Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 17-11-2010) 01-02-2011, n. 3586 Ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte di appello di Salerno con sentenza del 30.11.2009 confermava la sentenza emessa dal G.M. presso il Tribunale di Nocera inferiore il 14.12.2004 di condanna dello stesso per ricettazione di autocarri e parti di autocarri alla pena di anni due e mesi due di reclusione ed Euro 600,00 di multa.

Veniva rinvenuto un autocarro nell’officina del coimputato R. che lo stesso dichiarava avergli portato il P. e in un’area adibita a cava nella disponibilità del P. autocarri e parti di essi, tutti di provenienza illecita.

La Corte territoriale rilevava che, circa la tesi dell’imputato di avere rubato egli stesso un autoarticolato tra quelli rinvenuti, l’imputato non aveva offerto alcun riscontro a tali dichiarazioni e che i reiterati e specifici precedenti erano ostativi alla concessione delle attenuanti generiche.

Con il primo motivo di ricorso si deduce la carenza e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata che aveva disatteso la tesi dell’imputato addebitandogli di non aver risposto all’interrogatorio, mentre questo era un suo diritto e quindi da tale circostanza non si potevano inferire elementi a carico del ricorrente.

Nessun elemento per contro provava la responsabilità dello stesso in ordine al reato di ricettazione.

Inoltre la sentenza non era motivata in ordine alla denegazione delle attenuanti generiche la cui funzione era anche quella di adeguare la pena alla reale entità del fatto.
Motivi della decisione

Il ricorso, stante la sua manifesta infondatezza, va dichiarato inammissibile.

Circa il primo motivo non risponde al vero che la Corte territoriale abbia inferito la responsabilità del ricorrente dal mero fatto che lo stesso non ha risposto all’interrogatorio, come era pacificamente suo diritto. La Corte ha seguito un ragionamento diverso; posto che uno degli autocarri è emerso essere nella disponibilità del ricorrente non ha ritenuto credibile la tesi difensiva secondo cui lo stesso fosse stato sottratto direttamente dal ricorrente perchè priva di riscontri e non circostanziata in alcun modo. La motivazione appare pertanto congrua e logicamente coerente e le censure a parte il punto prima ricordate, sono del tutto e generiche non essendo in tal modo correlate al caso in esame.

Le attenuanti generiche non sono state concesse in relazione ai reiterati e specifici precedenti penali; la motivazione è quindi persuasive e logicamente ineccepibile mentre le censure sono di merito e non allegano ragioni specifiche che avrebbero legittimato la chiesta concessione e che la Corte di appello avrebbe irragionevolmente disatteso.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di Euro mille alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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