Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 02-12-2010) 01-02-2011, n. 3627 Costruzioni abusive Demolizione di costruzioni abusive Reati edilizi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Pozzuoli, quale giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 21/10/09, ha rigettato la istanza avanzata da S.V.A., con cui si chiedeva l’annullamento, ovvero la revoca, nonchè la sospensione, della ingiunzione a demolire, resa dal p.m., in riferimento alla sentenza di condanna resa in data 20/2/07.

Propone ricorso per cassazione la difesa dello S.V., con i seguenti motivi:

– il giudice dell’esecuzione nel rigettare la istanza dell’interessato ha erroneamente ritenuto che nel caso in esame andava applicata la norma di cui al D.L. n. 326 del 2003, art. 32, comma 26, lett. a), comma 27, lett. d) ed e), quando, nel caso in esame la domanda di concessione in sanatoria si palesa accoglibile in dipendenza della applicazione della L. n. 47 del 1985, e della L. n. 724 del 1994, che non sono restrittive e escludono la possibilità di condonare l’abuso anche se sottoposto a vincoli paesaggistici o di altra natura.

Il Procuratore Generale presso questa Corte ha inoltrato in atti requisitoria scritta nella quale conclude per la inammissibilità.
Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile.

La ordinanza impugnata si palesa del tutto logica e corretta.

Il ricorrente aveva avanzato richiesta di incidente di esecuzione al fine di ottenere la revoca o la sospensione dell’ordine di esecuzione, disposto con sentenza del 20/2/07, in quanto era pendente procedura amministrativa di condono.

Il G.E. ha rigettato la istanza sulla base di due argomenti: la istanza di sanatoria era stata presentata durante il giudizio di cognizione e, pertanto, su di essa si era formata una preclusione processuale;

trattasi, peraltro, di opera costruita in zona vincolata, non rientrante tra le tipologie sanabili, costituita da un intero manufatto abusivo adibito ad abitazione e realizzato in zona vincolata.

Sul punto il decidente specifica, a giusta ragione, che difetta tipicamente la sanabilità delle opere, ovverosia manca il presupposto legale della sanatoria, con la conseguenza che non può farsi luogo alla sospensione dell’ordine di demolizione, atteso che, diversamente argomentando, si svuoterebbe di significato e di valenza la ratio della sospensione dell’esecuzione: infatti essendo essa diretta a consentire l’esaurimento della procedura amministrativa del condono o della sanatoria, ex art. 36, in considerazione degli effetti che possono derivarne sulla sentenza del giudice penale, la sospensione non ha senso nel caso in cui l’opera non è per legge sanabile e, quindi, l’esaurimento della procedura amministrativa non può avere effetti sull’esito del processo penale.

Tenuto conto, poi, della sentenza del 13/6/2000, n. 186, delle Corte Costituzionale, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che lo S.V. abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, lo stesso, a norma dell’art. 616 c.p.p., deve, altresì, essere condannato al versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di Euro 1.000,00.
P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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