T.A.R. Basilicata Potenza Sez. I, Sent., 27-01-2011, n. 45 Competenza dell’amministrazione; Vizi dell’atto; Televisione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con Decreto del 9.3.1994 il Ministro delle Poste e Telecomunicazioni autorizzava la società ricorrente ad esercitare la radiodiffusione televisiva privata in ambito locale, con riferimento a 29 impianti e/o canali televisivi (censiti ai sensi dell’art. 32 L. n. 223/1990), tra cui quello CH 22/UHF di Lavello (PZ), sito al Km. 53+850 della Strada Statale n. 93;

tale Decreto Ministeriale del 9.3.1994, per quel che interessa ai fini della decisione della controversia in esame, prevedeva che: 1) l’esercizio degli impianti radiotelevisivi era condizionato "agli esiti della verifica da parte del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni della rispondenza al vero di quanto dichiarato dal concessionario in ordine agli impianti ed agli elementi istruttori presupposti dalla presente concessione" (cfr. art. 1, comma 3, di tale Decreto); 2) il concessionario, nell’esercizio dell’attività di radiodiffusione, era tenuto all’osservanza delle norme vigenti e ad "adottare, su prescrizione del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni, a proprie spese e senza indennizzo, quelle modificazioni degli impianti di diffusione e di collegamento che" si sarebbero rese "necessarie in relazione ad esigenze di carattere urbanistico, ambientale, sanitario o in relazione ad obblighi di legge" (cfr. art. 2 di tale Decreto); 3) in caso di inosservanza dell’obbligo di mantenere tutti gli impianti in uno stato di corretto funzionamento o nel caso di modifiche alla funzionalità tecnico operativa degli impianti, non preventivamente autorizzate, gli organi periferici del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni, competenti per territorio, avrebbero disposto la disattivazione dell’impianto fino al ripristino delle corrette modalità di esercizio, addebitandone le spese al concessionario (cfr. art. 3, comma 4, di tale Decreto);

con successivo Decreto del 16.5.2001 il Ministro dello Sviluppo Economico (subentrato al Ministro delle Poste e Telecomunicazioni), ai sensi dell’art. 1, comma 1, D.L. n. 5/2001 conv. nella L. n. 66/2001, autorizzava la società ricorrente "a proseguire" nell’esercizio della suddetta radiodiffusione televisiva privata in ambito locale "fino all’attuazione del Piano Nazionale di assegnazione delle frequenze televisivi in tecnica digitale" (con provvedimento Direttore Generale Direzione Generale Servizi di Comunicazioni Elettronica e di Radiodiffusione Ministero delle Comunicazioni, successivamente istituito, del 19.10.2005 tale autorizzazione veniva "prolungata fino alla scadenza del termine, previsto dalla legge, per la conversione definitiva delle trasmissioni in tecnica digitale);

con Determinazione del 5.7.2005 il Direttore Generale della Direzione Generale Servizi di Comunicazioni Elettronica e di Radiodiffusione del Ministero delle Comunicazioni "abilitava" la società ricorrente "alla sperimentazione di trasmissioni televisivi in tecnica digitale";

con relazione tecnica del 28.4.2006 alcuni funzionari dell’Ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata del Dipartimento delle Comunicazioni del Ministero dello Sviluppo Economico (nuovamente subentrato al Ministero delle Comunicazioni) attestavano che: 1) dopo la data del 6.5.1992 il predetto impianto radiotelevisivo CH 22/UHF di Lavello (PZ) era "rimasto per un lungo periodo di tempo inattivo"; 2) nell’ambito del sopralluogo del 5.4.2006 era stato accertato, in contraddittorio, e contestato al legale rappresentante della società ricorrente che "il sistema radiante era in difformità" e che era stato "rinvenuto un trasmettitore non omologato"; 3) tali inosservanze costituivano violazione dei citati artt. 1, comma 3, e 2 del Decreto Ministro Poste e Telecomunicazioni del 9.3.1994, autorizzativo dell’esercizio da parte della società ricorrente alla radiodiffusione televisiva privata in ambito locale;

