazione, nè potrebbe farlo questa S.C. sulla base di un’ipotetica implicita revoca di tale rinuncia, costituendo ius receptum in giurisprudenza quello della irrevocabilità di tutti i negozi processuali, pur se unilaterali (cfr. Cass. Sez. 1, n. 29359 del 14.5.09, dep. 16.7.09, rv. 244826; Cass. Sez. 3, n. 11215 dell’8.10.95, dep. 15.11.95, rv.

203220; Cass. Sez. Un. 1173 dell’11.7.61, dep. 19.9.61).

In ordine, poi, al quantum di pena stabilito dall’impugnata sentenza, le censure mosse dall’ I. si collocano al di fuori del novero di quelle consentite dall’art. 606 c.p.p. perchè, in sostanza, sollecitano solo un nuovo apprezzamento in punto di fatto dei parametri dell’art. 133 c.p., precluso in sede di legittimità. 2- All’inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente alle spese processuali ed al versamento a favore della Cassa delle Ammende di una somma che stimasi equo quantificare in Euro 1.500,00 alla luce dei profili di colpa ravvisati nell’impugnazione, secondo i principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186/2000.
P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Penale, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.500,00 alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *