T.A.R. Campania Salerno Sez. II, Sent., 27-01-2011, n. 123 Silenzio-rifiuto della Pubblica Amministrazione; Concessione per nuove costruzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con l’atto introduttivo del giudizio, specificato in epigrafe, i ricorrenti – comproprietari "pro indiviso" di un’area, sita nel Comune di Grottaminarda, alla via V. Bellini, in catasto al fol. 14, p.lla 587, con vocazione edificatoria, a norma del vigente P. R. G., area pervenuta loro, nel 1991, per successione da Vitale Salvatore – facevano presente d’aver chiesto, in data 12.01.09, il rilascio di un p. di c. per la realizzazione, sul predetto fondo, di un complesso immobiliare, composto da dodici unità immobiliari, e che, con nota del 24.03.09, prot. n. 4228, il responsabile del procedimento aveva espresso parere favorevole all’intervento, subordinatamente alla produzione di taluni documenti, al pagamento degli importi, a titolo d’acconto, per oneri d’urbanizzazione ed alla costituzione di polizza fideiussoria, quale garanzia per gli ulteriori pagamenti, adempimenti che erano stati assolti, dai medesimi ricorrenti, in data 16.10.09; lamentavano che l’Amministrazione, benché formalmente sollecitata, nel febbraio 2011, aveva omesso di rilasciare, in loro favore, il titolo edilizio in questione; e aveva mantenuto tale atteggiamento omissivo, nonostante una diffida consegnata al Comune in data 30.09.10; donde la necessità della proposizione del presente ricorso, fondato sui seguenti motivi:

Violazione e falsa applicazione degli artt. 20, commi 3 e 7, del d. P. R. 380/2001 e 2 della l. 241/90; Eccesso di potere per difetto di motivazione.

Essi instavano, pertanto, per l’accertamento dell’obbligo del Comune di provvedere sulla loro istanza e per la nomina – in caso di perdurante inerzia – di un commissario ad acta, che si sostituisse all’Amministrazione inadempiente.

L’Amministrazione Comunale non si costituiva in giudizio.

All’udienza in camera di consiglio del 12 gennaio 2011, il ricorso era trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Com’è affermato dalla giurisprudenza prevalente, infatti: "Lo spirare del termine di cui all’art. 20 comma 9, d. P. R. 6 giugno 2001 n. 380, secondo il quale le domande di permesso di costruire debbano essere esaminate e definite entro termini definiti, trascorsi i quali sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio – rifiuto, non determina un diniego implicito della pretesa avanzata, ma un silenzio – inadempimento coincidente con la mera inerzia dell’Amministrazione. Ne consegue, da un lato, che l’Amministrazione competente, pur dopo lo spirare del termine, non perde il potere di determinarsi espressamente sulla domanda di permesso di costruire e, dall’altro, che la parte privata può ricorrere ai sensi dell’art. 21 bis, l. 6 dicembre 1971 n. 1034" (T. A. R. Puglia Lecce, sez. III, 1 luglio 2010, n. 1618).

Lo stesso orientamento è ribadito anche dalla Sezione: "L’art. 20, d. P. R. n. 380 del 2001, che al comma 9 prevede che decorso inutilmente il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio – rifiuto, non può essere inteso come silenzio – diniego (un silenzio reso significativo dalla legge, in termini di diniego implicito della pretesa sostanziale postulata dalla parte interessata all’Amministrazione competente a provvedere), bensì come silenzio – inadempimento (un silenzio che esprime piuttosto inerzia dell’Amministrazione quanto al suo obbligo generale di concludere, entro termini certi, il procedimento con un provvedimento espresso), con la conseguenza che l’amministrazione competente è tenuta a pronunciarsi espressamente sulla domanda di permesso di costruire, pur dopo lo spirare del termine in questione, specie ove l’istante insista formalmente per l’ottenimento di un provvedimento espresso di conclusione del procedimento medesimo" (T. A. R. Campania Salerno, sez. II, 30 aprile 2010, n. 5305).

