T.A.R. Campania Salerno Sez. II, Sent., 27-01-2011, n. 126 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso spedito per la notifica in data 11 marzo 2010 e ritualmente depositato il successivo 9 aprile, la sig.ra R.C. ha chiesto l’esecuzione della pronuncia di questo Tribunale, meglio distinta in epigrafe, evidenziando che questa Sezione aveva accolto il ricorso avverso il diniego emesso dal Comune di Positano (provvedimento prot. n. 14492 del 13.10.09) dell’istanza di permesso di costruire un parcheggio interrato alla località "Arienzo". Assumendo che le intimate Amministrazioni erano rimaste inerti, ancorché la ridetta pronuncia fosse passata in giudicato in data 6 ottobre 2009 ed il ricorrente avesse notificato loro formale atto di diffida e messa in mora, la ricorrente ha invocato l’intervento di questo Tribunale in executivis per vedere dichiarato l’obbligo delle Amministrazioni a provvedere anche con la nomina di Commissario ad Acta.

Le Amministrazioni intimate non si sono costituite.

Alla camera di consiglio del 21 dicembre 2010 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso è fondato. L’Amministrazione Comunale di Positano e l’A. S.p.A. intimate non hanno dato, infatti, esecuzione al giudicato, nascente dalla sentenza della Sezione, indicata in epigrafe, limitandosi la seconda – con la suddetta nota prot. 6754 del 10.02.10 – a preannunciare, ex art. 10 bis l.n. 241/90, nuovo parere negativo in ordine all’istanza della ricorrente, per tal via eludendo il comando nascente dalla prefata decisione. La natura di atto elusivo del giudicato, propria della suddetta nota, deriva dalla circostanza che la sentenza di questa Sezione definiva un obbligo puntuale a carico dell’Amministrazione Comunale e dell’A. S.p.A., relativamente alla insussistenza di elementi ostativi all’accoglimento dell’istanza di accesso al garage interrato in considerazione delle stesse caratteristiche dell’intervento, tale da non lasciare ulteriore spazio alla discrezionalità della stessa Amministrazione al riguardo. Si ritiene opportuno riportare quanto forma oggetto della suddetta decisione di specifico rilievo ai fini della soluzione della questione agitata con il presente ricorso:" Invero, alla base del provvedimento negativo viene richiamato ancora una volta un parere sfavorevole dell’A., già annullato, che richiama il DM N. 1404/1968, il quale impone una fascia di rispetto stradale di mt. 30 per le nuove edificazioni, ma non ha tenuto conto che nella fattispecie si tratta soltanto di un garage completamente interrato, da ricavare all’interno di un muraglione esistente, con la realizzazione, quale unica opera visibile, di un vano porta".Trattandosi, pertanto, di decisione, che chiaramente e nettamente prefigurava la direzione dell’ulteriore esercizio dell’attività, di natura provvedimentale, da esperirsi da parte dell’Amministrazione Comunale di Positano e dell’A. S.p.A., il suddetto preavviso di diniego, opposti dalla stessa Amministrazione, vanno senz’altro considerati come elusivi del giudicato amministrativo, in conformità all’indirizzo prevalente in giurisprudenza, compendiato, "ex multis", nella seguente massima: "L’atto emanato dall’amministrazione dopo l’annullamento giurisdizionale di quello originariamente impugnato si considera elusivo del giudicato, quando da esso derivi un obbligo talmente puntuale che l’ottemperanza si concreti nell’adozione di un atto, il cui contenuto, nei suoi tratti essenziali, è integralmente desumibile dalla sentenza" (cfr. T. A. R. Liguria Genova, sez. II, 30 settembre 2009, n. 2700).Ne deriva che, legittimamente, parte ricorrente è ricorsa al rimedio del giudizio d’ottemperanza, onde portare ad esecuzione la prefata decisione della Sezione, anziché agire nelle forme ordinarie del giudizio impugnatorio, avverso i suddetti, reiterati, dinieghi; ciò, ancora, in aderenza al condivisibile orientamento in materia, limpidamente espresso nella decisione che segue: "L’emanazione di un nuovo provvedimento sul medesimo rapporto conosciuto e definito con statuizione irrevocabile (o, comunque, esecutiva e non sospesa) costituisce ottemperanza al giudicato e la legittimità dell’atto sopravvenuto può essere delibata nell’ambito del giudizio di ottemperanza solo se la nuova determinazione risulti palesemente elusiva delle regole di condotta dettate nella decisione della quale viene chiesta l’esecuzione, dovendosi altrimenti denunciarne l’invalidità con autonomo ricorso nelle forme del giudizio ordinario; pertanto, la verifica della persistenza della mancata esecuzione del giudicato e, quindi, della procedibilità dell’azione di ottemperanza deve compiersi, in coerenza con i principi sopra enunciati, mediante la qualificazione dell’atto sopravvenuto quale provvedimento palesemente elusivo del giudicato di annullamento del primo diniego ovvero quale sua determinazione attuativa" (T. A. R. Lazio Roma, sez. II, 19 giugno 2009, n. 5850). Si consideri, nello stesso senso, anche la massima che segue: "L’art. 21 septies della l. n. 241 del 1990 consente l’accertamento in sede di cognizione (in primo grado) dell’eventuale nullità di un provvedimento adottato in violazione o in elusione del giudicato, ma non impedisce che sia il giudice dell’esecuzione (o dell’ottemperanza) a compiere il medesimo sindacato" (Cons. giust. amm. Sicilia, sez. giurisd., 19 marzo 2010, n. 401).A tale risultato, conduce, altresì, oggi, la considerazione del contenuto dispositivo dell’art. 114 comma 4 lett. b) del c. p. a., secondo cui il giudice, in caso di accoglimento del ricorso in ottemperanza, "dichiara nulli gli eventuali atti in violazione o elusione del giudicato".Il Tribunale, rilevata pertanto l’inottemperanza, da parte dell’Amministrazione Comunale di Positano e dell’A. S.p.A., al precetto contenuto nella citata sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Salerno – Sezione Seconda – n. 1749/09 del 29.04.2009, ordina ai rispettivi legali rappresentanti di detto Comune e dell’A. S.p.A., di provvedere all’esecuzione di detta sentenza, provvedendo al rilascio delle necessarie autorizzazioni e/o permessi di costruire, in favore della ricorrente per l’accesso al realizzando garage nel termine di giorni trenta, decorrenti dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa, della presente decisione; dichiara, a tale riguardo, la nullità della nota prot. 6754 del 10.02.10, emanata dall’A. S.p.A. in violazione o elusione del giudicato, nascente dalla prefata sentenza; per il caso, inoltre, di persistente inottemperanza, da parte delle stesse Amministrazioni, una volta decorso il termine di trenta giorni di cui sopra, il Tribunale nomina sin d’ora – per evidenti ragioni d’economia processuale – un commissario "ad acta", nella persona del Prefetto di Salerno (ovvero di un funzionario del medesimo ufficio, dallo stesso Prefetto designato), il quale provvederà all’esecuzione della citata sentenza, in vece delle Amministrazione intimate, nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui sopra e a semplice richiesta di parte ricorrente, ed al quale dispone sin d’ora che venga liquidato, per il caso che il suo intervento si renda necessario, un compenso pari a 750,00 (settecentocinquanta/00), da porsi solidalmente a carico del Comune di Positano e dell’A. S.p.A..

