Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 02-12-2010) 01-02-2011, n. 3680 Persona offesa

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Giudice di Pace di Catanzaro ha assolto, sia pure a mente dell’art. 530 c.p.p., comma 2, A.F. dalle imputazioni di lesioni personali lievi e di minaccia in pregiudizio della costituita parte civile, T.G..

La motivazione adduce la contraddittorietà dei deposti testimoniali, tali da non consentire la certezza del giudizio.

Lamenta il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Catanzaro la contraddittorietà ed illogicità della decisione, anche irragionevolmente attestante fatti estranei all’oggetto del giudizio.

Con telefax 2.12.2010 l’avv. Aiello faceva giungere alla Corte Memoria difensiva.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Innanzitutto, non è processualmente corretto richiedere riscontri alla versione della persona offesa, poichè la sua deposizione, pur se non equiparabile a quella del testimone estraneo, può da sola assurgere a fonte di prova. Nè giova invocare raffronto con la querela, atto che non affluisce al fascicolo del dibattimento (se non per la verifica della tempestività), mentre del tutto congruente al riguardo è la certificazione medica prodotta, indebitamente screditata per un asserito dubbio (irragionevolmente ed apoditticamente avanzato) sulla riferibilità della stessa al fatto lesivo oggetto di processo.

Manifesta, inoltre, è l’illogicità dell’argomentazione.

Non è dato ravvisare – secondo ragionevolezza – contrasto con l’indicazione di un ulteriore atto lesivo in pregiudizio della persona offesa, oltre a quello oggetto della doglianza, rappresentato dai calci inferti a costei dall’imputato, trattandosi di precisazione della condotta aggressiva del prevenuto. Nè l’asserita inattendibilità delle deposizioni di testimoni terzi rispetto all’episodio inferisce nella valutazione del fatto oggetto di giudizio, così come neutra al proposito è la qualità o meno di condomino dello stabile in cui si verificato il fatto.

La sentenza viene, quindi, annullata con rinvio per nuovo esame al Giudice di Pace di Catanzaro.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio, per nuovo esame, al Giudice di Pace di Catanzaro.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *