T.A.R. Friuli-Venezia Giulia Trieste Sez. I, Sent., 27-01-2011, n. 33 Confisca amministrativa

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – La ricorrente R.I.U. s.r.l. impugna l’atto del Comune di Faedis n. 6624 del 1.10.03, di acquisizione gratuita al patrimonio del Comune di opere abusive (nella specie, trattasi di un traliccio dell’altezza di circa 30 metri, su cui sono posizionate varie antenne e di un box di lamiera zincata, con tetto a due falde, su basamento di calcestruzzo di circa 28 mc. di volume) e del sedime su cui insistono, pari a mq. 82.

1.1. – In fatto, precisa di essere titolare della concessione di radiodiffusione sonora in sede locale del 19.3.94, di aver acquisito l’impianto di cui si controverte, in data 26.4.96, da R.K.K. s.n.c. di G.S. & C. e di aver stipulato contratto di locazione dell’area su cui esso insiste, con il proprietario B.A., in data 1.10.97.

In data 7.5.02 afferma di aver avuto, casualmente, conoscenza dell’ordinanza di demolizione n. 47 del 5.11.98, emessa nei confronti di A.V., che ritiene non essere il proprietario dell’area, come sostenuto dal Comune, bensì un soggetto terzo rispetto ai fatti di cui è causa.

Tale ordinanza è stata impugnata col ric. n. 334/02, esso pure chiamato per la discussione all’odierna udienza pubblica.

1.2. – Contro l’atto di acquisizione gratuita dell’area e dei manufatti deduce:

1) violazione degli artt. 7 e 8 della L. 241/90;

2) violazione dell’art. 101, comma 7, della L.r. 52/91

3) violazione del suo diritto ad esercire l’impianto di cui trattasi;

4) errore sui presupposti;

5) illegittimità derivata da quella dell’ordine di demolizione.

2. – Il Comune, costituito, puntualmente controdeduce nel merito del ricorso, concludendo per la sua reiezione.

In limine, eccepisce l’inammissibilità di alcuni motivi di ricorso in quanto riferiti al precedente ordine di demolizione e non all’atto di acquisizione qui opposto.

3. – Entrambe le parti hanno dimesso ampie memorie con cui riassumono e precisano le già rassegnate conclusioni.

4. – Si può prescindere dall’eccezione sollevata dal Comune, dato che il ricorso non è comunque fondato.

4.1. – Col primo motivo, si lamenta la mancata comunicazione di avvio del procedimento.

La doglianza (che si riferisce, par di capire, alla mancata notificazione del presupposto ordine di demolizione) è inammissibile, infondata e, comunque, improcedibile ex art. 21octies della L. 241/90.

Innanzi tutto si osserva che la censura – già contenuta nel precedente ricorso n. 334/02, se riferita all’ordine di demolizione – è stata respinta, per le motivazioni esposte nella relativa sentenza; il che ne rende inammissibile la riproposizione.

Essa è comunque infondata nel merito.

Precisato, dapprima, che la ricorrente è venuta in ogni caso a conoscenza (si pure tardivamente) di tale atto, che – a tenore di consolidata giurisprudenza (si vada, da ultimo e per tutti: C.S. n. 7129/10) – in materia edilizia ha proprio la funzione di comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio, tant’è che ne ha fatto oggetto del precedente ricorso; si osserva che il Comune ha notificato l’ordine di demolizione all’unico soggetto in quel momento noto, e cioè il proprietario del terreno, quale risultava dai Registri Immobiliari. Nessun obbligo poteva sussistere, in capo all’Ente, di notificare il provvedimento anche alla ricorrente, di cui ignorava (o, quanto meno, non era legalmente tenuto a conoscere) l’esistenza. Infatti la stessa non ha potuto dimostrare (nel precedente ricorso) di aver reso edotto l’Ente di aver acquisito la proprietà dell’impianto.

Inoltre, l’atto non potrebbe, oggi, essere annullato per omessa comunicazione di avvio del procedimento, ostandovi il disposto di cui all’art. 21octies della L. 241/90, secondo cui "il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell’avvio del procedimento qualora l’Amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato" (come per l’appunto è avvenuto nel caso di specie). A tenore di consolidata giurisprudenza, la prescrizione di cui all’art. 21octies della L. 241/90 (introdotta dalla L. 15/05) ha carattere squisitamente processuale, essendo un comando risvolto al Giudice che decide il ricorso, con la conseguenza che essa si applica nel momento in cui l’impugnazione viene esaminata nel merito, indipendentemente dal fatto che il provvedimento (e la ritenuta irregolarità nella comunicazione di avvio del procedimento) di cui si controverte siano intervenuti prima dell’entrata in vigore della modifica normativa (sul punto, si vedano, per tutti: C.S. n. 4614/07 e 1588/08, e, sul principio: Corte Costituzionale n, 560/00; nonché TAR F.V.G. n. 808/06).

