T.A.R. Campania Salerno Sez. II, Sent., 27-01-2011, n. 115 Costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1.- Con l’atto notificato il 9 ottobre 2008, depositato il 23 ottobre 2008, il nominato in epigrafe impugna il provvedimento innanzi meglio specificato con il quale il responsabile UTC del Comune di Amalfi ha ordinato l’abbattimento ad horas dei manufatti abusivi insistenti su aree demaniali, ubicati in piazzale dei Protontini, con il ripristino dello stato dei luoghi, per scadenza della concessione demaniale al 31,12,2006 e mancanza dei necessari atti di assenso, autorizzazioni e nulla osta, chiedendone l’annullamento per violazione di legge ed eccesso di potere.

2.- Resiste in giudizio l’amministrazione comunale chiedendo la reiezione della domanda perché inammissibile ed infondata.

3.- Non risultano provvedimenti cautelari.

4.- All’udienza dell’11.11.2010, sulla conclusione delle parti presenti come da verbale di udienza, il Collegio si è riservata la decisione.
Motivi della decisione

Il ricorso è improcedibile alla stregua delle considerazioni che seguono.

1.- Per giurisprudenza costante, deve considerarsi privo di efficacia l’ordine di ripristino dello stato dei luoghi a seguito della presentazione della domanda di sanatoria di abuso edilizio, ai sensi dell’art. 36 T. U. 6 giugno 2001 n. 380 (già art. 13 l. 28 febbraio 1985 n. 47), in quanto se la sanatoria viene poi negata il Comune è onerato alla riedizione del potere sanzionatorio, anche con riferimento a quanto accertato e valutato col sopravvenuto diniego, e deve comunque assegnare un nuovo termine per eseguire la demolizione, qualora confermata (ex multis Cons. St. Sez. IV 11 dicembre 1997 n. 222; Cons. St. Sez. V 19 febbraio 1997 n. 165; Tar Campania Sez. IV 24 maggio 1999 n. 1395; Tar Lombardia – Brescia Sez: II 16 luglio 2009 n. 1494; Tar Marche 10 ottobre 2007 n. 1608; Tar Bologna Sez. II 18 aprile 2002 n. 613).

1.a.- Trasponendo le suesposte acquisizioni giurisprudenziali al caso in esame, il ricorso deve ritenersi improcedibile.

Con la produzione versata in atti il 4 novembre 2010, la difesa del Comune di Amalfi ha documentato l’avvenuta presentazione, da parte della ricorrente società, della richiesta di accertamento di conformità, acquisita al protocollo generale in data 16.1.2009 al n. 500, ex art. 36 DPR n. 380/2001 relativa alle opere sanzionate con l’ordinanza impugnata, depositando, altresì, copia della nota prot. n. 10083 del 29.10.2010, con la quale è stata respinta la citata istanza di sanatoria.

Ciò stante, il ricorso proposto avverso l’ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi n. 68 dell’1.7.2008 deve considerarsi improcedibile, alla stregua di quanto innanzi esposto.

2.- Sussistono giuste ragioni per procedere all’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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