Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 17-11-2010) 01-02-2011, n. 3589

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte di appello di Bari con sentenza del 8.1.2010 confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Bari 16.4.2009 ivi comprese le statuizioni civili, con condanna dell’ I. al risarcimento delle spese in favore della costituita parte civile.

Si tratta della ricettazione di un motorino trovato in possesso del ricorrente. La Corte di appello rilevava che la prova dell’elemento soggettivo risultava anche dall’omessa giustificazione della provenienza del mezzo da parte del ricorrente. Circa la chiesta applicazione del capoverso dell’art. 648 c.p. ostavano i numerosi precedenti penali de ricorrente che escludevano anche la concessione delle attenuanti generiche.

Ricorre il P.G. che deduce che l’ I. non poteva essere condannato alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte civile in quanto la stessa non si era costituita nei suoi confronti.

Nel ricorso dell’imputato la prima doglianza è identica a quella formulata dal PG. Inoltre si deduce che mancava la prova in ordine all’elemento psicologico del reato e che mancava una adeguata motivazione in ordine all’esclusione dell’applicabilità del capoverso dell’art. 648 c.p. e infine relativamente alla denegata concessione delle attenuanti generiche posto che all’epoca del fatto il ricorrente era incensurato.
Motivi della decisione

Fondato è il ricorso del P.G. ed il primo motivo di quello proposto dall’imputato. La parte civile non si era costituita nei confronti dell’ I. e quindi questi non poteva essere condannato alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla prima ed al risarcimento in suo favore dei danni ricevuti. Si deve quindi sul punto annullare senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili disposte nei confronti dell’imputato ricorrente.

Nel resto il ricorso dell’imputato appare manifestamente infondato.

Circa la prima doglianza di cui al secondo motivo va ricordato l’insegnamento di questa Corte secondo il quale la "conoscenza della provenienza delittuosa della cosa può essere desunto da qualsiasi elemento, anche dall’omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta che è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede" (cass. n. 2436/1997), principio che la Corte territoriale ha correttamente applicato constatando che l’imputato non aveva fornito alcuna giustificazione in ordine al possesso del motorino di provenienza illecita. Circa le altre doglianze il capoverso dell’art. 648 c.p. non è stato ritenuto così come non sono state concesse le attenuanti generiche in relazione alle plurime condanne del ricorrente (una delle quali per violazione della legge sugli stupefacenti). La motivazione appare congrua e logicamente coerente;

le censure sono di mero fatto e reiterano questioni già sottoposte al vaglio dei giudici di merito.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni civili disposte nei confronti di D.T..

Dichiara inammissibile nel resto il ricorso del D..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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