Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 17-11-2010) 01-02-2011, n. 3590 Appello

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte di appello di Firenze con sentenza del 13.11.2009 confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Firenze del 18.9.2006 con la quale la B. era stata condannata per il capoverso dell’art. 648 c.p. alla pena di mesi sei di reclusione ed Euro 200,00 di multa.

Si tratta della ricettazione di un assegno di provenienza furtiva consegnato al sig. R..

La Corte territoriale riteneva provata la responsabilità della ricorrente posto che l’assegno era stato dato in consegna al R. in cambio di merce; il R. aveva annotato gli estremi della carta di identità della persona che aveva il titolo che l’A.G. aveva identificato alla luce di tali annotazioni.

Ricorre il .G. che deduce che la sentenza di appello avrebbe dovuto dichiarare la nullità della sentenza di prime cure che era invece totalmente carente e non consentiva neppure di ricostruire il fatto.
Motivi della decisione

Il ricorso, stante la sua manifesta infondatezza, va dichiarato inammissibile alla luce dell’insegnamento di questa Corte secondo cui "la mancanza di motivazione della sentenza non rientra tra i casi, tassativamente previsti dall’art. 604 c.p.p. per i quali il giudice di appello deve dichiarare la nullità della sentenza impugnata e trasmettere gli atti al giudice di primo grado ben potendo lo stesso provvedere, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, a redigere, anche integralmente, la motivazione mancante (cass. n. 9922/2009 del 22.11.2009; cass. sez. un. n. 3287/2009 del 27.11.2008). Pertanto l’orientamento seguito in sentenza appare del tutto coerente con la giurisprudenza prima ricordata.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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