poiché la società ricorrente non aveva fatto pervenire alcuna giustificazione in merito alle predette violazioni del Decreto Ministro Poste e Telecomunicazioni del 9.3.1994, con nota prot. n. 7511 del 31.10.2006 il Dirigente dell’Ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata del Dipartimento delle Comunicazioni del Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi del’art. 7 L. n. 241/1990, comunicava alla società ricorrente l’avvio del procedimento, finalizzato all’adozione dei "provvedimenti previsti dalla legge";

con nota del 23.11.2006 il legale rappresentante della società ricorrente chiedeva di essere ascoltato, ma anche nell’incontro, successivamente tenutosi presso l’Ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata del Dipartimento delle Comunicazioni del Ministero dello Sviluppo Economico, non presentava alcuna giustificazione documentale;

intanto, con nota del 25.1.2007 il Sindaco del Comune di Lavello aveva segnalato che gli abitanti del Comune di Lavello si erano lamentati "per l’assenza dei segnali televisivi RAI e MEDIASET", determinata dalla messa in onda di trasmissioni da parte dell’impianto radiotelevisivo CH 22/UHF di Lavello (PZ) di cui è causa;

pertanto, con nota prot. n. 8191 del 2.11.2007 Dirigente dell’Ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata del Dipartimento delle Comunicazioni del Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi dell’art. 32 L. n. 223/1990, degli artt. 1, comma 3, e 2 del Decreto Ministro Poste e Telecomunicazioni del 9.3.1994, della Circolare Ministeriale 8.10.1996 e del combinato disposto di cui agli artt. 42, comma 1, lett. a), e 52, comma 3, D.Lg.vo n. 177/2005, diffidava la società ricorrente "dal persistere con tale comportamento illegittimo", assegnandole il termine di 10 giorni, "per produrre giustificazioni documentali", relative alle predette inosservanze, già contestate con la citata nota Dirigente Ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata Dipartimento delle Comunicazioni Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 7511 del 31.10.2006;

conseguentemente, con provvedimento prot. n. 5279 del 13.4.2010 (notificato alla società ricorrente il 16.4.2010) il Dirigente dell’Ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata del Dipartimento delle Comunicazioni del Ministero dello Sviluppo Economico, dopo aver richiamato le predette relazione ispettiva del 28.4.2006 e note Dirigente Ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata Dipartimento delle Comunicazioni Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 7511 del 31.10.2006 e prot. n. 8191 del 2.11.2007, disponeva la disattivazione dell’impianto radiotelevisivo CH 22/UHF di Lavello (PZ), che avrebbe dovuto essere eseguita, mediante apposizione di sigilli, da incaricati dello stesso Ispettorato Territoriale alle ore 10,00 del 5.5.2010 (al riguardo veniva specificato che il legale rappresentante della società ricorrente o un suo delegato avrebbe dovuto presenziare alle operazioni di disattivazione, "significando che qualunque danno, derivante dalla sua mancata presenza", sarebbe stato considerato "a totale carico" della società ricorrente), evidenziando che: 1) la società ricorrente non aveva ancora presentato alcuna giustificazione documentale; 2) tale provvedimento era stato adottato ai sensi dell’art. 195 DPR n. 156/1973 (come modificato dall’art. 30 L. n. 223/1990 e reiterato dall’art. 98 D.Lg.vo n. 259/2003 e dall’art. 52, comma 1, D.Lg.vo n. 177/2005), in quanto "la mancata attività dell’impianto CH 22/UHF di Lavello, ampiamente contestata e mai riscontrata documentalmente", comportava "la perdita dei requisiti di legittimità di esercizio", per cui tale impianto radiotelevisivo doveva "considerarsi abusivo, così come previsto dalla normativa vigente";

