Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 17-11-2010) 01-02-2011, n. 3584 Ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte di appello di Napoli con sentenza del 21.9.2009 confermava la sentenza emessa in data 24.3.2009 dal GIP presso il Tribunale di Santa Maria C.V. di condanna del ricorrente, previa concessione delle attenuanti generiche, alla pena di anni due ed Euro 2.000,00 di multa per il reato di cui all’art. 648 bis c.p. per avere sostituito la targa e la targhetta del vano motore appartenente ad un veicolo di sua proprietà su una vettura proveniente di furto.

La Corte territoriale rilevava che la sostituzione della targa integrava il reato di cui all’art. 648 bis c.p. ostacolando l’accertamento della provenienza della vettura, che il danno non poteva essere qualificato come di speciale tenuità stante il valore del bene e che i precedenti del ricorrente ostavano alla conversione della pena L. n. 689 del 1981, ex art. 58.

Ricorre l’imputato che con il primo motivo allega la violazione dell’art. 648 bis c.p.. Non era stata ostacolata la provenienza del bene posto che i verbalizzanti l’avevano accertata sulla base di un mero confronto tra il numero di telaio ed il numero di targa. Non era stato dimostrato il dolo del reato di cui all’art. 648 c.p..

Inoltre la sentenza risultava immotivata sia sul punto della mancata irrogazione della pena nei suoi minimi e della concessione delle attenuanti generiche nella massima estensione, sia in ordine alla mancata concessione dell’attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 4 e da ultimo (quarto motivo) sia circa la mancata applicazione della sanzione sostitutiva della semi-detenzione esclusa apoditticamente in riferimento ai precedenti del ricorrente.
Motivi della decisione

Il ricorso, stante la sua manifesta infondatezza, va dichiarato inammissibile.

Circa il primo motivo questa Corte ha già osservato che "si configura il reato di riciclaggio sia con la sostituzione della targa che con la manipolazione del numero di telaio di un’autovettura proveniente da delitto posto che entrambe le condotte costituiscono operazioni tese ad ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa della vettura (Cass. n. 44305/2005; 3373/1997), come indubbiamente avvenuto nel caso in esame. Tale comportamento dimostra indubbiamente oggettivamente e per tabulas il dolo del reato contestato visto che la sostituzione non poteva avere altra finalità che quella indicata nel capo d’imputazione (cfr. cass. n. 3373/1997).

Risultano già concesse le attenuanti generiche che hanno portato all’irrogazione, nonostante la contestata recidiva, di una pena molto prossima ai minimi edittali; le censure su tale punto appaiono di mero fatto e del tutto generiche, inammissibili in questa sede.

L’attenuante del danno di speciale tenuità non è stata concessa in considerazione del fatto che si tratta di una vettura, benchè non nuovissima. La motivazione appare congrua e logicamente coerente; le censure sono di merito. Infine anche la conversione della pena detentiva è stata esclusa in relazione ai due precedenti penali dell’imputato; la motivazione appare congrua mentre le censure sono di carattere meramente fattuale e già esaminate dia giudici di merito.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di Euro mille alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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