Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 17-11-2010) 01-02-2011, n. 3587 Sospensione condizionale revoca

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Teramo con sentenza del 17.7.2009 dichiarava il B. colpevole dei reati di ricettazione e falso e lo condannava, ritenuta la continuazione tra gli stessi e applicata la diminuzione di rito, alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione ed Euro 4.000,00 di multa.

Si tratta della plurima ricettazione di alcuni assegni di provenienza illecita riempiti con file apocrife e consegnati in pagamento di merce.

Ricorre il Procuratore generale che deduce che il Tribunale avrebbe d’ufficio dovuto revocare la sospensione della pena di cui alla condanna subita il 24.3.2006 in quanto entro i 5 anni dal passaggio in giudicato di tale sentenza il ricorrente aveva commesso altro delitto.
Motivi della decisione

Il ricorso, stante la sua manifesta infondatezza va dichiarato inammissibile alla luce dell’insegnamento di questa Corte secondo cui "è inammissibile per carenza di interesse il ricorso in cassazione del P.G. che lamenti la mancata revoca della sospensione condizionale della pena, giacchè, ai sensi dell’art. 674 c.p.p., detta revoca può essere richiesta al giudice dell’esecuzione" (cass. n. 45316/2009; cfr. anche n. 204186/1996).
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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