tale provvedimento prot. n. 5279 del 13.4.2010 veniva impugnato dalla società ricorrente dinanzi al TAR Napoli con il Ric. n. 2345/2010 (notificato il 4.5.2010), deducendo l’incompetenza (discendente dal combinato disposto di cui agli artt. 12, comma 2, L. n. 112/2004, 28, commi 2, 3, 4 e 5, e 53 D.Lg.vo n. 177/2005 e art. 2, comma 3, D.Lg.vo n. 259/2003 ed anche dalla Circolare Ministero Poste e Telecomunicazioni del 2.9.2006, dall’art. 10 DPR n. 166/1995, dall’art. 6, comma 2, D.L. n. 323/1993 conv. nella L. n. 422/1993, dall’art. 8, comma 6, punto IV, D.M. 16.12.2004, poi sostituito dall’art. 5, comma 10, D.M. 7.5.2009, e dall’art. 3, comma 4, del Decreto Ministro Poste e Telecomunicazioni del 9.3.1994, autorizzativo dell’esercizio da parte della società ricorrente alla radiodiffusione televisiva privata in ambito locale), la violazione degli artt. 3 (soltanto perché aveva fatto espresso riferimento soltanto al non pertinente art. 195 DPR n. 156/1973 e non anche ad altra "disposizione normativa che ne potesse giustificarne l’adozione", ma nella precedente diffida prot. n. 8191 del 2.11.2007 era stato richiamato l’art. 32 L. n. 223/1990, gli artt. 1, comma 3, e 2 del Decreto Ministro Poste e Telecomunicazioni del 9.3.1994, la Circolare Ministeriale 8.10.1996 ed il combinato disposto di cui agli artt. 42, comma 1, lett. a), e 52, comma 3, D.Lg.vo n. 177/2005), 7 (ma, nella specie, vi è stata la nota Dirigente Ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata Dipartimento delle Comunicazioni Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 7511 del 31.10.2006) e 10 bis L. n. 241/1990 (ma il procedimento, sotteso al provvedimento impugnato, è stato attivato d’ufficio), dei principi in materia di autotutela (al riguardo va però tenuto conto dell’art. 6, comma 4, D.L. n. 323/1993 conv. nella L. n. 422/1993), del principio di affidamento, dell’art. 97 della Costituzione, l’eccesso di potere per violazione del giusto procedimento, erroneità e/o illegittimità dei presupposti di fatto e di diritto, difetto di istruttoria, carenza di motivazione, illogicità manifesta, contraddittorietà, perplessità e manifesta ingiustizia;

con Ordinanza n. 1054 del 20.5.2010 la Sez. VII del TAR Napoli accoglieva l’istanza di provvedimento cautelare, ravvisando il vizio di incompetenza;

ma poi, a seguito di istanza di regolamento di competenza, proposta dal Ministero resistente, con Ordinanza n. 780 del 28.10/12.11.2010 (comunicata alla società ricorrente con fax del 15.11.2010) la Sez. VII del TAR Napoli dichiarava la competenza del TAR Basilicata, tenuto conto dell’efficacia del provvedimento impugnato, limitata al territorio della Provincia di Potenza, richiamando gli artt. 13, comma 1, e 16, comma 2, All. 1 D.Lg.vo n. 104/2010, nel frattempo entrati in vigore il 16.9.2010;

con atto, notificato al Ministero dello Sviluppo Economico presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza il 15.12.2010 e depositato il 17.12.2010, la società ricorrente ha riassunto il presente giudizio presso questo Tribunale;

si è costituito il Ministero dello Sviluppo Economico, il quale ha sostenuto l’infondatezza del ricorso;

in via preliminare, va confermata la competenza territoriale inderogabile di questo Tribunale ai sensi dell’art. 13, comma 1, All. 1 D.Lg.vo n. 104/2010, tenuto conto dell’efficacia del provvedimento impugnato, limitata al territorio della Provincia di Potenza, già rilevata dalla Sez. VII del TAR Napoli con la citata Ordinanza n. 780 del 28.10/12.11.2010;

sempre in via preliminare, va dichiarata la tempestività dell’atto di riassunzione, in quanto la predetta Ordinanza TAR Napoli Sez. VII n. 780 del 28.10/12.11.2010 è stata comunicata alla società ricorrente con fax del 15.11.2010, per cui il termine decadenziale di 30 giorni, sancito dall’art. 16, comma 2, All. 1 D.Lg.vo n. 104/2010, scadeva il 15.12.2010 e proprio il 15.12.2010 l’atto di riassunzione è stato notificato al Ministero dello Sviluppo Economico presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza ed è stato depositato presso la Segreteria di questo TAR il 17.12.2010;

nel merito il presente ricorso risulta fondato con riferimento al dedotto vizio di incompetenza (al riguardo cfr. C.d.S. Sez. VI Sent. n. 3956 del 19.8.2008; C.d.S. Sez. VI Sent. n. 3579 del 17.7.2008; TAR Napoli Sez. VII Sent. n. 4211 del 21.7.2009; TAR Napoli Sez. VII Sent. n. 7444 del 20.5.2010; TAR Napoli Sez. VII Sent. n. 16428 del 29.6.2010; ma il vizio di incompetenza si evince, a contrario, anche dalle seguenti Sentenze, aventi ad oggetto provvedimenti di disattivazione temporanea: C.d.S. Sez. VI Sent. n. 7592 del 20.10.2010; C.d.S. Sez. VI Sent. n. 345 del 26.1.2009; C.d.S. Sez. VI Sent. n. 121 del 14.1.2009; TAR Basilicata Sent. n. 221 del 29.3.2003), attesocchè: 1) ai sensi e per gli effetti dell’art. 12, comma 2, L. n. 112/2004: a) il mancato rispetto, da parte dei soggetti che svolgono l’attività radiotelevisiva, degli obblighi di "assicurare un uso efficiente delle frequenze assegnate" e di "garantire l’integrità e l’efficienza della propria rete", previsti dal precedente comma 1, lett. a) dello stesso art. 12 L. n. 112/2004 (e dall’analogo art. 42, comma 1 lett. a), D.Lg.vo n. 177/2005) oppure "il mancato utilizzo delle radio frequenze assegnate" comportano "la revoca ovvero la riduzione dell’assegnazione"; b) tali provvedimenti di revoca o riduzione dell’autorizzazione ad esercitare la radiodiffusione televisiva privata in ambito locale sono adottati "dallo stesso organo che ha assegnato le radiofrequenze, qualora il soggetto interessato, avvisato dell’inizio del procedimento e invitato a regolarizzare la propria attività di trasmissione, non vi provveda nel termine di sei mesi dalla data di ricezione dell’ingiunzione"; 2) tali sanzioni della revoca o riduzione dell’autorizzazione ad esercitare la radiodiffusione televisiva privata in ambito locale, con riferimento alle medesime fattispecie del mancato rispetto, da parte dei soggetti che svolgono l’attività radiotelevisiva, degli obblighi di "assicurare un uso efficiente delle frequenze assegnate" e di "garantire l’integrità e l’efficienza della propria rete", oppure del "mancato utilizzo delle radiofrequenze assegnate", sono state confermate dall’art. 52, comma 3, D.Lg.vo n. 177/2005, anche se quest’ultima norma non specifica la competenza per l’adozione di tali provvedimenti da parte dello "stesso organo che ha assegnato le radiofrequenze", ma tale mancata specificazione non può avere altro significato che quello della conferma della competenza dello "stesso organo che ha assegnato le radiofrequenze"; 3) mentre gli Ispettorati Territoriali, organi periferici del Ministero dello Sviluppo Economico, possono solo: a) autorizzare le modifiche ed il trasferimento degli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva (cfr. art. 28, commi 2, 3, 4 e 5, D.Lg.vo n. 177/2005); b) con specifico riferimento alla fattispecie del mancato funzionamento per un periodo prolungato dell’impianto di radiodiffusione televisiva privata in ambito locale, oggetto della controversia in esame, la Circolare Ministero Poste e Telecomunicazioni del 2.9.2006 abilita gli organi periferici del Ministero dello Sviluppo Economico soltanto a disattivare temporaneamente gli impianti di radiodiffusione televisiva privata in ambito locale "fino al ripristino delle corrette modalità di funzionamento"; c) analogamente l’art. 3, comma 4, del Decreto Ministro Poste e Telecomunicazioni del 9.3.1994, autorizzativo dell’esercizio da parte della società ricorrente alla radiodiffusione televisiva privata in ambito locale abilita gli Ispettorati Territoriali soltanto a disattivare temporaneamente gli impianti di radiodiffusione televisiva privata in ambito locale "fino al ripristino delle corrette modalità di esercizio"; d) in ogni caso, tra le competenze, attribuite agli Ispettorati Territoriali, organi periferici del Ministero dello Sviluppo Economico, dall’art. 10 DPR n. 166/1995 e dall’art. 8, comma 6, punto IV, D.M. 16.12.2004, poi sostituito dall’art. 5, comma 10, D.M. 7.5.2009, non risulta compresa l’emanazione del provvedimento di revoca e/o riduzione dell’autorizzazione ad esercitare la radiodiffusione televisiva privata in ambito locale; 4) poiché con il provvedimento impugnato è stata disposta una disattivazione di tipo permanente e non di carattere temporaneo dell’impianto radiotelevisivo CH 22/UHF di Lavello, tale provvedimento assume la configurazione di un vero e proprio provvedimento di revoca dell’autorizzazione all’esercizio da parte della società ricorrente della radiodiffusione televisiva privata in ambito locale, la cui emanazione, ai sensi del suddetto art. 12, comma 2, L. n. 112/2004, spetta al competente Dirigente Generale del Ministero dello Sviluppo Economico, mentre le materiali operazioni di disattivazione definitiva dell’impianto radiotelevisivo CH 22/UHF di Lavello potranno essere eseguite dagli Ispettorati Territoriali soltanto dopo l’adozione da parte del competente Dirigente Generale del Ministero dello Sviluppo Economico del provvedimento di revoca dell’autorizzazione all’esercizio da parte della società ricorrente della radiodiffusione televisiva privata in ambito locale.