4.2. – Col secondo motivo si lamenta la violazione dell’art. 101, comma 7, della L.r. 52/91, a tenore del quale "l’accertamento dell’inottemperanza alla ingiunzione a demolire, nel termine di cui al comma 3, previa notifica all’interessato del verbale di accertamento stesso, costituisce titolo per l’immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari o per l’iscrizione nel libro fondiario, che devono essere eseguite gratuitamente", per non aver il Comune notificato alla ricorrente l’accertamento di inottemperanza di cui al verbale del 28.2.2000.

Anche questo motivo non è fondato.

Innanzi tutto, tale atto è stato regolarmente notificato, in data 2831.5.01, al proprietario del terreno A.V., non essendo a tale data noto al Comune che l’impianto non apparteneva allo stesso, ma alla ricorrente che l’aveva acquistato – peraltro senza nulla comunicare all’Ente – in data 26.4.96 da R.K.K. snc.

Va poi osservato che, nel 2002 – asseritamente "nel corso di un colloquio con il Sindaco" – la ricorrente dichiara di essere venuta a conoscenza dell’emanazione del pregresso ordine di demolizione. Ora pertanto suo onere, che avrebbe potuto assolvere con l’ordinaria diligenza, verificare se tale atto (risalente al 5.11.98) fosse stato portato ad ulteriori conseguenze.

Da ultimo, si osserva che, per costante giurisprudenza, l’accertamento di inottemperanza neppure è atto, ex se, impugnabile stante la sua natura non provvedimentale e la mancanza di lesività, concretandosi in un atto meramente dichiarativo che si limita ad esternare e formalizzare effetti già verificatisi in base all’ordine di demolizione, ai sensi dell’art. 7, comma 3, della L. 47/85, essendo a quest’ultimo ed al decorso del termine ivi fissato che vanno ricondotti effetti costitutivi, con la conseguenza che solo questo è l’atto immediatamente lesivo e con la cui impugnazione l’interessato deve tutelare le proprie ragioni, laddove il verbale con cui viene accertata la mancata ottemperanza all’ordinanza di demolizione rappresenta un mero "atto del procedimento" avente contenuto conoscitivo e di accertamento di un fatto storico, inidoneo, di per sé, a ledere situazioni giuridiche (si veda, ex plurimis: TAR Campania, Napoli n. 27681/10 e TAR Lombardia Brescia n. 1730/10; C.S. n. 6548/08).

La ricorrente ha, infatti, impugnato l’ordine di demolizione, ma il suo ricorso è stato respinto. Quindi, dato che il provvedimento di acquisizione è meramente consequenziale alle irregolarità rilevate con l’ordine di demolizione (nel caso di specie: totale, accertata, abusività dell’opera) esso potrà essere contestato solo per vizi propri.

4.3. – Con il terzo e quarto motivo la ricorrente lamenta: che il provvedimento opposto le impedisca di esercitare un’attività per la quale ha regolare autorizzazione e che l’impianto non avesse bisogno di titolo edilizio, quindi non potesse ritenersi abusivo.

Entrambi i motivi, già presenti nel precedente ricorso n. 334/02 contro l’ordine di demolizione, sono stati rigettati con la sentenza che ha deciso tale impugnazione, osservando che la concessione di radiodiffusione sonora in sede locale, che pacificamente la ricorrente possiede, la abilita per certo a svolgere la sua attività, che però non può esercitare utilizzando un impianto abusivo.

In merito a quest’ultimo aspetto si è precisato che la L.r. 52/91, per gli impianti quali quello di cui si controverte, richiedeva il rilascio della concessione edilizia, trattandosi di "un intervento di rilevanza urbanistica".

Questi due motivi, peraltro infondati nel merito, vanno comunque dichiarati inammissibili in quanto già proposti e respinti in un precedente ricorso.

4.4. – Con l’ultimo, l’istante lamenta l’illegittimità derivata da quella del presupposto ordine di demolizione, ritenendo inoltre che l’acquisizione non potesse essere disposta in presenza di un contenzioso pendente.

Entrambe le prospettazioni sono errate. Infatti, da un lato, l’acquisizione ha come unico presupposto l’accertamento di inottemperanza, e il Comune non è obbligato a sospendere la procedura solo perché pende un ricorso avverso l’ordine di demolizione; dall’altro, tale ricorso è stato respinto, con ciò rendendo evidente l’insussistenza del vizio di illegittimità derivata.

Alla stregua di quanto sopra esposto, il ricorso va respinto.

5. – Sussistono tuttavia le ragioni di legge per disporre la totale compensazione, tra le parti, delle spese e competenze di causa.
P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli – Venezia Giulia, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Compensa le spese e competenze del giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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