Cass. civ. Sez. II, Sent., 04-03-2011, n. 5261 Donazione e legato

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Svolgimento del processo

Con atto notificato il 16.11.94 F.R. citò al giudizio del Tribunale di Palermo F.V., esponendo: che in data (OMISSIS) si era aperta la successione di F.V., il quale, con testamento segreto del 5.12.31 e successivi codicilli del 15.12.31 e 18.6.34, aveva istituito erede universale il figlio F.L., dante causa dell’attore, ed attribuito all’altro figlio, il convenuto, vari immobili a titolo di legato, con la clausola di decadenza, per l’ipotesi in cui il legatario avesse soppresso una strada attraversante uno dei fondi oggetto delle disposizioni; che analoga clausola era contenuta in un successivo testamento nuncupativo, contenente altro legato a favore del medesimo figlio; che il convenuto aveva, tuttavia, soppresso la stradella in questione. Su tali premesse l’attore chiese la decadenza di F. V. dai legati e la condanna del medesimo alla restituzione degli immobili.

Costituitosi il convenuto, contestò la fondatezza della domanda e ne chiese il rigetto. Con sentenza in data 30.1.96 l’adito Tribunale, pur dando atto che la stradella in questione era risultata in stato di abbandono, bloccata nella parte iniziale da un muretto in tufo e detriti e chiusa in quella finale da un cancello, ritenendo che il testatore, un avvocato, con il termine "uso comune" avesse inteso attribuire all’erede universale soltanto un diritto d’uso sulla stradella, di natura personale e pertanto estintosi con la morte del beneficiario, rigettò la domanda.

L’attore proponeva appello, cui resisteva l’appellato. Nel corso del giudizio si costituiva, in prosecuzione, P.A., quale unica erede di F.V., facendone proprie le posizioni. Con sentenza del 16.7-23.9.04 la Corte d’appello di Palermo confermava, con compensazione totale delle spese, l’impugnata decisione, sulla base di una diversa motivazione. Ritenevano al riguardo i giudici di secondo grado che il testatore avesse inteso istituire una comunione sulla stradella, come peraltro confermato da un atto di divisione successivamente intervenuto nel 1942; ma la condizione apposta ai legati, secondo cui tale stato di comunione avrebbe dovuto permanere a tempo indeterminato, era nulla e da considerarsi non apposta, confliggendo con un norma imperativa, l’art. 1111 c.c., prevedente la validità massima di dieci anni del patto di rimanere in comunione.

Contro tale sentenza F.R. ha proposto ricorso per cassazione, contenente un solo motivo, illustrato con successiva memoria.

P.A. non ha svolto attività difensiva in questa sede.
Motivi della decisione

Con l’unico motivo di ricorso si deduce "violazione e falsa applicazione degli artt. 1111 e 1112 c.c. e art. 683 c.c. del 1865, nonchè degli artt. 1362, 633 e 634 e seg. c.c. vigente ed art. 855 c.c., del 1865, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5". Si censura la ratio decidendi, m narrativa riferita, della sentenza impugnata, per non aver tenuto conto delle disposizioni di cui agli artt. 1112 c.c. e art. 683 di quello previgente, secondo cui lo scioglimento della comunione non può essere chiesto, quando si tratta di cose che, se divise, cesserebbero di servire all’uso comune cui sono destinate. Tale destinazione, ne caso di specie, sarebbe stata dal testatore impressa alla stradella in questione, rendendola indivisibile, non essendo ipotizzabile una divisione in natura la vendita a terzi o l’assegnazione ad uno dei condividenti, di una via funzionalmente destinata a servire due fondi. Detta destinazione e l’"arbitraria usurpazione", oltre che incontestate, avrebbero trovato conferma nella relazione del consulente tecnico officiato in primo grado, di cui si riportano testualmente i passi salienti.

I giudici di merito non avrebbero poi tenuto conto che, ai sensi dell’art. 633 c.c. (corrispondente all’art. 848 c.c. previgente), è possibile l’apposizione di condizioni nelle disposizioni testamentarie a titolo universale o particolare e che l’art. 638 c.c. (corrispondente all’art. 855 c.c. 1865) considera quale legittima condizione risolutiva apposta ad un testamento quella prevedente, come nella specie, un non facere a tempo indeterminato.

Il ricorso è fondato e va accolto nei termini di seguito precisati.

Il divieto del patto ultradecennale di comunione, di cui all’art. 1111 c.c., comma 2, pur analogicamente applicabile alle disposizioni testamentarie a titolo particolare (in quanto espressione di un principio generale secondo cui la comunione indivisa di un bene rappresenta una situazione giuridica per sua natura transitoria e normalmente destinata ad esaurirsi), presupponendo tuttavia la di visibilità, materiale o giuridica, del bene, che ne forma oggetto, trova un limite implicito, logicamente imposto dalla necessità di coordinamento tra le due norme, nella regola dettata dal successivo art. 1112 c.c. (riproducente quella contenuta nell’art. 683 c.c. del 1865, vigente all’epoca della redazione del testamento), secondo cui "lo scioglimento della comunione non può essere chiesto quando si tratta di cose che, se divise, cesserebbero di servire all’uso comune cui sono destinate". Nel caso di specie, pertanto, la declaratoria di nullità della clausola testamentaria in questione, per ritenuta violazione di una norma di ordine pubblico, avrebbe richiesto il preventivo accertamento della concreta divisibilità della stradella che ne formava oggetto, cui il testatore aveva impresso la destinazione di consentire l’accesso alle rispettive unità fondiarie dei figli L. e V.. Solo nell’ipotesi che la stessa, per caratteristiche topografiche e dimensionali, avesse potuto frazionarsi in due parti, ciascuna idonea a consentire ai comunisti l’accesso alle rispettive quote, la durata del ravvisato vincolo di indivisibilità avrebbe potuto ridursi a quella massima prevista dalla legge.

Tale valutazione, pur funzionale alla corretta applicazione delle norme di riferimento ai fini della risoluzione della controversia, in quanto implicante un accertamento di merito, non può essere svolta come vorrebbe la parte ricorrente, in questa sede; pertanto la sentenza impugnata va cassata, con rinvio ad altra sezione della corte di provenienza, che regolerà anche le spese del presente giudizio.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, ad altra sezione della Corte d’Appello di Palermo.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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