Nella specie, i ricorrenti hanno dimostrato, con l’esibizione di documentazione a supporto, d’aver diffidato inutilmente il Comune di Grottaminarda all’adozione del provvedimento finale, circa l’istanza di p. di c. di cui in narrativa.

Osserva, inoltre, il Tribunale come la legge 241/90 imponga, all’Amministrazione, l’obbligo di fornire riscontro esplicito e motivato, in ordine alle istanze proposte dai cittadini; mentre, nella specie, il Comune è rimasto inerte, in violazione delle norme della citata legge generale sul procedimento amministrativo, non provvedendo riguardo alla diffida, notificata dai ricorrenti.

Il silenzio serbato dal Comune di Grottaminarda deve, pertanto, qualificarsi come illegittimo.

Sussistono, inoltre, i presupposti per l’azionabilità del rimedio: i ricorrenti hanno depositato in Comune, in data 30 settembre 2010, un atto di diffida (si ricordi, al riguardo, che: "Ai fini della formazione del silenzio – inadempimento, pur non occorrendo alcuna diffida ad adempiere, come stabilito dall’art. 2 comma 4 bis, l. 7 agosto 1990 n. 241, aggiunto dall’art. 2, l. 11 febbraio 2005 n. 15 (e, oggi, dall’art. 117 comma 1, c. p. a.: nde), resta comunque ferma la necessità di una formale istanza da parte dell’interessato, atteso che solo mediante un simile atto si possono individuare le ragioni da porre alla base dell’asserito obbligo di provvedere e risulta possibile circoscrivere, anche temporalmente, il lamentato comportamento inerte od inadeguato dell’amministrazione, rendendosi possibile, altresì, la concreta verifica delle possibili iniziative, ai fini del soddisfacimento della pretesa del richiedente, che siano state eventualmente intraprese dalla competente autorità" – Consiglio Stato, sez. IV, 11 aprile 2007, n. 1594) ma senza sortire alcun risultato, determinandosi, in tal modo, uno stato di perdurante incertezza, con riferimento alla loro istanza di rilascio di permesso di costruire.

Quanto ai requisiti richiesti, ora, dall’art. 31 cpv. c. p. a., s’osserva che l’azione può esser proposta, fintantoché perdura l’inadempimento (e la condizione, in assenza di diverse risultanze, vista oltre tutto l’assenza in giudizio dell’Amministrazione, deve dirsi verificata), nel termine di non oltre un anno, dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento (anche tale condizione è rispettata, posto che la diffida è stata consegnata, al Comune, il 30 settembre 2010 e il presente ricorso è stato notificato, allo stesso ente, il 19 novembre 2010).

Il ricorso va dunque accolto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 31 e 117 c. p. a. (d. l.vo 104/2010), nel senso che il Tribunale deve ordinare al Comune di Grottaminarda di provvedere senza indugio a riscontrare la diffida dei ricorrenti, volta all’esame dell’istanza di permesso di costruire ed al rilascio del provvedimento conclusivo del relativo procedimento, assegnando all’uopo, al predetto ente, il termine di giorni trenta, decorrenti dalla notificazione a cura di parte, ovvero dalla comunicazione, in via amministrativa, della presente sentenza.

Il Tribunale si riserva, a fronte dell’eventuale ulteriore inadempienza da parte del Comune di Grottaminarda, di nominare – con successivo provvedimento – un commissario "ad acta".

In base alla regola della soccombenza, il Comune di Grottaminarda va condannato a rifondere ai ricorrenti spese, competenze ed onorari di giudizio, liquidati come da dispositivo.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, l’accoglie e, per l’effetto, ordina al Comune di Grottaminarda di provvedere circa la diffida notificata dai ricorrenti e di concludere il procedimento relativo alla domanda di p. di c. presentata dai medesimi, nel termine di giorni trenta, a decorrere dalla data di notificazione a cura di parte ovvero di comunicazione, in via amministrativa, della presente sentenza.

Condanna il Comune di Grottaminarda al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle spese, degli onorari e delle competenze di giudizio, complessivamente liquidati in Euro 1.000,00 (mille/00), oltre I. V. A. e C. N. A. P., come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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