L’accoglimento del dedotto vizio di incompetenza comporta l’annullamento del provvedimento impugnato e la rimessione dell’affare all’autorità amministrativa competente, con l’assorbimento degli altri motivi di impugnazione, come già previsto dal precedente art. 26, comma 2, L. n. 1034/1971 ed ora dal vigente art. 34, comma 2, primo periodo, All. 1 D.Lg.vo n. 104/2010, ai sensi del quale "in nessun caso" il Giudice Amministrativo "può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati".

A quanto sopra consegue l’accoglimento del ricorso in esame e per l’effetto l’annullamento dell’impugnato provvedimento Dirigente Ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata Dipartimento delle Comunicazioni Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 5279 del 13.4.2010.

Tenuto conto delle circostanze che il presente ricorso è stato accolto soltanto per il vizio di incompetenza e che la società ricorrente non ha articolato censure di merito con riferimento al presupposto ex artt. 12, comma 2, L. n. 112/2004 e 52, comma 3, D.Lg.vo n. 177/2005 del "mancato utilizzo delle radiofrequenze assegnate", sussistono giusti motivi per disporre tra le parti la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata accoglie ai sensi dell’art. 34, comma 2, primo periodo, All. 1 D.Lg.vo n. 104/2010 il ricorso in epigrafe, per cui si annulla il provvedimento impugnato e si rimette l’affare all’autorità amministrativa competente.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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