Data, infine, l’inadempienza, da parte degli enti intimati, all’obbligo di eseguire la citata sentenza della Sezione, n. 1749/09, il Tribunale condanna in solido l’Amministrazione Comunale di Positano e l’A. S.p.A. al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese del presente giudizio d’ottemperanza, che liquida in complessivi 1.000,00 (mille/00), oltre I. V. A. e C. N. A. P., come per legge.
P.Q.M.

ordina al Comune di Positano e all’A. S.p.A., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, di provvedere all’esecuzione della sentenza, precisata in parte motiva (n. 1749/09), entro e non oltre il termine di giorni trenta, decorrente dalla notificazione o dalla comunicazione, in via amministrativa, della presente

Dichiara nullo l’atto adottato dall’A. S.p.A., in violazione o elusione del giudicato nascente dalla sentenza di cui sopra. Ordina al Commissario "ad acta", come sopra designato, per l’ipotesi di perdurante inadempienza da parte delle Amministrazioni intimate, di provvedere all’esecuzione della detta sentenza, in vece dell’Amministrazione inadempiente, nell’ulteriore termine di giorni trenta, a partire dalla scadenza del precedente.

Condanna il Comune di Positano e l’A. S.p.A. in solido al pagamento, in favore del Commissario "ad acta", ove il suo intervento si renda necessario, della somma di 750,00 (settecentocinquanta/00), per l’espletamento della sua attività.

Condanna il Comune di Positano e l’A. S.p.A. in solido al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese, delle competenze e degli onorari del presente giudizio, liquidate complessivamente in 1.000,00 (mille/00), oltre I. V. A. e C. N. A. P. come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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