Cass. civ. Sez. II, Sent., 04-03-2011, n. 5259

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

L’avv. F.R., agente in proprio in una causa innanzi al Tribunale per i Minorenni di Bologna, che lo vedeva contrapposto alla ex convivente L.R. per l’affidamento dei figli naturali, propose opposizione alla liquidazione dei compensi al CTU M. M.; le spettanze all’ausiliare furono rideterminate, all’esito di quel procedimento, in Euro 1831,36, di cui Euro 1.659,36 per onorari.

Contro tale provvedimento ha proposto ricorso in cassazione, articolandolo su cinque motivi. Le parti intimate non si sono costituite.
Motivi della decisione

1 – Il ricorrente deduce innanzitutto la "violazione della norma di cui all’art. 132 c.p.c., n. 5 con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5 – difetto di motivazione- della parcella del CTU e della sua liquidazione": il motivo è inammissibile in quanto con lo stesso si formulano mere valutazioni di merito in ordine all’eccessività dell’originaria liquidazione.

2 – Con il secondo motivo viene addotta la "violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c.; D.P.R. n. 633 del 1972, art. 15;

D.Lgs. 30 maggio 2002, art. 56 con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3", lamentandosi l’acritica accettazione, da parte del giudice dell’opposizione, della quantificazione delle spese esposte dall’ausiliare (Euro 172,00 per cartucce per il toner per fotocopie;

per cassette da videoregistrazione) del tutto avulse da quanto emergente dalla comune esperienza; deduce altresì che il CTU neppure avrebbe chiesto l’autorizzazione ad eseguire le registrazioni video (al fine di documentare l’interazione tra genitori e figli minori) 2/a – Il motivo è inammissibile in quanto non rispetta il criterio dell’autosufficienza – con riferimento all’art. 366 c.p.c., n. 4 (non essendo invocabile, ratione temporis, l’ipotesi di cui al n. 6 del medesimo articolo, introdotta dal D.Lgs. n. 40 del 2006, che per la prima volta ha dato rilievo autonomo all’indicata autosufficienza, in precedenza frutto di interpretazione di legittimità) in quanto, non riportando le richieste originarie del CTU, comprensive di allegati, e quelle oggetto di liquidazione, ha impedito ogni delibazione sulla rispondenza della liquidazione alla situazione di fatto, essendo per altro verso escluso che in questa sede possa sindacarsi la non congruità di un esborso, in concreto sostenuto, astrattamente riferibile allo svolgimento dell’incarico e quindi presuntivamente autorizzato dal conferente l’incarico.

3 – Assume poi il ricorrente, con la terza censura, la "violazione e falsa applicazione delle norme di diritto di cui al D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 114, art. 275; del D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113, art. 50 ed art. 52, n. 2 e D.M. 30 maggio 2002 pubblicato sulla G.U. il 5 agosto 2002 per carente motivazione in ordine all’applicazione di un provvedimento non applicabile perchè ancora non pubblicato ed efficace", sostenendo all’uopo: 1^ – che erroneamente il giudice dell’opposizione avrebbe preso a base della rideterminazione della prima vacazione il D.M. 30 maggio 2002, la cui entrata in vigore era successiva alla corrispondente attività del consulente, posta in essere il 29 giugno 2002; 2^ – che non avrebbe dato applicazione del principio, stabilito dal D.Lgs. n. 113, art. 52, comma 2, stabilente la dimidiazione dei compensi in caso di ritardo nel deposito dell’elaborato.

3/a – Il primo profilo è inammissibile ed il secondo infondato.

Invero per lo scrutinio della censura relativa alla prima vacazione sarebbe stato necessario allegare la richiesta del CTU al fine di accertare i parametri temporali di riferimento; quanto al secondo punto, lo stesso ricorrente riconosce che il giudice istruttore concesse delle proroghe che neppure il ricorrente afferma non esser state rispettate – limitandosi ad osservare che i relativi provvedimenti (non richiamati nel ricorso) sarebbero stati privi di motivazione – così che l’intero impianto argomentativo perde di consistenza; va comunque aggiunto che la disposizione invocata è stata introdotta dall’art. 52 cit. dalla L. n. 69 del 2009, art. 67, comma 3, lett. b non applicabile, ratione temporis, alla fattispecie.

4 – Il F., con quarto motivo, censura il provvedimento di "omessa motivazione in ordine alle spese, competenze della procedura, in relazione all’art. 91 c.p.c. in correlazione con l’art. 360 c.p.c., n. 5". 4/a – La censura è fondata in quanto il procedimento incidentale di che trattasi – D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170 – è disciplinato con riferimento a quello speciale stabilito per gli onorari di avvocato – L. n. 794 del 1942 – che, all’art. 29, comma 6, presuppone la ripartizione dell’onere delle spese del procedimento secondo le regole ordinarie. 5 – Alla cassazione dell’impugnato provvedimento consegue la rimessione ad altro giudice del Tribunale dei Minorenni di Bologna che provvederà a liquidare le spese di lite del procedimento di opposizione – oggetto di valutazione discrezionale, inibita in sede di legittimità – nonchè quelle del presente giudizio.
P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Respinge i primi tre motivi di ricorso e, in accoglimento del quarto, cassa il provvedimento impugnato in relazione al motivo accolto, con rinvio ad altro giudice del Tribunale dei Minorenni di Bologna che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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